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PERIODICO INFORMATIVO - 01 AGOSTO 2022

News

 

APPROVATO EMENDAMENTO PER SBLOCCARE LA CESSIONE DEI CREDITI PRECEDENTI AL 1° MAGGIO

FISCO

Un emendamento presentato al decreto legge in materia di semplificazioni fiscali (d.l.n.73/2022), sostenuto dal Governo e da tutte le forze politiche, è stato approvato dalla Camera dei Deputati ed ha, di fatto, sbloccato la cessione dei crediti antecedenti al 1° maggio 2022, eliminando tale termine dal quale far decorrere le cessioni dei bonus (come introdotto nel recente decreto legge 50/2022).

La nuova norma dispone che “al fine di semplificare l'erogazione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, spettanti ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni relative alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura, il comma 3-ter dell'articolo 2 e il comma 3 dell'articolo 57 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 sono abrogati”.

Il nuovo emendamento elimina i diversi regimi temporali previsti per la cessione dei crediti, mantenendo solo quello disciplinato dall’art.14 del “decreto aiuti” e ammettendo, conseguentemente, alla cessione anche i crediti antecedenti al 1° maggio.

L’approvazione definitiva della conversione in legge del decreto è attesa per la prossima settimana (la pubblicazione in Gazzetta deve avvenire entro il 20 agosto p.v.).

 

FIRMATO ACCORDO DI PARTENARIATO: 75 MILIONI DI FONDI STRUTTURALI ALL’ITALIA

         ECONOMIA

Nei giorni scorsi è stato firmato l’Accordo di Partenariato 2021-2027 in base al quale l’Italia potrà contare su 75,3 miliardi di euro di Fondi strutturali e di investimento, tra risorse europee (43,1 miliardi) e cofinanziamento nazionale.

Il nuovo ciclo dei fondi strutturali prevede alcune modifiche nella classificazione delle singole regioni: saranno considerate “in transizione” Abruzzo, Umbria e Marche (precedentemente inserite tra quelle “più sviluppate”). Le regioni classificate “meno sviluppate” sono quelle rimanenti del Mezzogiorno (Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), mentre le “più sviluppate” comprendono quelle del Centro-Nord, con l’esclusione di Umbria e Marche.

La ripartizione delle risorse è così suddivisa:

  • regioni più sviluppate: 23,9 miliardi di euro;
  • regioni in transizione: 3,6 miliardi di euro;
  • regioni meno sviluppate: 46,6 miliardi di euro.

Al Lazio è destinato un contributo di 3,419 miliardi.

Tra i settori di maggiore impatto per la realizzazione di investimenti pubblici, si evidenzia che il 21% delle risorse europee è  desinato al verde e all’ambiente (efficientamento energetico di edifici pubblici anche residenziali e degli impianti produttivi), il 5% al sostegno alle strategie territoriali locali (aree metropolitane, aree urbane medie e sistemi territoriali, aree interne, aree costiere); il 4% riguarda interventi sulla mobilità sia su scala regionale, sia per l’accesso ai nodi urbani.

Ai Programmi Nazionali sono destinati 25,6 miliardi di euro tra finanziamento europeo e cofinanziamento nazionale, ripartiti nei seguenti 10 programmi: Scuola e competenze; Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale; Sicurezza per la legalità; Equità nella salute; Inclusione e lotta alla povertà; Giovani, donne e lavoro; Metro plus e città medie del Sud; Cultura; Capacità per la coesione; Just Transition Fund.

Le azioni promosse attraverso i Fondi europei saranno complementari rispetto a quelle finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e agli investimenti del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc).

 

GLI EFFETTI DEL SUPERBONUS SU ECONOMIA E OCCUPAZIONE

ECONOMIA

L’Istituto di ricerca Nomisma ha fornito alcuni dati significativi sull’impatto del superbonus nel sistema economico e occupazionale. I dati elaborati evidenziano che sino a giugno 2022 tale meccanismo è costato 38,7 miliardi di euro di spesa, ma ha generato 124,8 miliardi di euro come effetti sul comparto delle costruzioni e sull'indotto. In particolare, l’importo generato risulta così ripartito:

  • 56,1 miliardi come effetto diretto - la spesa aggiuntiva in superbonus genera una produzione nel settore delle costruzioni ed in tutti i settori che devono attivarsi per produrre semilavorati, prodotti intermedi e servizi necessari al processo produttivo;
  • 25,3 miliardi come effetto indiretto - ogni settore attivato direttamente ne attiva altri in modo indiretto;
  • 43,4 miliardi come effetto indotto - le produzioni dirette e indirette remunerano il fattore lavoro con redditi che alimentano una spesa in consumi finali che a sua volte richiede maggiori produzioni.

 Sul fronte dei dati occupazionali, il superbonus ha consentito di impiegare:

  • 000 lavoratori direttamente nel settore delle costruzioni;
  • 000 lavoratori nei settori collegati.

 

EDILIZIA CONVENZIONATA: LE MODIFICHE INTRODOTTE SULLA CESSIONE DELLE PROPRIETA’

         EDILIZIA CONVENZIONATA

Il decreto legge n.21/2022 (recante interventi urgenti per fronteggiare gli effetti economici della crisi ucraina e convertito con legge 20 maggio 2022, n.51) ha modificato la disciplina relativa alla cessione della proprietà delle aree comprese nei Piani di Edilizia Economico Popolare (cd aree PEEP) e al corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative.

In particolare, l’articolo 10-quinquies del decreto ha modificato il precedente regime normativo sulla procedura per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per il calcolo del corrispettivo, sulle modalità di affrancazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione degli immobili realizzati in edilizia residenziale pubblica.

Tali modifiche intervengono, peraltro, su una disciplina che era stata già recentemente oggetto di un intervento normativo finalizzato a semplificare un procedimento che risultava essere spesso complesso e oneroso.

Nel dettaglio le modifiche riguardano i seguenti aspetti:

  • l’affermazione del ruolo del Comune nella individuazione delle aree da trasformare in diritto di proprietà, nel momento in cui pervenga la richiesta di un privato interessato. E’ stato precisato che l’istanza di parte, la quale impone al Comune di attivare e concludere il procedimento, ha come presupposto che l’alloggio ricada in un ambito per cui il Consiglio Comunale abbia deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà; tuttavia non viene precisato cosa succede in caso di inerzia da parte del Comune;
  • la previsione di una nuova modalità di determinazione del corrispettivo delle aree cedute in proprietà. Viene richiamato come nuovo riferimento l'articolo 37, comma 1, del DPR 327/2001 (TU Espropri) ai sensi del quale “L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del venticinque per cento”;
  • sono stati eliminati i tetti massimi per l’affrancazione (5.000 e 10.000 euro).

Viene consentito di non applicare la nuova procedura previste introdotta dal D.l. 21/2022, alle domande presentate e depositate dai soggetti proponenti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge (21 maggio 2022).

Si segnala, infine, la recente sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione (n. 21348 del 6 luglio 2022) in base alla quale fino a che non sia effettuata la procedura per l’affrancazione mediante la procedura da svolgere con il Comune ai sensi della legge 448/1998., il vincolo sul prezzo massimo previsto nelle convenzioni di edilizia residenziale pubblica permane ed è opponibile anche alle vendite successive alla prima. Pertanto, chi ha acquistato un alloggio ad un prezzo superiore a quello massimo indicato in convenzione ha diritto a chiedere la differenza della parte di prezzo eccedente la soglia che oltrepassa il prezzo vincolato, a meno che non si sia svolta la procedura di affrancazione.

 

ANAC: DAL 27 LUGLIO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI SU PARI OPPORTUNITA’ GENERAZIONALI E DI GENERE

         CONTRATTI PUBBLICI

Una nota dell’Anac ricorda che dal 27 luglio scorso è entrato in vigore l’obbligo di comunicare all’Autorità i dati sulle pari opportunità generazionali e di genere previste per gli appalti e le concessioni, sopra e sotto soglia, che riguardano gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del Pnrr e del Piano nazionale per gli investimenti complementari.  

Il primo dato da comunicare è la previsione nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto sia all’occupazione giovanile (under 36) sia all’occupazione femminile.
L’obbligo è previsto dal Decreto semplificazioni e governance del Pnrr (il decreto 77 del 31 maggio 2021) e dalle successive Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali adottate con Dpcm il 7 dicembre 2021 e prevede alcune deroghe motivate che vanno comunicate alla banca dati Anac.  

Un altro dato che le stazioni appaltanti dovranno comunicare è la previsione nel bando di ulteriori misure premiali che attribuiscono un punteggio aggiuntivo al candidato: ad esempio se vengono utilizzati strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti o modalità innovative di organizzazione del lavoro; o se si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, donne, giovani under 36 e persone con disabilità per l'esecuzione del contratto; o abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere. 

Una ulteriore informazione da trasmettere riguarda il richiamo nel bando della necessità da parte del concorrente di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità.

 

COMPENSAZIONE PREZZI NON SI APPLICA AGLI ONORARI DEI PROFESSIONISTI

         CONTRATTI PUBBLICI

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) ha precisato che l’adeguamento dei prezzi si applica solo ai lavori e non ai compensi dei professionisti coinvolti.

Come noto, il Decreto Aiuti prevede che le Regioni adottino, entro il 31 luglio 2022, e limitatamente all’anno 2022, un aggiornamento dei prezzari regionali per far fronte alla particolare situazione di crisi.

In attesa dell’approvazione, le Stazioni Appaltanti quantificano il prezzo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, cui l'appaltatore ha diritto, aumentando fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali esistenti e ancora da aggiornare.

Secondo il parere reso dal Servizio giuridico del Ministero, il meccanismo di compensazione riconosce un adeguamento dei prezzi solo per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni eseguite dall’appaltatore.

 

LA VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA NON DEVE LIMITARSI A VERIFICHE FORMALI E SOMMARIE

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sentenza n. 6577 del 26 luglio u.s.) ha disposto che una Stazione Appaltante non può escludere un concorrente per incongruità dell’offerta senza fare una sostanziale ed effettiva verifica dell’anomalia.

Nel caso specifico preso in esame, la stazione appaltante aveva escluso il concorrente perché aveva presentato un solo prezzo unitario contro i 72 prezzi di computo a base d’asta, senza esprimere un giudizio e una motivazione d’inaffidabilità sostanziale dell’offerta, ma rilevando la lacunosità dei giustificativi prodotti, inidonei a pervenire a un giudizio di congruità, ma paradossalmente nemmeno a uno di incongruità dell’offerta.

Eppure – hanno rilevato i Giudici - nel disciplinare era previsto che il Rup richiedesse al concorrente la presentazione delle spiegazioni, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale, con eventuale ulteriore richiesta di chiarimenti in forma orale e con la possibilità di esclusione delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni fossero risultate, nel complesso, inaffidabili.

Secondo il Consiglio di Stato la richiesta di chiarimenti riguarda un dato sostanziale che l’amministrazione è chiamata ad apprezzare, non per sanzionare le eventuali incompletezze documentali, ma a vagliare nella sua concretezza l’attendibilità, serietà e sostenibilità economica dell’offerta, motivando eventualmente l’esclusione.

L’amministrazione appaltante non può quindi solo limitarsi a rilevare la semplice insufficienza della documentazione e a fornirla come motivo di esclusione, ma deve esperire ulteriori fasi di contraddittorio procedimentali.

 

REVISIONE PREZZI SOGGETTA A PRESCRIZIONE DOPO 5 ANNI

GIURISPRUDENZA

Il Tar Trentino (Sentenza del 19 luglio u.s., n.140) ha affermato due importanti principi in tema di revisione prezzi: la competenza del giudice amministrativo su tutte le controversie relative al riconoscimento e alla quantificazione del compenso revisionale e l’assoggettamento a prescrizione quinquennale, che decorre dal momento in cui sia stata eventualmente respinta la relativa istanza. 

Sul primo aspetto relativo alla competenza giurisdizionale, è stato evidenziato come l'articolo 133, comma 1, lettera e) del Codice del processo amministrativo preveda che tutte le controversie relative alla revisione prezzi appartengano alla giurisdizione del giudice amministrativo, superando la distinzione secondo la quale le controversie relative al riconoscimento dell'importo revisionale erano di competenza del giudice amministrativo, mentre quelle inerenti la determinazione di quanto dovuto erano di competenza del giudice ordinario. 

Sull’applicazione del termine prescrizionale, il giudice, accertato il diritto dell’appaltatore alla revisione prezzi, ha precisato che lo stesso termine è soggetto all'ordinario termine di prescrizione quinquennale, che decorre dal pagamento del relativo rateo che avrebbe dovuto riconoscere il compenso revisionale o dal respingimento dell’istanza.

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 3349767911.

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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