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PERIODICO INFORMATIVO - 28 GENNAIO 2022

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DECRETO SOSTEGNI TER LIMITA LA CESSIONE CREDITO DEI BONUS EDILIZI: LA REAZIONE DI CONFAPI ANIEM

FISCO

Il nuovo decreto legge del Governo, approvato il 21 gennaio 2022 dal Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio u.s. ("Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"), limita la possibilità di cessione dei crediti d’imposta relativi al superbonus e ai bonus edilizi, prevedendo che la cessione possa essere effettuata una sola volta.

I crediti d’imposta potranno infatti essere ceduti esclusivamente agli intermediari finanziari, ma non sarà più possibile la cessione del credito all’azienda, che a sua volta poteva cederlo alla banca.

In particolare, si prevede che i crediti alla data del 7 febbraio 2022 oggetto di cessione o di sconto in fattura, e dunque per i quali non si è ancora perfezionata la cessione, possono essere oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Le nuove disposizioni hanno così modificato l'art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio:

  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi ………, possono optare in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  2. a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;
  3. b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontarecon facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.

In sostanza è stata eliminata la facoltà di successiva cessione del credito; sia che si operi con sconto in fattura che senza il credito potrà essere ceduto una sola volta. Come anticipato, le nuove misure entreranno in vigore dal prossimo 7 febbraio, con la prevedibile conseguenza di una rincorsa nei prossimi 10 giorni alla cessione del credito sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.

Sul provvedimento è intervenuta Confapi Aniem Nazionale con il seguente comunicato: 

Il Superbonus 110 sta rappresentando un valido impulso al settore edilizio e un motore vigoroso di rilancio e della crescita del Paese. L’eccesso di limitazioni previste nel DL Sostegni 3 ne sancisce, però, irrimediabilmente la sua inapplicabilità. Lo sostiene Rocco Di Giuseppe, Presidente di Confapi Aniem, unione di categoria del settore edile del sistema Confapi.


“Il DL Sostegni, infatti, - spiega Di Giuseppe - cancella la disposizione del Decreto Rilancio sulla possibilità di “successiva cessione del credito” aggiungendo altresì la disposizione di retroattività sulle transazioni consolidate. A fronte della concreta impossibilità di applicare il sistema dello sconto in fattura, constatiamo l’inutile pianificazione di programmi di lavoro e di investimenti da parte degli imprenditori che saranno invece gravati da oneri e costi derivanti dalle rescissioni contrattuali e contenziosi che matureranno. Incertezza normativa, aumento arbitrario e indiscriminato dei prezzi delle materie prime, difficoltà a reperire forza lavoro: questo il perimetro ad ostacoli all’interno del quale il settore dell’edilizia e l’intera filiera sono confinati”.

Per Confapi Aniem “le frodi come le distorsioni del mercato non trovano risoluzione con provvedimenti penalizzanti ed indiscriminati destinati alla stragrande maggioranza di un settore, quello edile, rappresentato da Imprese che operano muovendo da sani principi di legalità e rispetto delle norme. Semplificazione burocratico/amministrativa, conoscenza e competenza dei soggetti attuatori e qualificazione degli stessi rappresentino sempre la condizione necessaria e non ulteriormente rinviabile per evitare l’inefficacia degli importanti investimenti programmati nel Paese”.


“Chiediamo pertanto al Governo di intervenire con lo stralcio della modifica al sistema di cessione del credito unitamente alla condizione di retroattività previste nel DL Sostegni 3”, conclude Di Giuseppe.
 

 

AGENZIA ENTRATE: GESTIONE SEPARATA PER I SAL SUI LAVORI DI ECOSISMABONUS FINANZIATI CON SUPERBONUS

FISCO

Con la risposta all’interpello n.53 del 27 gennaio u.s., l’Agenzia delle Entrate chiarisce come verificare lo stato di avanzamento dei lavori qualora sul medesimo immobile vengano effettuati sia interventi di efficienza energetica che interventi antisismici, ammessi al Superbonus. 

Tale verifica deve essere “effettuata separatamente” in quanto “le due distinte tipologie di interventi (di "efficientamento energetico" e "riduzione del rischio sismico") richiedono differenti competenze tecniche ai fini dell'asseverazione dell'efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese”. 

Diverse sono infatti le normative di riferimento per le due tipologie: evidenzia, in particolare, l’Agenzia che “per gli interventi di efficientamento energetico l'asseverazione del rispetto dei requisiti richiesti e, per quelli antisismici l'asseverazione dell'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico, va effettuata in base alle disposizioni contenute, rispettivamente, nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 ….. nonché nel decreto del Ministero delle Infrastrutture 28 febbraio 2017, n. 58,”.

 

FINO AL 2023 BANDI CON REVISIONE PREZZI OBBLIGATORIA

CONTRATTI PUBBLICI

Con l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto “sostegni ter”, entra in vigore il meccanismo obbligatorio della revisione prezzi nei cantieri delle opere pubbliche fino al 31 dicembre 2023. 

Per tutti gli appalti pubblicati dal 28 gennaio, inclusi gli appalti per i quali non sia stato ancora pubblicato un bando e devono ancora essere spedite le lettere di invito, si applica una compensazione “determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto”. 

Il metodo di rilevazione dei prezzi dovrà essere definito entro il prossimo 28 marzo; il Ministero Infrastrutture dovrà individuare, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, le variazioni effettivamente subite (nel semestre) dai singoli materiali da costruzione più significativi, sulla base delle rilevazioni effettuate dall’ Istat. 

Il decreto “sostegni ter” prevede che “a pena di decadenza l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione” entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta dei citati decreti ministeriali con la determinazione delle variazioni subite dai prezzi dei materiali edili. Successivamente “il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma”.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza”

Qualora, invece, “sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto ………. per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza ……………. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta”. 

La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. 

 

ANAC: MANCANZA DI CONCORRENZA NEL PROJECT FINANCING DI SERVIZI

CONTRATTI PUBBLICI

Un comunicato dell’Anac del 12 gennaio u.s. ha evidenziato la presenza di forti criticità e di posizioni di monopolio nelle procedure di project financing nei servizi nell’ambito delle quali occorre “garantire la massima competitività possibile consentendo a tutti gli operatori economici interessati di presentare un'offerta tecnicamente ed economicamente concorrenziale al pari di quella del promotore”.

Il modello di PF, nelle procedure caratterizzate dal diritto di prelazione del promotore …. risulta imperniato su una sostanziale posizione di monopolio del promotore e su una diffusa assenza di concorrenza derivante dal diritto di prelazione ….. Quest’ultimo, in concreto, assume il totale controllo della commessa pubblica sin dalla fase iniziale non solo sotto il profilo progettuale e degli interventi da realizzare in PF ma anche sotto il profilo economico con possibili ricadute negative sulla fase di esecuzione (per es. varianti, riequilibro dei costi, indicizzazione dei canoni concessori, ecc..). 

Altra criticità frequente è stata riscontrata nella programmazione. Frequentemente, gli appalti o le concessioni di servizi non risultano inseriti nella programmazione biennale di cui all’art. 21 comma 6 del D.lgs 50/2016. In alcuni casi, prevedendo una parte di lavori, risultano inseriti soltanto nella programmazione triennale per i lavori”. 

 

AGGIORNATO PREZZARIO REGIONE LAZIO

CONTRATTI PUBBLICI

Con la Deliberazione n. 3 del 13 gennaio 2022 è stato approvato il nuovo prezzario per opere pubbliche ed impiantistiche del Lazio, in sostituzione di quelle dell’edizione 2020 che resta in vigore solo per progetti approvati o appalti in itinere o comunque aggiudicati. 

L’introduzione dei nuovi prezzi è in vigore dalla pubblicazione sul BURL (18 gennaio 2022) ed è stata redatta di concerto dal Ministero delle Infrastrutture (Provveditorato Interregionale alle OO. PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna), dalla Regione Lazio (Assessorato ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo) e da Roma Capitale (Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana). 

Risultano inserite nuove voci, modificate alcune dizioni ai sensi delle nuove normative ed aggiornati alcuni prezzi per via degli aumenti dei principali materiali da costruzione. 

Il prezzario comprende le seguenti voci: Parte A Opere edili; Parte B Opere stradali e infrastrutture a rete; Parte C Sistemazione aree a verde; Parte D Impianti elettrici; Parte E Impianti tecnologici; Parte F Opere idrauliche e opere marittime; Parte G Interventi di piccola manutenzione; Parte H Opere di conservazione e restauro Parte; S Costi della sicurezza. 

 

CONSIGLIO DI STATO: MODIFICA RAGGRUPPAMENTO CONSENTITA ANCHE IN FASE DI GARA, MA SENZA AGGIUNTA DI IMPRESE

GIURISPRUDENZA

Con la Sentenza n.2/2022, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (motivi di esclusione) da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara. 

Secondo i Giudici, in caso di perdita dei requisiti, la stazione appaltante è tenuta ad autorizzare una riorganizzazione del raggruppamento finalizzata a consentire di riprendere la partecipazione alla gara, assegnando un congruo termine. Tale modifica soggettiva è tuttavia consentita senza l’addizione di nuovi soggetti che non abbiano partecipato alla gara. 

Già con la Sentenza n.10/2021, infatti, i Giudici avevano evidenziato come “l’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter, del d. lgs. n. 50 del 2016, nella formulazione attuale, consente la sostituzione meramente interna del mandatario o del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese con un altro soggetto del raggruppamento stesso in possesso dei requisiti, nella fase di gara, e solo nelle ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione o, qualora si tratti di imprenditore individuale, di morte, interdizione, inabilitazione o anche liquidazione giudiziale o, più in generale, per esigenze riorganizzative dello stesso raggruppamento temporaneo di imprese”. 

Le norme vigenti, quindi, consentono esclusivamente la modificazione “in diminuzione” del raggruppamento temporaneo di imprese, e non anche quella cd. “per addizione”.

 

CONSIGLIO DI STATO: ILLEGITTIMA LA RICHIESTA DI SEDE OPERATIVA NEI PRESSI DEL COMUNE

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sentenza n.7597/2021) ha accolto il ricorso di un’impresa che aveva contestato il disciplinare di una gara contenente clausole ritenute troppo limitative dei principi di equa partecipazione e libera concorrenza.

Nell’ambito dei requisiti richiesti figurava, in particolare, l’obbligo di predisporre e mantenere, entro 15 giorni dall’inizio della concessione, un’apposita sede operativa distante non più di 50 chilometri (km) dalla sede municipale e, fra i requisiti di capacità tecnico professionale, quello di avere in organico, a pena di esclusione, almeno quindici unità assunte a tempo pieno indeterminato.

Secondo i Giudici, si tratta di previsioni lesive del principio del favor partecipationis alle procedure di evidenza pubblica, limitando in maniera del tutto arbitraria ed illegittima anche la libertà di iniziativa privata, sotto il profilo dell’organizzazione aziendale, ai sensi dell’art. 41 della Costituzione. In tal senso sono stati evidenziati i principi europei di libera concorrenza e le disposizioni dei trattati che valorizzano le piccole e medie imprese, nei vari settori della politica dell’Unione, vietando l’imposizione di vincoli amministrativi, finanziari e giuridici che ne ostacolino la creazione e lo sviluppo.

E’ stata quindi riconosciuta la sproporzione e l'illegittimità delle clausole del bando valutate come limitative della partecipazione.

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

CONVENZIONI

Ricordare alle imprese che è attivo lo sportello qualificazione Aniem Lazio per assistere e fornire consulenza su tutte le tematiche inerenti attestazioni SOA (attestazione, triennale, rinnovo) ed alle certificazioni ISO. Le imprese possono contattare i nostri uffici scrivendo a  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.   oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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