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PERIODICO INFORMATIVO - 01 APRILE 2022

News

 

EMENDAMENTI PER RENDERE PIU’ EFFICACI LE COMPESANZIONI E REINTRODURRE SISTEMA DI REVISIONE PREZZI

CONTRATTI PUBBLICI

Alcuni emendamenti, presentati in sede di conversione in legge del decreto Energia (Dl n.17/2022), attualmente all'esame delle commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera, mirano a rendere più incisiva per le imprese la disciplina sulle compensazioni a seguito del rincaro dei materiali.

Per i vecchi appalti (messi in gara prima del 2020 e non ancora eseguiti) viene proposto l’aumento del 20% dell'importo dei lavori e l’obbligo per le stazioni appaltanti, entro 30 giorni, di adeguare i prezzari “ai prezzi correnti di mercato quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale” e sottoscrivere un atto aggiuntivo “al fine di adeguare l'importo contrattuale residuo ai nuovi prezzi, a partire dal primo gennaio 2022”.

A regime, si prevede una revisione prezzi, con una franchigia del 10%, che abbia come riferimento gli “indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'Istat».

Gli emendamenti proposti cercano anche di recuperare la norma inserita e poi cancellata nel recente D.L. n.21/2022 che consente di qualificare come “causa di forza maggiore” le difficoltà di approvvigionamento dei materiali. Per i lavori relativi ad appalti aggiudicati sulla base di offerte presentate nel 2021 e nei primi sei mesi del 2022, viene “consentito, all'affidatario di chiederne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'articolo 1467 codice civile, senza che da ciò derivi alcun pregiudizio o sanzione all'appaltatore, né consegua alcuna segnalazione da parte della stazione appaltante al casellario informatico”.

 

NUOVO CODICE APPALTI: DDL DELEGA ALL’ESAME DELLA CAMERA

CONTRATTI PUBBLICI

Dopo l’approvazione del Senato, il disegno di legge che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per riformare il Codice Appalti, è passato dallo scorso 29 marzo all’esame della Commissione Ambiente della Camera.

Il provvedimento contiene, come già anticipato nel numero di Aniem Lazio News dell’11 marzo u.s., i principi e i criteri direttivi che dovranno ispirare la riscrittura del Codice.

Tra i principali criteri previsti si segnala, nella disciplina dei contratti sotto soglia, il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate. L’intento è quello di favorire l’adozione di criteri di selezione oggettivi basati, ad esempio, su soglie specifiche di fatturato o referenze pregresse.

Nel testo approvato figurano, inoltre, l’imposizione in capo alle stazioni appaltanti, dell’obbligo di inserire nei bandi di gara clausole di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, la semplificazione delle procedure di pagamento del corrispettivo contrattuale da parte delle stazioni appaltanti tramite la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, la ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d’opera, la semplificazione delle cause di esclusione, la revisione del sistema delle garan­zie fideiussorie per la partecipazione e l’e­secuzione dei contratti pubblici.

 

GIUBILEO 2025: BOZZA DL PREVEDE PROCEDURE SEMPLIFICATE E ANAS CENTRALE DI COMMITTENZA PER LA MANUTENZIONE STRADALE

CONTRATTI PUBBLICI

La bozza di un nuovo decreto legge all'esame del Governo ('Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile') si occupa della manutenzione stradale di Roma.

In particolare, l'articolo 2 della bozza di decreto prevede che il Comune e la Città metropolitana di Roma possano stipulare con Anas convenzioni per affidare alla Spa delle strade il ruolo di centrale di committenza per realizzare gli “interventi urgenti per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali di Roma capitale, nonché lo sviluppo delle strade di penetrazione e di grande collegamento di Roma capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale”.

Nei giorni scorsi, l'assessora ai Lavori pubblici di Roma, Ornella Segnalini ha confermato l’intenzione di intervenire sulla manutenzione stradale con due tipi di interventi: Il primo per la viabilità a carico del Comune di Roma e un secondo per il quale si sta valutando la possibilità che ci sia un aiuto di Anas.

Per gli interventi del Giubileo si applicherà la disciplina semplificata prevista dal D.L. Semplificazioni bis per le opere del Pnrr, la riduzione da 60 a 45 giorni del termine per la verifica dell'interesse archeologico delle grandi opere, da parte delle conferenze di servizi un “cronoprogramma vincolante da rispettare per gli enti preposti alla risoluzione delle interferenze ed alla realizzazione delle opere mitigatrici”.

 

ANAC: UTILIZZO IMPROPRIO E DISTORTO DELLA “SOMMA URGENZA”

CONTRATTI PUBBLICI

Con un provvedimento del 16 marzo 2022, l’Anac ha rilevato la presenza di varie irregolarità nelle attività di affidamento dei lavori da parte del Comune di Capri in Campania.

E’ emersa in particolare, nel triennio 2018-2020, la violazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, economicità e rotazione degli affidamenti previsti dal codice appalti: è stata infatti evidenziata la tendenza a una mancata programmazione della attività di manutenzione con conseguente parcellizzazione degli appalti affidati direttamente a singoli soggetti o tramite affidamenti di somme urgenze o tramite procedure negoziate, anche per importi inferiori a 40.000 euro.

Per Anac c’è stato anche un utilizzo “improprio e distorto” della procedura della somma urgenza: il comune di Capri infatti vi ha fatto ricorso per lavori riconducibili all’incuria e al degrado (infiltrazioni, distacchi di intonaco, risanamento di aule, dissesti dei muri) e non, come stabilisce la legge, a pericoli causati da eventi imprevedibili.

L’Autorità ha ribadito che risulta illegittimo far ricorso alle procedure di somma urgenza nel caso in cui l'urgenza sia causata da comportamento “colpevole” dell’amministrazione, che, pur potendo prevedere l’evento, non ne abbia tenuto conto e non ne abbia valutato i tempi tecnici necessari a intervenire.

 

RINCARO MATERIALI COSTRUZIONE NEL SECONDO SEMESTRE 2021: ACCIAIO PER MANUFATTI +113%

                                                                               ECONOMIA

La commissione tecnica istituita dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, incaricata di registrare gli aumenti di prezzo dei materiali da costruzione, ha rilevato gli incrementi nel secondo semestre 2021.

Si tratta del passaggio necessario per procedere al meccanismo di compensazione previsto dal Dl Sostegni-bis per gli aumenti superiori all’8%: solo 3 dei 56 materiali valutati (sabbia, pietrisco per calcestruzzi e misto granulometrico stabilizzato) sono risultati sotto tale soglia percentuale.

Il rincaro più evidente è quello dei nastri in acciaio per manufatti e barriere stradali (+113,85% rispetto alla media del 2020). Aumenti compresi tra il 72% e l'85,76% per altri prodotti in acciaio e ferro, come il tondo per cemento armato, la rete elettrosaldata, le lamiere in acciaio, l'acciaio armonico in trefoli. Balzo significativo anche per i legnami.

In linea generale, la variazione percentuale media dei 56 materiali considerati è pari al 36%, per circa i due terzi dei materiali la variazione è stata superiore al 20%.

 

IN GAZZETTA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. SOSTEGNI TER, DEFINITIVA LA DISCIPLINA SULLA CESSIONE CREDITI

ECONOMIA

Il Decreto-legge cosiddetto “Sostegni-ter” è stato, definitivamente, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 13/L alla Gazzetta ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022; sullo stesso supplemento ordinario è stato, anche, pubblicato il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione.

Diventa pertanto definitiva la nuova disciplina per la cessione del credito dei bonus edilizi. Ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d’imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d'imposta, le norme permettono di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Per le predette agevolazioni, dunque, in luogo di una sola cessione viene prevista la possibilità di effettuarne tre in totale.

Dal 1° maggio 2022, inoltre, i limiti alla cessione del credito saranno più stringenti. I crediti derivanti da sconto in fattura o cessione del credito non potranno formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. Al credito sarà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

A partire dal prossimo 27 maggio, infine, coloro che vorranno usufruire dei bonus edilizi per lavori edili di importo superiore a 70.000 euro, dovranno rivolgersi ad imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative. Il contratto collettivo applicato dovrà essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. In mancanza di questa informazione, non sarà possibile ottenere il visto di conformità.

La legge prevede anche la possibilità di aggiornare i prezzi di accordi quadro già aggiudicati e/o contrattualizzati che, essendo basati su prezzari ormai superati, non tengono conto degli straordinari rincari in atto.

Nelle more dell’aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti possono, nei limiti delle risorse complessivamente stanziate e del ribasso offerto, incrementare o ridurre i prezzari regionali utilizzati per l’aggiudicazione, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuare dal MIMS su base semestrale.

 

IN ARRIVO NUOVE NORME SULLA GESTIONE DELLE CRISI D’IMPRESA

ORGANIZZAZIONE IMPRESE

Lo scorso 17 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 sulla ristrutturazione del debito

Il provvedimento, trasmesso alle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato per il relativo esame, prevede, in particolare:

  • la conferma dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa il 16 maggio 2022;
  • la stabilizzazione del meccanismo di composizione negoziata della crisi d’impresa, operativo dal 15 novembre 2021, come procedura ordinaria ed extragiudiziale, gestita da un esperto con specifici requisiti professionali, per affrontare e risolvere la situazione d’insolvenza.

In merito ai problemi di insolvenza fiscali, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate effettuerà la segnalazione in presenza di debiti IVA scaduti e non versati, superiori a 5.000 euro, risultanti dalla comunicazione di liquidazione periodica relativa al 2022. Una volta ricevuta la segnalazione, l’impresa è obbligata ad accedere alla composizione negoziata della crisi.

Sono stati eliminati gli “indici di crisi” e gli organismi di composizione della crisi (Ocri) ed è stata confermata la proroga relativa alla nomina degli organismi di controllo nelle s.r.l., in presenza di specifiche condizioni, al 30 aprile 2023.

 

CONSIGLIO DI STATO: NESSUN ELEMENTO ECONOMICO DEVE ESSERE PRESENTE NELL’OFFERTA TECNICA

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sentenza n. 1785 del 14 marzo u.s.) ribadisce il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica. 

In particolare, evidenziano i Giudici, nell’offerta tecnica non deve essere presente alcun elemento di tipo economico, idoneo a violare il principio di segretezza delle offerte, a tutela dei principi generali ed inderogabili di trasparenza, par condicio, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. 

Il caso preso in esame ha riguardato una gara indetta da Roma Capitale per l'affidamento del servizio di gestione di un impianto sportivo da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Uno dei due concorrenti era stato escluso, in quanto la commissione giudicatrice rilevava che nell'ambito dell'offerta tecnica erano stati prodotti il computo metrico estimativo dell'impianto sportivo e il piano di manutenzione, con l'evidenziazione dei relativi valori economici.  

Il Consiglio di Stato, confermando il giudizio di primo grado,  ha evidenziato il consolidato orientamento giurisprudenziale che afferma la netta separazione tra la fase di valutazione dell'offerta tecnica e quella di apertura dell'offerta economica: in particolare, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici non è consentito alla commissione giudicatrice di conoscere gli elementi economici, al fine di evitare ogni possibile influenza dei secondi sull'attività valutativa dei primi. 

 

TAR CAMPANIA: RISARCIMENTO PER MANCATA AGGIUDICAZIONE

GIURISPRUDENZA 

Il Tar Campania (Sent. n.1989 del 25 marzo u.s.), sulla base dell’annullamento dell’aggiudicazione definitiva ma, non dichiarando l’inefficacia del contratto, ha disposto il risarcimento del danno ad un’impresa per l’illegittimo operato dalla stazione appaltante che non le ha consentito di ottenere l’aggiudicazione. 

Il Tar ha anzitutto verificato l’elemento “oggettivo”, relativo alla illegittimità dei provvedimenti per il tramite dei quali non si è attribuito alla ricorrente il punteggio ad essa spettante e la si è collocata in graduatoria in posizione deteriore rispetto alla concorrente, alla quale è stato pure illegittimamente aggiudicato l’appalto. 

Il Tribunale ha altresì evidenziato che in materia di risarcimento da (mancato) affidamento di gare pubbliche di appalto e concessioni non è necessario provare la colpa dell’Amministrazione aggiudicatrice, poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività della tutela previsto dal diritto dell’Unione; gli indefettibili principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione che informano la disciplina in tema di pubblici appalti impongono la tutela risarcitoria per l’impresa pregiudicata da qualsiasi violazione degli obblighi di matrice sovranazionale, a prescindere da un accertamento in ordine alla colpevolezza dell’ente aggiudicatore e dunque alla imputabilità soggettiva di essa violazione.

Parimenti indiscutibile è il nesso di causalità, avendo giustappunto il negligente ed illegittimo operato della Amministrazione impedito alla ricorrente di ottenere quella utilità sostanziale (aggiudicazione della gara e stipulazione del contratto).

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

CONVENZIONI

Ricordare alle imprese che è attivo lo sportello qualificazione Aniem Lazio per assistere e fornire consulenza su tutte le tematiche inerenti attestazioni SOA (attestazione, triennale, rinnovo) ed alle certificazioni ISO. Le imprese possono contattare i nostri uffici scrivendo a  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.   oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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