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PERIODICO INFORMATIVO - 21 NOVEMBRE 2022

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DECRETO AIUTI QUATER IN GAZZETTA: CILA ENTRO IL 25 NOVEMBRE PER ACCEDERE AL 110% E CREDITI CEDIBILI IN 10 ANNI

FISCO

Dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri della scorsa settimana, il decreto “Aiuti quater” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 novembre u.s. e, rispetto al testo esaminato in Consiglio dei Ministri è stato integrato da disposizioni che intervengono ulteriormente sulla disciplina del superbonus.

Viene precisato che la detrazione al 110 % resta possibile per i condomini che abbiano presentato la Cila entro il 25 novembre; per accedere al beneficio pieno dovranno sostanzialmente essere presenti due condizioni: delibera di approvazione in assemblea condominiale e presentazione dei documenti (Cilaentro il 25 novembre 2022.

La norma presente nel decreto prevede, in particolare, una diminuzione dell'aliquota fiscale dal 110% al 90% già a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 per i condomìni, per gli edifici composti da 2 a 4 unità, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti. Tale riduzione non si applica però:

a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata …. la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, a condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Il decreto ha altresì fissato la possibilità, anche per il 2023 (per i lavori iniziati dal 1° gennaio p.v.), di accedere al bonus per il 90% per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15.000 euro l’anno, innalzabili in base al quoziente familiare).  Il superbonus resta applicabile al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. Per il resto viene confermato il graduale decremento del bonus che passerà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Novità anche in tema di cessione dei crediti. Nel decreto è stata inserita la possibilità, su richiesta del cessionario, di frazionare in quote annuali di pari importo per 10 anni (anziché gli attuali 4) lo sconto in fattura o il credito. La rateizzazione sarà attivabile su richiesta del cessionario per le operazioni già perfezionate entro lo scorso 10 novembre. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno definite le relative modalità attuative della nuova disposizione.

Possibili ulteriori modifiche potrebbero essere apportate in fase di conversione in legge del decreto. 

 

CONFAPI ANIEM: SUBITO UNA SOLUZIONE DEFINITIVA PER SBLOCCARE I CREDITI DELLE IMPRESE

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

In settimana la nostra Associazione Nazionale è intervenuta con un comunicato stampa per sollecitare interventi urgenti finalizzati a sbloccare i crediti maturati dalle imprese e dare certezze sulla disciplina normativa in materia di bonus edilizi. Di seguito il testo del comunicato.

Confapi Aniem chiede di trovare urgentemente una soluzione certa e definitiva per sbloccare i crediti già maturati dalle imprese, che ammontano ormai a circa 8 miliardi, e di prolungare fino al 31 dicembre 2022 la detrazione del Superbonus 110 % per quegli interventi ai quali risultino già formalizzate le comunicazioni di inizio lavori.

Per Confapi Aniem è importante dare delle certezze agli operatori del settore e non cambiare continuamente il quadro normativo con termini perentori e senza un auspicabile regime transitorio. Si tratta di una norma già oggetto di eccessive regolazioni che hanno prodotto il blocco dei crediti con migliaia di Pmi che rischiano il fallimento con i cassetti fiscali pieni.

Il Superbonus – dice il Presidente di Confapi Aniem, Rocco Di Giuseppe - ha dato in questi anni un impulso concreto al sistema economico, alla transizione ecologica e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare. Il suo graduale superamento comporterà certamente una contrazione dell’attività produttiva, ma prendiamo responsabilmente atto della sua insostenibilità per le casse dello Stato. Non possiamo però restare indifferenti rispetto all’inesigibilità di crediti ingenti che mettono fortemente a rischio la sopravvivenza delle nostre aziende. Il congelamento dei crediti investe circa 40.000 imprese e oltre 150.000 lavoratori e coinvolge non solo il mondo dell’edilizia, ma tutta la filiera che è intervenuta nei lavori e nelle forniture”.

 

AFFIDAMENTI DIRETTI ENTRO 150.000 EURO PER GLI APPALTI PNRR

CONTRATTI PUBBLICI

I Comuni non capoluogo potranno utilizzare la procedura di affidamento diretto, senza obbligo di ricorrere alle centrali di committenza, anche per gli appalti finanziati con risorse Pnrr, entro i limiti stabiliti dal “decreto Semplificazioni”.

L’art. 10 del nuovo decreto legge “aiuti quater” prevede, infatti, che l'obbligo di ricorso ai moduli aggregativi per i Comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie stabilite dall'articolo 1, comma 2, lettera a) del Dl 76/2020, quindi all'affidamento diretto entro i 139.000 euro per beni e servizi e entro i 150.000 euro per i lavori.

Solo oltre questa soglia scatta pertanto l’obbligo di ricorrere alle aggregazioni e procedere all’appalto: Centrali di committenza e Soggetti aggregatori, Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni, Province e Città Metropolitane, Comuni Capoluogo di Provincia.

Si segnala, inoltre, quanto previsto da comma successivo dello stesso articolo 10: le stazioni appaltanti rimaste escluse dalla compensazione per la variazione dei prezzi dei materiali da costruzione, per opere PNRR e PNC, potranno accedere ai contributi del fondo per l’avvio delle opere indifferibili.  In particolare, la norma prevede che i contributi residuali rispetto alle richieste di accesso al fondo già pervenute, finanzieranno le amministrazioni che sono in possesso dei requisiti richiesti e che hanno provveduto ad avviare le procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022.

 

ANAC: QUALIFICAZIONE OS 35, CORSI SPECIFICI PER IL RILASCIO DEL PATENTINO

CONTRATTI PUBBLICI

Nei giorni scorsi l’Anac è intervenuta sulla qualificazione nella categoria OS 35, interventi a basso impatto ambientale, quali costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo di tecnologie di scavo non invasive.

La normativa prevede che l’impresa debba dimostrare, con l’estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente un certo numero di operai qualificati, assunti con contratto di lavoro subordinato e muniti di patentino certificato, proporzionale alla classifica richiesta.

L’Anac ha rilevato come, allo stato attuale, risulta che gli organismi competenti per il rilascio del suddetto patentino provvedano “all’organizzazione di percorsi formativi aventi ad oggetto esclusivamente la conduzione di macchine perforatrici. Gli Organismi di Attestazione, quindi, per la qualificazione nella categoria OS35, dovendo procedere a richiedere il possesso di un patentino abilitante, non possono che far riferimento al patentino abilitante alla conduzione di macchine complesse nel settore delle fondazioni e del consolidamento e nel settore delle indagini e delle perforazioni nel sottosuolo richiesto dal CCNL”.

Nel comunicato dell’Anac si preannuncia l’avvio di specifici corsi formativi erogati dalle scuole edili e il rilascio di un patentino per la dimostrazione del possesso del requisito richiesto (ai sensi dell’art. 79, comma 19 del D.P.R. n. 207/2010 e del Manuale sull’attività di qualificazione), per il conseguimento dell’attestazione nella categoria OS35.

 

CONSORZI STABILI: RIAFFERMATA LA QUALIFICAZIONE CON CUMULO REQUISITI DELLE CONSORZIATE

 GIURISPRUDENZA

Il Tar Sicilia (Sentenza n.3189/2022), modificando quanto recentemente affermato dal Consiglio di Stato, ha riaffermato il principio del c.d. cumulo alla rinfusa per la qualificazione dei consorzi stabili. Secondo il Tar, nella partecipazione alle gare d’appalto e nell’esecuzione, è il consorzio stabile, e non già ciascuna delle singole imprese consorziate, ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l’effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi (attestazione SOA per categorie e classifiche analoghe a quelle indicate dal bando). Il consorzio stabile si caratterizza, infatti, per la possibilità di qualificarsi attraverso i requisiti delle proprie consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano designate o meno in gara per l’esecuzione del contratto d’appalto.

A supporto delle proprie tesi, l’impresa ricorrente aveva richiamato la recente sentenza del Consiglio di Stato, n. 7360/2022, secondo cui i concorrenti devono dimostrare il possesso autonomo dei requisiti, eccezion fatta solo per le attrezzature e per l’organico medio per i quali viene ammesso il cumulo dei requisiti.

Secondo il Consiglio, qualora in sede di gara il Consorzio stabile designi l'impresa o le imprese esecutrici, sono queste ultime a dover essere dotate in proprio dei necessari requisiti di qualificazione, in considerazione della riformulazione del primo comma dell’art. 47 del Codice appalti operata dal decreto “Sblocca cantieri”.

I giudici siciliani hanno invece riaffermato la validità dell’orientamento giurisprudenziale consolidato e diffuso, per cui i consorzi stabili si qualificano sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate, senza necessità di stipulare un contratto di avvalimento. Secondo tale orientamento deve ritenersi prevalente la natura giuridica del consorzio stabile, come disciplinata oggi dagli artt. 45, 47 e 48 del Codice dei Contratti Pubblici, che lo considera come un’unica realtà imprenditoriale. Ciò anche in presenza della richiamata modifica apportata dal decreto “Sblocca cantieri”; al riguardo, precisano i Giudici che la nuova norma (art. 1, comma 1, lett. h), del D.L. Sblocca Cantieri, D.L. n. 32/2019 convertito con legge n. 55/2019), modificando l’articolo 47 del d.lgs. 50/16, è “tesa a chiarire la disciplina dei consorzi stabili onde consentire l’operatività e sopravvivenza di tale strumento pro-concorrenziale, mentre l’introduzione del comma 2-bis detta disposizioni concernenti i consorzi stabili di servizi e forniture, in continuità con il passato, di fatto colmando, a regime, un vuoto normativo per tali settori”.

Il Tar Sicilia contraddice pertanto l’impostazione del Consiglio di Stato confermando, in particolare, che “il principio del ‘cumulo alla rinfusa’ per i consorzi stabili (ex art. 45, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 è ammesso in via generale nella materia dei contratti pubblici; conseguentemente, i consorzi stabili, ferma restando la possibilità di qualificarsi con i requisiti posseduti in proprio e direttamente, possono ricorrere anche alla sommatoria dei requisiti posseduti dalle singole imprese partecipanti”.

 

MANCANZA DI ELEMENTI NEL BANDO: POSSIBILITA’ DI RICORSO ANCHE IN ASSENZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

 GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sentenza n. 9138 del 26 Ottobre 2022) ha stabilito un importante principio in tema di possibilità di ricorso sulle procedure di affidamento, stabilendo che anche l’impresa non partecipante alla gara può impugnare il bando se carente di dati essenziali per la formulazione dell’offerta.

Nel caso specifico, riguardante l’affidamento in gestione di un impianto sportivo, i Giudici hanno riscontrato la mancanza di “elementi essenziali minimi” e necessari per un’offerta ponderata.

Il Tar aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e interesse in quanto la ricorrente non aveva partecipato alla gara.

Secondo il Consiglio di Stato l’operatore ricorrente ha invece “un interesse concreto, diretto e attuale a censurare le clausole dell’avviso pubblico impeditive della sua partecipazione alla procedura selettiva” tenuto conto dell’impossibilità o comunque dell’estrema “difficoltà di formulare un’offerta seria e ponderata, lamentando che tali limitazioni delle sue concrete possibilità di accesso alla gara siano derivate anche dalla mancanza nell’avviso pubblico di elementi essenziali minimi, quali la specificazione negli atti di gara della tipologia di prestazioni edili da eseguire, del loro valore economico e dei correlati investimenti per gli interventi richiesti al futuro concessionario, nella totale assenza nella documentazione di gara di elementi che consentano di evincere, anche solo indirettamente e in via approssimativa, gli introiti economici ricavabili dalla gestione mediante i quali finanziare le suddette attività di rifacimento dell’impianto. Ebbene, le prospettate illegittimità certamente radicavano l’interesse e la legittimazione dell’appellante a dolersi delle modalità di espletamento della procedura, anche in caso di mancata partecipazione alla stessa. Infatti, all’aspirante concorrente alla procedura di affidamento non è stata garantita la possibilità di formulare la propria offerta nella più completa conoscenza dei dati economici”.

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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