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PERIODICO INFORMATIVO - 29 GENNAIO 2021

notizia

 

ANAC: SOPRALLUOGHI OBBLIGATORI DEVONO ESSERE CONSENTITI ANCHE DOPO TERMINI INDICATI DAL BANDO

#CONTRATTI PUBBLICI

In un parere di precontenzioso (n.22 / 2021) l'Anac ha evidenziato che “ in caso di sopralluogo obbligatorio, le informazioni acquisite in tale sede, in quanto necessarie ai fini della formulazione di una offerta consapevole, sono da considerare alla stregua di informazioni complementari della lex specialis, sui candidati deve essere posto nella condizione di formulare quesiti e richiedere informazioni aggiuntive entro il termine ultimo indicato dal bando ”. Conseguentemente viene giudicata illegittima " la scelta di calendarizzare sopralluoghi obbligatori in date successive alla scadenza del termine per la presentazione di chiarimenti stabile dal bando, che non sia accompagnata dalla contestuale fissazione di un nuovo congruo termine per la richiesta di chiarimento io".

Nel caso preso in esame dall'Autorità, uno dei concorrenti avrebbe voluto richiedere chiarimenti alla stazione appaltante che li ha ritenuti irricevibili in quanto il sopralluogo obbligatorio era avvenuto cinque giorni dopo la scadenza del termine per la richiesta dei chiarimenti prevista dal bando. L'Anac ha ritenuto non condivisibile tale comportamento proprio in considerazione dell'importanza del sopralluogo ai fini della formulazione dell'offerta. 

 

ANAC: IN FASE DI ELABORAZIONE I NUOVI INDICATORI  DI RISCHIO CORRUZIONE

#CONTRATTI PUBBLICI

L'ANAC ha pubblicato, nella propria collana scientifica, un testo finalizzato a rafforzare la legalità e il contrasto alla corruzione, con interventi concentrati, in particolare, sulla prevenzione, sull'imparzialità dei funzionari pubblici e sulla trasparenza amministrativa nei contratti pubblici.

" Analisi dei Dati e costruzione di indicatori di Rischio corruzione per la Banca Dati Nazionali dei Contratti Pubblici " si sottolinea che " NEGLI Ultimi cinque anni l'Italia ha costantemente Migliorato la SUA Posizione Nella Classifica pubblicata dall'organizzazione internazionale non governativa Transparency International. This classifica misura il livello di correzione di 180 paesi del mondo, definendo un indice basato sull'opinione di una serie di esperti e sui risultati raccolti da una lunga serie di sondaggi, in riferimento alla corruzione percepita dal campione intervistato.Nel 2015, con un punteggio di 44/100, l'Italia occupava la posizione 61esima su 168. Secondo gli ultimi dati disponibili, riferiti all'anno 2019, l'Italia si colloca in position 51esima su 180, recuperando quasi dieci posizioni in cinque anni ”. 

Lo studio, che tende a rilevare i principali indicatori di possibile correzione negli appalti pubblici, evidenzia 6 possibili indicatori in grado di evidenziare "valori sospetti" espressi dalle stazioni appaltanti. 

Il primo indicatore riguarda l'incidenza delle procedure che utilizza il criterio dell'offerta più vantaggiosa (OEPV) nel rapporto del numero totale della procedura di appalto, ciò in ragione di un più alto rischio di discrezionalità rispetto al criterio del prezzo più basso.

Con il secondo e terzo indicatore, l'analisi degli appalti viene affrontata dal punto di vista delle tipologie di scelta del contraente, valutando la quantità di competizione, ossia il rapporto tra numero di gare e "procedure chiuse". Il quarto indicatore, evidenzia i bandi per il quale è stata presentata una sola offerta, mentre il quinto e il sesto indicatore contengono le variabili temporali, presumendo che un tempo troppo esiguo configuri una situazione da attenzionare; in tal senso andranno presi in esame il tempo compreso tra i dati di pubblicazione del bando e la sua data di scadenza della presentazione delle offerte e il tempo necessario per addivenire all'aggiudicazione. 

 

STAZIONI APPALTANTI PRIVATE ESENTI  DALL'APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT

#FISCO

Un recente intervento dell'Agenzia delle Entrate in risposta ad una specifica istanza di interpello (risposta n.577 / 2020) ha chiarito che ad una stazione appaltante privata, destinataria della fatturazione elettronica, non risulta applicabile il regime dello split payment.

A tale conclusione l'Agenzia è pervenuta dopo un ampio esame della normativa vigente dal quale è emerso che l'ambito soggettivo di applicazione delle due normative (fatturazione elettronica e split payment) non è coincidente, avendo, peraltro, finalità diverse: una intende combattere l'evasione fiscale, l'altro obiettivo di rendere uniforme a livello comunitario la fatturazione negli appalti pubblici.

 

GOVERNO SU SUPERBONUS : ATTESTAZIONE ENERGETICA  SUI SINGOLI IMMOBILI O CONDOMINIALE 

#FISCO

Attraverso la nuova sezione web dedicata al superbonus 110%, il Governo ha esaminato il caso di un condominio che esegue un intervento trainante rispondendo alla domanda se l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere rilasciato per le singole unità immobiliari o se sia sufficiente un APE condominiale. Nella risposta viene precisato che nel caso di  interventi trainanti e trainati eseguiti in un condominio , occorre produrre gli Attestati di Prestazione Energetica ( APE convenzionali, ante e post intervento , riferiti all'intero fabbricato 
 prendendo in considerazione solo i servizi energetici presenti nella situazione ante intervento e considerando nella situazione post intervento tutti gli interventi trainanti e trainati eseguiti congiuntamente. 

Per gli  interventi sull'involucro opaco dell'edificio  che accede al superbonus (cioè nei casi previsti dall'articolo 7, comma 1 del DM 6 agosto 2020), è necessario acquisire e conservare a cura del beneficiario le attestazioni  APE per ogni singola unità immobiliare . 

Viene infine ricordato che l'APE ha “ una validità temporale massima di dieci anni  a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell'edificio o dell 'immobiliare unità ”.

 

AGENZIA ENTRATE: SUPERBONUS PER EDIFICI NON IN CONDOMINIO 

#FISCO

L'Agenzia delle Entrate, con una risposta del 27 gennaio ci che prende atto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, ha chiarito l'applicabilità del superbonus su edifici composti da due unità immobiliari per i quali la piena proprietà e la nuda proprietà appartengono ad un unico soggetto.

La recente legge di Bilancio consente l'accesso al superbonus agli interventi eseguiti dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori degli strumenti di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate , anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Sulla base di tale previsione l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che il bonus 110% spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari. Nel caso della domanda all'Agenzia delle Entrate, l'edificio è composto da due unità immobiliari di cui l'Istante è titolare, rispettivamente, della piena proprietà e della nuda proprietà. Pertanto, potrà accedere al superbonus nel rispetto, evidentemente degli altri adempimenti previsti dalla normativa.

Il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus - ha chiarito ancora l'Agenzia - sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi previsti, tuttavia, che siano distintamente contabilizzati le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti previsti. 

 

ANOMALIA OFFERTA: POSSIBILE MODIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI  IN CASO DI ERRORI DI CALCOLO

#GIURISPRUDENZA

Interessante pronunciamento del Consiglio di Stato nell'ambito della corretta gestione della fase di verifica delle offerte anomale.

Con la sentenza n.487 del 15 Gennaio us, il Consiglio di Stato ha dichiarato " l'ammissibilità della modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l'entità originaria dell'offerta economica, nel rispetto del principio dell'immodificabilità, che presiede la logica della condicio tra i competitori ”.

I giudici hanno altresì aggiunto che " relativamente alla fase di verifica dell'anomalia, va ribadito che sono modificabili le giustificazioni dei contenuti dell'offerta, essendo consentite in particolare anche compensazioni tra voci di costo sottostimate e sovrastimate, purché l'offerta non sia modificata o stravolta nei suoi elementi essenziali, fra i quali rientra anche la voce relativo al costo del lavoro per il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto ”.

Nel caso della sentenza il concorrente era indicato nell'offerta economica costi della manodopera per euro 350.000 che, nella successiva fase delle giustificazioni erano stati analiticamente quantificati e giustificati in un importo inferiore (euro 344.753,01). Tale ultimo importo è stato reputato congruo e coerente con i minimi salariali inderogabili, senza, inoltre, che siano emerse modifiche o violazioni ai fondamentali oneri per la sicurezza. 

 

CASSAZIONE: IMPRUDENZA DELL'OPERAIO SU PONTEGGIO,  RESTA LA RESPONSABILITA 'DEL COORDINATORE SICUREZZA

#GIURISPRUDENZA

Con la sentenza n. 2845 pubblicata lo scorso 25 gennaio, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un tecnico responsabile della sicurezza sostenendo che l'autore del piano di sicurezza e il coordinamento in un cantiere è comunque responsabile nel caso di un incidente sul lavoro, dovuto alla inadeguatezza di un ponteggio, anche se l'operaio caduto ha agito in modo imprudente.

I giudici della Cassazione hanno evidenziato che, indipendentemente dal comportamento del lavoratore, il coordinatore del piano della sicurezza ha un ruolo di "alta vigilanza" che, pur non prevedendo l'obbligo di "sovrintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal Pos ", gli impone di controllare che le imprese eseguano" scrupolosamente "quanto previsto nei piani di sicurezza" una garanzia dell'incolumità dei lavoratori ". Nel caso specifico, "le scorrette e pericolose prassi lavorative non costituivano il frutto di una contingente ed estemporanea opzione lavorativa delle maestranze impiegate in violazione di regole esaurientemente esplicate e ritualmente codificate nel POS, gli impone di controllare che le imprese eseguano "scrupolosamente" quanto previsto nei piani di sicurezza "una garanzia dell'incolumità dei lavoratori". Nel caso specifico, "le scorrette e pericolose prassi lavorative non costituivano il frutto di una contingente ed estemporanea opzione lavorativa delle maestranze impiegate in violazioni di regole esaurientemente esplicate e ritualmente codificate nel POS, ma costituivano di una esigenza del dipendente che doveva essere considerato ed intercettata dal coordinatore, laddove il ponteggio insisteva da oltre un anno nelle sue immutate condizioni di scarsa manutenzione e di errata collocazione ”.

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

#CONVENZIONI

Ricordiamo alle imprese associate che è attivo lo sportello qualificazione Aniem Lazio per assistere e fornire consulenza su tutte le tematiche inerenti alle attestazioni Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) ed alle certificazioni Iso. Le imprese interessate possono contattare i nostri uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  oppure telefonando al numero 334.9767911.

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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