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PERIODICO INFORMATIVO - 03 FEBBRAIO 2023

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IN EVIDENZA

NUOVO CODICE APPALTI: LE ULTIME AUDIZIONI IN ATTESA DEL PARERE DEL PARLAMENTO

CONTRATTI PUBBLICI

Si avvia alla fase conclusiva il ciclo di audizioni alla Camera e al Senato sul nuovo Codice Appalti in vista del parere parlamentare che dovrebbe essere reso entro il prossimo 21 febbraio (il Senato ha chiesto ed ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture di posticiparlo rispetto alla data programmata dell’8 febbraio).

Nei giorni scorsi anche Confapi Aniem ha preso parte alle audizioni. Nel presentare le proprie osservazioni sul testo attuale, l’Associazione ha evidenziato come “la priorità resta una vera semplificazione che possa eliminare limiti, complessità procedurali, distorsioni e anomalie radicate che ostacolano un settore già pesantemente colpito da una recessione che ha connotazioni ormai strutturali. E soprattutto che consenta finalmente di raggiungere uno degli obiettivi primari che aveva a suo tempo ispirato la definizione di un nuovo Codice, ossia agevolare ed ampliare l’accesso delle Pmi agli appalti pubblici. Obiettivo finora non solo disatteso, ma reso irrealizzabile da un contesto normativo troppo incerto, frammentario e lontano dalla situazione reale del settore”. In questo ambito sono state avanzate richieste per il superamento di eccessivi spazi di discrezionalità delle stazioni appaltanti, soprattutto in merito all’obbligo di suddivisione in lotti, e per garantire un corretto ed equilibrato rapporto contrattuale con l’applicazione di un sistema di revisione prezzi fin dalla fase di validazione dei progetti. Pur condividendo, inoltre, i principi guida enunciati nei primi articoli del Codice, Confapi ha sottolineato una frequente contraddizione tra i contenuti delle norme e i medesimi principi.

L’Anac, intervenuta in Senato, ha preannunciato la presentazione di un emendamento finalizzato a individuare “l’effettivo titolare dell’impresa, adeguandosi alla normativa antiriciclaggio”. L’Autorità ha espresso anche l’esigenza di prevedere un periodo transitorio per l’entrata in vigore del Codice evitando un impatto traumatico sugli operatori del settore.

Le Regioni, in sede di Conferenza Unificata, hanno espresso il proprio parere favorevole sul testo all’esame delle Commissioni parlamentari avanzando la richiesta di alcune proposte emendative.

Le proposte modificative hanno riguardato, in particolare, i seguenti aspetti:

  • la nomina del RUP a tempo determinato;
  • la revisione dei prezzi anche per i servizi e le forniture;
  • la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali;
  • i prezzari regionali;
  • l’applicazione del DL semplificazione anche per gli investimenti Pnrr;
  • l'introduzione del cottimo fiduciario;
  • la qualificazione di diritto delle regioni (salvo diverso avviso della Commissione europea);
  • la qualificazione per i soggetti aggregatori sia per i servizi e le forniture che per lavori;
  • la rimodulazione dei poteri sanzionatori di ANAC in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti che, dalle interlocuzioni, risultano accoglibili.

Anche i Comuni, attraverso la propria Associazione di rappresentanza (Anci), sono intervenuti per sollecitare un rinvio dell'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti. Contestualmente hanno anche avanzato la richiesta di modificare i contenuti del sistema di qualificazione, consentendo ai Comuni capoluogo di essere “qualificati per diritto, così come accade per le province e le città metropolitane”. Richiesta, infine, una semplificazione del meccanismo di revisione prezzi al fine di agevolarne la tempestività e l’applicabilità.

 

ANAC: NO A LIMITI TEMPORALI PER LA DIMOSTRAZIONE DI ESPERIENZE PREGRESSE

CONTRATTI PUBBLICI

L’Anac, con un atto del 17 gennaio u.s., ha precisato che è illegittimo inserire un limite temporale alle esperienze pregresse utili a dimostrare la capacità del concorrente di realizzare la prestazione oggetto dell’appalto.

Tali esperienze, infatti, devono essere riferite all’intera vita professionale, e non a un periodo circoscritto, nel rispetto del principio della massima concorrenza.

In particolare nel settore dei servizi tecnici, nel bando tipo n. 3 è stato eliminato qualsiasi riferimento temporale - ovvero i 10 anni previsti previgentemente - entro cui devono essere svolti i servizi idonei alla dimostrazione della professionalità del concorrente sulla base dell’esperienza pregressa.

Ferma restando la regola per cui la stazione appaltante deve valutare i servizi ritenuti significativi della capacità del concorrente svolti lungo tutto l’arco della sua vita professionale, eventuali deroghe non devono risultare irragionevoli e devono essere strettamente motivate, non ritenendosi sufficiente un generico riferimento all’importanza dell’opera. La previsione di un limite temporale dello svolgimento dei servizi tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica appare quindi configurare un illegittimo restringimento della concorrenza privo di reali ragioni giustificatrici. 

 

INAIL: 333 MILIONI DAL BANDO ISI 2022

SICUREZZA

Lo scorso 1°febbraio l’Inail, alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha presentato il Bando Isi 2022 che prevede finanziamenti a fondo perduto alle aziende che realizzano progetti di miglioramento della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

L’Inail ha messo a disposizione oltre 333 milioni di euro di incentivi.

I fondi sono ripartiti in budget regionali/provinciali e suddivisi in cinque assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati:

  • asse 1 (Isi Investimenti): 161,8 milioni di euro, suddivisi in 156,8 milioni per i progetti di investimento (asse 1.1) e cinque milioni per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse 1.2);
  • asse 2 (Isi Movimentazione manuale dei carichi): 40 milioni di euro per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi;
  • asse 3 (Isi Amianto): 86,5 milioni di euro per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
  • asse 4 (Isi Specifici settori): 10 milioni di euro per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della ristorazione;
  • asse 5 (Isi Agricoltura): 35 milioni di euro per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, suddivisi in 25 milioni per la generalità delle imprese agricole (asse 5.1) e 10 milioni per i giovani agricoltori (under 40), organizzati anche in forma societaria (asse 5.2).


Tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio potranno presentare domanda (non più di una). Per ogni progetto ammesso, il contributo Inail erogato in conto capitale può coprire fino al 65% delle spese sostenute fino a un massimo di 130.000 euro, sulla base dei parametri e degli importi minimi e massimi specificati dal bando per ciascun asse di intervento. Previsto un meccanismo che consentirà di ridistribuire i finanziamenti non assegnati.

Sul portale Inail (Sezione Accedi di servizi online) le imprese avranno a disposizione la procedura informatica per presentare la domanda, attraverso diverse fasi: tempi e modalità saranno pubblicati sullo stesso portale Inail entro il prossimo 21 febbraio.

 

ESENZIONE IMU PER I “BENI MERCE”: NECESSARIA LA DICHIARAZIONE PER ACCEDERE AL BENEFICIO

FISCO

Il Ministero Economia e Finanze, aderendo all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (Ordinanza n. 37385 del 21 dicembre 2022) ha affermato che la presentazione della dichiarazione necessaria per poter fruire dell’esenzione dall’IMU per i “beni merce” delle imprese edili non locati, è un adempimento da effettuarsi a pena di decadenza.

Nell’Ordinanza della Cassazione è infatti evidenziato che “il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è un principio generale del diritto tributario”. Pertanto l’obbligo dichiarativo relativamente all’esenzione dal versamento dell’IMU è condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale, e l’omessa presentazione della dichiarazione comporta la non spettanza del beneficio.

La dichiarazione deve essere presentata o trasmessa telematicamente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (quindi per il 2022, 30 giugno 2023), e vale anche per gli anni successivi, in assenza di modificazioni che comportino un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Sul sito internet del Dipartimento delle finanze (www.finanze.gov.it) è disponibile il nuovo modello IMU.

Entro il prossimo 30 giugno la dichiarazione, pertanto, dovrà essere presentata per gli immobili che risultavano:

  • costruiti, con fine lavori nel corso del 2022, e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (o assegnazione) e non locati;
  • acquistati dall’impresa e ristrutturati, con fine lavori nel corso del 2022, prima della loro vendita, e non locati.

Solo per il periodo d’imposta 2021, in via transitoria, il termine per la presentazione della dichiarazione è stato prorogato al 30 giugno 2023.

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AD INVITI: ASSENZA DI PREQUALIFICA E SPAZIO AI RAGGRUPPAMENTI

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sentenza n.532/2023) è intervenuto su alcuni aspetti inerenti alla gestione della procedura negoziata senza bando.

I Giudici hanno anzitutto evidenziato che nella procedura negoziata non esiste una fase di prequalifica; occorre attenersi alle gare che non siano definite dal Codice e, prima ancora, dalle Direttive. Nelle procedure negoziate non è prevista una fase di prequalifica che, invece, è prevista per le procedure ristrette, definite come “procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice”.

Da un lato, quindi, vi è una procedura (negoziata) in cui è la stazione appaltante a consultare gli operatori economici da essa stessa scelti, dall’altro, una procedura (ristretta) in cui gli operatori economici chiedono di partecipare e, dopo questa fase, possono presentare offerta.
In questo contesto non si rinviene alcuna preclusione a che un soggetto invitato a una procedura negoziata presenti un’offerta in raggruppamento temporaneo. Il Codice prevede, infatti, che, “in caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l’operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti”.

Altro aspetto approfondito dai Giudici è quello relativo al principio di rotazione nel caso di partecipazione dei raggruppamenti di imprese.

In questo ambito, il Consiglio di Stato ha ritenuto che “richiamare il principio di rotazione a sostegno della tesi secondo cui un soggetto invitato ad una procedura negoziata non potrebbe associarsi con un altro soggetto, in quanto precedente destinatario di inviti o di affidamenti, non trova alcun riscontro nel Codice, nella direttiva 24/2014 e, non è superfluo precisarlo, nel comune buon senso”.

Il raggruppamento è, infatti, una forma di collaborazione che ha natura occasionale e durata limitata nel tempo: Impedire la formazione spontanea di raggruppamenti invocando l’applicazione del principio di rotazione è una violazione frontale del principio del favor partecipationis oltreché una messa in discussione della stessa natura e ammissibilità del raggruppamento che, come noto, non possiede, certo, un’autonoma soggettività.

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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