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PERIODICO INFORMATIVO - 05 GENNAIO 2023

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IN EVIDENZA

IN VIGORE LA LEGGE DI BILANCIO 2023 CON LE MODIFICHE AL SUPERBONUS

ECONOMIA

La legge di Bilancio (legge 29 dicembre 2022, n.197) è stata pubblicata sul Supplemento n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre; il provvedimento contiene, fra l’altro, le deroghe alla rimodulazione del superbonus sulle spese sostenute da condomini, villette e sugli interventi di demolizione e ricostruzione.

Per mantenere l’applicazione del 110%, nel caso di condomini sarà determinante la data di approvazione della delibera di esecuzione dei lavori e di presentazione della Cilas:

  • se la delibera è antecedente a quella di entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater (19 novembre 2022) e la Cilas è stata presentata entro il 31 dicembre 2022 si potrà bloccare il bonus 110% sulle spese sostenute per tutto il 2023;
  • se la data di approvazione risulta essere compresa tra quella di entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater (19 novembre 2022) e il 24 novembre 2022 (compreso), allora per utilizzare il bonus 110% sulle spese sostenute per tutto il 2023 la Cilas dovrà essere stata presentata entro il 25 novembre 2022.

Da ricordare che la data di approvazione della delibera di esecuzione dei lavori dovrà essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio o, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea.

Al di là di tali deroghe, vige per i condomini la regola generale che prevede l’applicazione del 90% per le spese sostenute nel 2023 e gli ulteriori decrementi al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Per le unifamiliari l’applicazione del 110% sarà ammessa fino a marzo per tutti gli interventi per i quali al 30 settembre sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori; scatta altrimenti l’applicazione del 90% nel 2023, ma sottoposta alle seguenti condizioni: lavori avviati da gennaio sull'abitazione principale, possesso del titolo di proprietà o di un diritto reale sull'immobile, reddito non superiore a 15.000 euro in base al nuovo sistema di determinazione del quoziente familiare sulla base della somma dei redditi complessivi dei familiari divisi per un coefficiente. 

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, il superbonus 110% è confermato anche per il 2023 nel caso di presentazione dell'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2022.

Confermata la fine del bonus facciate e la proroga del bonus previsto per l’abbattimento delle barriere architettoniche: il bonus 75% potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2025. Per l’approvazione di tali interventi nei condomini sarà sufficiente la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.

La detrazione del 75% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati su edifici già esistenti e con spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 si applica per un limite massimo di:

  • 000 euro per edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 000 euro x il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, nel caso di immobili composti da 2 a 8 unità;
  • 000 euro x il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio quando si tratta di immobili con oltre 8 unità.

L’agevolazione riguarda anche interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche (es. ampliamento di porte), la sostituzione dell'impianto e le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Gli interventi dovranno rispettare i requisiti indicati dal regolamento del ministro dei Lavori pubblici 236/1989 che definisce i parametri di progettazione necessari per l'eliminazione di una barriera architettonica, prevedendo le diverse tipologie di lavori interni e esterni all’immobile.

Si ricorda, infine, che per un assetto definitivo della disciplina occorre attendere l’approvazione della conversione in legge del d.l. aiuti quater (già approvato in Senato e da lunedì prossimo alla Camera). Il provvedimento prevede, come noto, l'aumento delle cessioni crediti al sistema bancario da due a tre e la garanzia SACE per i prestiti richiesti dalle imprese per sopperire alla mancanza di liquidità dovuta al blocco delle cessioni.

 

IN GAZZETTA IL DECRETO MILLEPROROGHE

ECONOMIA

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 anche il cd. Decreto milleproroghe (decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi") che introduce disposizioni sull’entrata in vigore di alcuni adempimenti.

In materia di lavori pubblici, è disposto il rinvio di due mesi, fino al 31 maggio 2023, del termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di asili nido e scuole infanzia (comma 59 della legge 160/2019), rientranti nel Pnrr. A tale norma si affianca il differimento, al 31 dicembre 2024, dei termini previsti per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e locali adibiti ad asili nido.

Viene prorogata al 30 giugno 2023 l'applicazione delle disposizioni che prevedono la deroga alle autorizzazioni (previste dagli articoli 21 e 46 del Codice dei Beni culturali), per la posa in opera temporanea di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico.

 

ANAC: LA RICHIESTA DI FATTURATO MINIMO DEVE ESSERE MOTIVATA

CONTRATTI PUBBLICI

Un parere di precontenzioso rilasciato dall’Anac (n.560/2022) precisa che la richiesta del requisito di un fatturato minimo annuo da parte di una stazione appaltante per la partecipazione a una gara deve essere motivata, soprattutto in relazione alle esigenze del settore interessato e del contesto di mercato in cui si colloca la gara.

Sulla questione, l’Autorità ha dato ragione alle imprese che avevano contestato il bando. L’art. 83 del d.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), infatti, impone alla stazione appaltante di motivare in modo adeguato la scelta di prevedere criteri di selezione connessi al fatturato aziendale. Nel caso specifico, le motivazioni fornite non sono risultate sufficienti, per altro a fronte di una richiesta relativa al fatturato di un triennio particolare, caratterizzato dalla pandemia, durante il quale si è registrata una forte contrazione del mercato.

Agli operatori era stato richiesto il possesso di un fatturato specifico complessivo, nel settore di attività oggetto dell’appalto e riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, pari al 25% del valore del lotto o della somma dei valori dei lotti.

L’Anac ha dichiarato la clausola del disciplinare non conforme alla norma del Codice, ricordando anche come la stessa Autorità avesse raccomandato alle stazioni appaltanti soprattutto “per i servizi che sono stati interessati in modo significativo dalle misure di protezione e contenimento dell’emergenza sanitaria in corso, di valutare attentamente la necessità di richiedere la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria mediante il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio precedente la gara, che ricomprendesse gli anni 2020 e 2021”.

 

ANAC: LE INDICAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE DI PARITA’ DI GENERE

CONTRATTI PUBBLICI

Con un recente comunicato, l’Anac ha fornito indicazioni e suggerimenti alle stazioni appaltanti sull’applicazione dei criteri premiali nei bandi di gara, relativi al possesso della certificazione della parità di genere, prevista negli appalti pubblici dal 1° gennaio 2023 per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

L’Autorità evidenzia, anzitutto, i contenuti del DPCM del 29 aprile 2022 ricordando che le attestazioni devono essere rilasciate da organismi accreditati e in conformità alla norma UNI CEI EN ISO. Le stazioni appaltanti dovranno indicare negli avvisi e nei bandi di gara i criteri premiali che intendono applicare con riferimento all’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, nonché le modalità di dimostrazione del requisito. Questi criteri devono essere individuati nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

L’Autorità suggerisce alle Stazioni appaltanti di richiedere il possesso della certificazione di parità di genere indicando espressamente, nei documenti di gara, il riferimento alla prassi UNI/PdR 125:2022 e al rilascio da parte di organismi accreditati nello specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

Sono considerate valide le certificazioni equivalenti rilasciate da Organismi stabiliti in altri Stati membri.

Le certificazioni equivalenti devono avere queste caratteristiche:

  • riguardino soltanto criteri collegati all’oggetto dell’appalto;
  • siano basate su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
  • siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
  • siano accessibili a tutte le parti interessate;
  • siano stabilite da terzi sui quali l’operatore economico che richiede l’etichettatura non può esercitare un’influenza determinante.

L’Anac ha ricordato, infine, che le stazioni appaltanti sono tenute a rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza nella determinazione del maggior punteggio da attribuire in relazione all’adozione di politiche volte a favorire la parità di genere.

 

RIAPRIRE I TERMINI DI GARA SE LA PIATTAFORMA TELEMATICA NON FUNZIONA

CONTRATTI PUBBLICI

Con la Delibera n. 616 del 20 dicembre u.s., l’Anac ha condiviso le ragioni di un operatore economico sostenendo che la stazione appaltante è tenuta a riaprire i termini di gara qualora l’ultimo giorno utile per il caricamento delle offerte la piattaforma telematica non funzionasse.

Il caso specifico riguardava il malfunzionamento del portale MEPA, a seguito del quale l’impresa aveva contattato la stazione appaltante, evidenziando e certificando tale malfunzionamento. L’ente appaltante aveva negato il differimento della data di scadenza, precisando che i problemi tecnici erano stati riscontrati soltanto in alcune ore della giornata e che comunque erano trascorsi ben 35 giorni utili per la presentazione delle offerte.

Richiamando sia la normativa vigente (art. 79 del D.Lgs. n. 50/2016) che la giurisprudenza, l’Autorità ha affermato che la stazione appaltante è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità della procedura anche con la proroga dei termini: anche malfunzionamenti di pochi minuti, qualora avvengano a ridosso della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, impongono di riaprire il termine se uno dei concorrenti non è riuscito a caricare la documentazione richiesta.

L’operatore economico ha infatti il diritto di utilizzare tutto il tempo concesso previsto dai documenti di gara per l’elaborazione e la presentazione dell’offerta, senza correre il rischio di incontrare difficoltà imprevedibili.

 

CONCORRENTE ESCLUSO E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sentenza n. 10761 del 7/12/2022) si è espresso sul diritto di accesso agli atti di gara da parte del concorrente escluso.

I Giudici hanno evidenziato che l’art. 22 della L. n. 241 del 1990, ai commi 2 e 3, precisa che “l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.

Si tratta di un istituto che  deve “trovare applicazione […] anche alla materia dei contratti pubblici, in tal caso valendo come “diritto di ‘chiunque’, non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza”, che “viene riconosciuto e tutelato «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

In questo contesto la richiesta di accesso agli atti è indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata e, dunque, la legittimazione per l’accesso non può essere valutata neppure facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, essendo tale valutazione ultronea.

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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