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PERIODICO INFORMATIVO - 3 SETTEMBRE 2021

News

 

SUPERBONUS: LE INDICAZIONI DEI COMUNI SUL MODELLO CILA E I DATI DELL’ENEA SUGLI INTERVENTI NAZIONALI E NEL LAZIO

FISCO

Come già anticipato, dal 5 agosto u.s. è operativa la modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione di inizio attività (CILA – Superbonus). Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2021 è stato pubblicato l’accordo del 4 agosto tra Governo, Regioni e enti locali che non necessita di alcun recepimento territoriale.

L’Associazione dei comuni italiano (Anci) ha fornito alcune indicazioni operative che si segnalano per opportuna conoscenza:

  • Interventi di Superbonus già in corso di esecuzione

Per gli interventi già in itinere finalizzati al c.d. Superbonus già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all’entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, è possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILA “Superbonus”. In questo caso, ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), l’istante può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA “Superbonus”.

  • Interventi di Superbonus connessi ad altre opere

Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente.

  • Interventi di Superbonus connessi all’acquisizione di atti e autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazione Comunali

Qualora la realizzazione degli interventi del c.d. Superbonus 110% preveda la richiesta di atti od autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali, resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l’autorizzazione dell’Ente competente qualora necessaria rispetto agli interventi in progetto.

  • Varianti in corso d’opera agli interventi Superbonus e agibilità

In caso di varianti in corso d’opera ad interventi di cui alla CILA “Superbonus”, le stesse possono essere comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Per gli interventi di cui alla CILA “Superbonus” non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

Nei giorni scorsi, inoltre, Enea, attraverso il Dipartimento Unità Efficienza Energetica, ha pubblicato i dati di utilizzo del Superbonus al 31 agosto 2021; i dati saranno aggiornati e pubblicati a cadenza mensile. 

Da tale rilevazione emerge un incremento significativo del ricorso al Superbonus (+18% ad Agosto) per un ammontare in detrazione complessivo di circa 5,7 miliardi, oltre 37.000 interventi asseverati (68,8% di lavori ultimati). Gli interventi sono così ripartiti: 

  • 51,4 % in edifici unifamiliari;
  • 35,6% in unità familiari indipendenti;
  • 13 % in condomini (che costituiscono comunque il 46,6% del valore complessivo degli investimenti). 

I dati riferiti alla regione Lazio evidenziano quanto segue: 

  • Numero di asseverazioni: 3.704 (64,7% lavori realizzati);
  • Totale investimenti a detrazione: 560 milioni;
  • Edifici unifamiliari: 47,1%;
  • Unità familiari indipendenti: 41,7%;
  • Condomini: 11,2% (46%del valore complessivo).

 

EDILIZIA SCOLASTICA: 500 MILIONI RIPARTITI AGLI ENTI LOCALI

EDILIZIA SCOLASTICA

Con un decreto sottoscritto in settimana, il Ministero dell’Istruzione ha ripartito tra gli enti locali 500 milioni di euro per l’edilizia nelle scuole, sulla base dei piani regionali presentati relativamente all’annualità 2020 della programmazione per il triennio 2018-2020, approvata a gennaio 2021. Al Lazio è stata destinata la somma di € 41.525.811,71.

Le risorse sono erogate agli enti locali a seguito della presentazione di progetti esecutivi ed immediatamente cantierabili per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico oppure la realizzazione ex novo di nuovi complessi.

Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti vengono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori secondo la seguente fase temporale:

– 30 giugno 2022 per le opere di importo inferiore alla soglia comunitaria;
–    31 dicembre 2022 per le opere di importo superiore alla soglia comunitaria.

Gli interventi oggetto di questo finanziamento sono inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i progetti in essere, nell’ambito della quota di cofinanziamento nazionale del Programma finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.

 

GOVERNO APPROVA “DECRETO INFRASTRUTTURE”

ECONOMIA

Lo scorso 2 Settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge contenente “disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”.

Il provvedimento prevede, in particolare, misure per agevolare gli investimenti per la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e delle dighe e ridefinisce la procedura da seguire nell’orientare le risorse finanziarie (4,6 miliardi) destinate a ridurre le disuguaglianze territoriali in termini di dotazione infrastrutturale. Si dispone, peraltro, che “relativamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le risorse necessarie all’attuazione del Piano sono assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli interventi cui esse sono destinate”.

Il decreto interviene, inoltre, sulla riduzione dei divari di dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno e sull’offerta di sostegno alla capacità progettuale dei Comuni e delle Regioni meridionali. Il piano di perequazione infrastrutturale per il Sud prevede una ricognizione delle principali criticità da parte del Ministero delle Infrastrutture entro il prossimo mese di novembre e, entro marzo 2022, l’approvazione di un piano di ripartizione delle risorse del Ministero dell’Economia e Finanze. Nei trenta giorni successivi, i singoli Ministeri presenteranno l’elenco di interventi aggiuntivi non ancora finanziati da altre leggi o piani.

Le nuove disposizioni sulla progettazione territoriale, con la dotazione di 123,5 milioni di euro, consentiranno, inoltre, a 4600 Comuni italiani (tutti quelli sotto i 30.000 abitanti nel Sud e nelle aree interne) di dotarsi di un “parco progetti” adeguato alle tante opportunità che ai Comuni stessi vengono offerte in questi anni, con il PNRR, con il FSC, con i fondi strutturali: è, al riguardo, prevista una premialità per i Comuni  che dovranno pubblicare bandi di gara che prevedano premi per acquisire proposte progettuali; la procedura deve completarsi in sei mesi per non perdere i fondi.

La ripartizione delle risorse segue i seguenti parametri: 19,5 milioni ai comuni che abbiano fino a mille abitanti, 43,2 milioni a comuni tra 1001 e 5.000 abitanti, 24,5 milioni per i comuni fra 5.001 e 10.000 abitanti, 21,7 milioni ai comuni fra 10.001 e 20.000 abitanti, 8,74 milioni per comuni fra 20.001 e 30.000 abitanti.

 

PROROGATA ENTRATA IN VIGORE CODICE CRISI D’IMPRESA

ECONOMIA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 202/2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 24 agosto 2021 n. 118 in materia di misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. In particolare l'articolo 1 del decreto ha predisposto la proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14) al 16 maggio 2022.

Anche gli strumenti di allerta avranno una decorrenza ulteriormente differita nel tempo ed entreranno in vigore dal 2024. Il provvedimento, inoltre, prevede l’introduzione, a partire dal 15 novembre 2021, dell’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, che avrà quale principale ente pubblico di riferimento la Camera di Commercio presso la quale è iscritto l’imprenditore.

 

ISTAT: AUMENTO DEI PREZZI NELLE COSTRUZIONI

ECONOMIA

A luglio 2021 aumentano i prezzi alla produzione dell’industria e nel settore delle costruzioni, in particolare. Nell’industria l’incremento è del 2,1% su base mensile e del 10,4% su base annua.

Dal rilevamento Istat emerge che, nel trimestre maggio-luglio 2021, rispetto ai tre mesi precedenti, i prezzi alla produzione dell’industria crescono del 4,0%. La dinamica congiunturale è più sostenuta sul mercato interno (+4,6%) rispetto a quello estero (+2,5%).

A luglio 2021, con riferimento al comparto manifatturiero, si rilevano aumenti tendenziali per quasi tutti i settori; i più marcati riguardano coke e prodotti petroliferi raffinati (+29,4% mercato interno, +49,2% area non euro), metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (+17,0% mercato interno, +26,8% area euro, +17,8% area non euro) e prodotti chimici (+10,6% mercato interno, +9,7% area euro). Le uniche flessioni interessano mezzi di trasporto (-0,8% area euro), computer, prodotti di elettronica e ottica (-0,4% mercato interno) e prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (-0,1% in entrambe le aree, euro e non euro).

Nel settore delle costruzioni a luglio 2021 i prezzi alla produzione di “Edifici residenziali e non residenziali” crescono dello 0,5% su base mensile e del 4,4% su base annua. I prezzi di “Strade e Ferrovie” aumentano dello 0,8% in termini congiunturali e del 4,3% in termini tendenziali.

 

CONSIGLIO DI STATO: GLI EFFETTI DELLA CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA SULL’ATTESTAZIONE SOA E SUI CONTRATTI IN CORSO

GIURISPRUDENZA

Una sentenza del Consiglio di Stato (n.5916 del 18 agosto u.s.) ha evidenziato che l’affitto e la cessione d’azienda determinano una modificazione soggettiva e il venir meno dei requisiti che avevano consentito il rilascio dell’attestazione SOA alla cedente.

Scaturiscono pertanto effetti anche sui contratti in corso: non risultando neppure che la cedente abbia chiesto una nuova attestazione, la stessa non potrà valersi dell’attestazione SOA rilasciata sulla base di una realtà aziendale diversa rispetto a quella risultante a seguito dell’affitto. La sentenza ha richiamato la ratio del principio di continuità nel possesso dei requisiti di qualificazione, per poi chiarire le modalità con cui lo stesso principio operi nel caso di modificazioni soggettive dei concorrenti. Suddetto principio richiede che il possesso dei requisiti di ammissione alla gara sussista a partire dall’atto di presentazione della domanda di partecipazione e permanga per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica. Come noto, e come ribadito dalla stessa Adunanza Plenaria, l’attestazione SOA costituisce lo strumento necessario e sufficiente, nonché esclusivo, “di dimostrazione del possesso dei requisiti partecipazione alla gara”, che deve quindi permanere durante tutte le fasi della procedura di gara, anche in fase di esecuzione.

La giurisprudenza (Cons. Stato, sez, V, 16 gennaio 2015, n. 70) ha già chiarito che “… nel caso di cessione di ramo d’azienda, né il cedente né il cessionario possono valersi della attestazione di qualificazione posseduta dall’azienda ceduta, pur potendo richiederne una nuova alla società di attestazione. La nuova attestazione avrà però efficacia solo dopo il suo rilascio, vale a dire dopo che sono stati effettuati tutti i controlli del caso, lasciando l’azienda cessionaria, durante il periodo che intercorre tra l’incorporazione del ramo e l’ottenimento della nuova attestazione SOA, priva dell’attestato di qualificazione”; ne segue che l’azienda che ceda un proprio ramo è onerata di “richiedere alla SOA una nuova attestazione”, di modo che “a seguito di tale richiesta, la società di attestazione instaura un nuovo procedimento di valutazione dei requisiti oggetto di trasferimento e di quelli acquisiti successivamente allo stesso, che si conclude, sussistendone le condizioni, con il rilascio alla cedente della nuova attestazione di qualificazione”; in mancanza, si verifica irrimediabilmente una “soluzione di continuità” nel possesso dell’attestato di qualificazione, con conseguente perdita del requisito.

Invero, la consolidata giurisprudenza, ha anche precisato che “… la cessione del ramo d’azienda non comporta, di per sé, l’automatica decadenza dalla qualificazione, occorrendo, per contro, procedere a una valutazione in concreto dell’atto di cessione, da condursi sulla base degli scopi perseguiti dalle parti e dell’oggetto del trasferimento”. Affinchè il cedente possa valersi dell’attestazione Soa è tuttavia necessario che la Soa abbia accertato il perdurante possesso della presenza dei requisiti che avevano consentito l’originaria attestazione.

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

CONVENZIONI

Ricordare alle imprese che è attivo lo sportello qualificazione Aniem Lazio per assistere e fornire consulenza su tutte le tematiche inerenti attestazioni Soa (attestazione, triennale, rinnovo) ed alle certificazioni Iso. Le imprese possono contattare i nostri uffici scrivendo a  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.   oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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