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PERIODICO INFORMATIVO - 01 SETTEMBRE 2023

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ANAC: CONDIVISI I RILIEVI DI CONFAPI/ANIEM ROMA SU BANDO ACEA

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Con una nota del 4 agosto u.s. firmata dal Presidente Giuseppe Busia, l’Anac ha comunicato ad Acea e a Confapi/Aniem Roma le risultanze sul bando Acea, a seguito della segnalazione trasmessa nei mesi scorsi dalla nostra Associazione in merito alla procedura ristretta per l’affidamento di accordo quadro avente ad oggetto la manutenzione reti e servizi del ciclo idrico integrato, suddiviso in tre lotti dal valore di 15 milioni di euro ciascuno (45 milioni complessivi).

Nella segnalazione trasmessa all’Autorità, Confapi/Aniem aveva evidenziato, in particolare, la criticità relativa alla richiesta di lavori specialistici pregressi eseguiti con buon esito nel triennio 2020-2022 “per conto di aziende di gestione del sistema idrico integrato”, rilevando come tale requisito risultasse discriminatorio e ostativo alla concorrenza, determinando una limitazione all’accesso alla gara e conseguentemente l’aggiudicazione ad un numero ristrettissimo di operatori.

Acea aveva viceversa sostenuto che “la previsione di siffatto criterio è assolutamente giustificata nonché doverosa, in quanto incide direttamente sulla qualità delle prestazioni offerte, consentendo di apprezzarne meglio il contenuto e l’affidabilità”.

Secondo l’Autorità Anticorruzione “il criterio relativo all’esperienza restringe la valutazione dei pregressi lavori specialistici soltanto ai lavori di manutenzione effettuati "per conto di aziende di gestione del sistema idrico integrato" e non per conto di altri soggetti committenti, con il ragionevole rischio di limitare la possibilità di concorrere alle sole imprese che già stanno eseguendo lavori di manutenzione per Acea”. Tale criterio, conclude l'Anac è “irragionevole e non rispettoso del principio di libera concorrenza”.

L’Anac ha evidenziato, condividendo quanto sostenuto dalla nostra Associazione, che nel caso in esame Acea è assoggettata, quale “ente aggiudicatore” all’obbligatorietà del ricorso a procedure ad evidenza pubblica per la selezione del contraente, trattandosi di appalto avente ad oggetto attività rientranti tra quelle soggette al Codice Appalti (artt. da 115 a 121 del d. lgs. 50/2016).

In tale contesto, la previsione del requisito sui lavori pregressi non sembra garantire, secondo l’Autorità, “l'apertura del mercato alla concorrenza. La previsione di tale requisito appare irragionevole e non rispettosa del principio di libera concorrenza, perché restrittiva della partecipazione nel duplice senso, oggettivo (come astratta possibilità di contendersi il mercato in posizione di parità) e soggettivo (per la creazione di posizione di ingiustificato favore di una ristretta rosa di concorrenti, unici in grado di conseguire il massimo punteggio attribuibile in relazione ai criteri contestati)”. 

I requisiti richiesti, peraltro, “non sembrano idonei ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte ed a differenziarle a seconda della rispondenza o meno all’interesse pubblico di ACEA S.p.A., trattandosi di requisiti soggettivi dell’operatore economico”.

I criteri attinenti all’esperienza pregressa e alle certificazioni di qualità “rappresentano elementi attinenti alla capacità tecnica dell’impresa e non esprimono la qualità dell’offerta tecnica. Essi sono requisiti meramente soggettivi dell’impresa partecipante e non costituiscono elementi di valutazione strettamente correlati all’oggetto dell’appalto afferenti all’offerta tecnica presentata, in contrasto con l’art. 95, comma 6, lett. e) del d.lgs. 50/2016”.

Ulteriore criticità sono state rilevate dall’Anac “in relazione alla scelta della stazione appaltante di suddividere l’appalto relativo all’accordo quadro in tre maxi lotti di 15 milioni di euro ciascuno, non essendo questa scelta stata motivata negli atti di gara in relazione alla adeguatezza del valore del lotto rispetto alla garanzia dell’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese in conformità con l’art. 51 del d.lgs. 50/2016”.

Tali risultanze critiche, oltre ad essere state notificate ad Acea, sono state pubblicate sul sito istituzionale dell’Autorità. 

LA PROROGA DEL SUPERBONUS PER LE VILLETTE

FISCO

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 del 10 agosto scorso, è stato pubblicato il decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici” (c.d. decreto omnibus).

Il provvedimento contiene la proroga del superbonus per le villette dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023; si tratta del termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del “superbonus 110 per cento” sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30 per cento. In caso contrario la detrazione scende al 90% per tutto il 2023, ma solo per i proprietari di prime case con un quoziente familiare inferiore ai 15.000 euro.

Viene introdotto inoltre un nuovo adempimento per i titolari di crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione (sconto in fattura/cessione del credito): nel caso in cui i crediti derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura, risultano non ancora utilizzati per ragioni diverse dal decorso dei termini, l’ultimo cessionario dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate tale circostanza entro 30 giorni  dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Suddetta comunicazione diventerà obbligatoria dal 1° dicembre 2023 e dovrà essere redatta con le modalità che saranno indicate in uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione. Inoltre, nel caso in cui si viene a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione andrà effettuata entro il 2 gennaio 2024. Il mancato o ritardato invio della comunicazione comporterà l’applicazione di una sanzione di 100 euro.

Il Decreto Legge “omnibus” prevede altresì l’attivazione di un Fondo da 50 milioni fino al 2025 per gli investimenti stradali nei Comuni con meno di 10.000 abitanti (destinazione massima 150.000 euro per ciascun Comune). Disposti infine aiuti per la messa in sicurezza di viadotti e ponti. 

SISMA 2016: LE NUOVE INDICAZIONI PER GLI APPALTI DELLA RICOSTRUZIONE

CONTRATTI PUBBLICI

Un nuovo Protocollo è stato siglato dal Commissario straordinario del Governo alla ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, dall’Amministratore Delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella e dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Viene previsto che la vigilanza preventiva da parte di ANAC scatti, per servizi e forniture, sulle procedure di importo superiori a 215.000 euro (rispetto ai precedenti 100.000) e, per gli appalti di lavori, sulle gare superiori a 1 milione (invece dei precedenti 315.000 euro).

Tra gli adempimenti a carico dell’appaltatore è prevista la comunicazione all’Anac e all’Autorità Giudiziaria di eventuali tentativi di concussione. In caso la segnalazione non venga effettuata, si procederà con la risoluzione del contratto stesso qualora per i pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto il rinvio a giudizio.

Sono previste procedure semplificate per i controlli, secondo modalità concordate con il Commissario straordinario, che possono includere verifiche a campione oppure attività di monitoraggio. La Struttura Commissariale potrà richiedere pareri preventivi ad Anac anche per interventi di notevole criticità e urgenza in attuazione del PNC Sisma.

Sono stati altresì messi a disposizione alcuni atti-tipo che potranno essere utilizzati dalle stazioni appaltanti per gli affidamenti dei servizi di progettazione. Inoltre, il Commissario straordinario potrà richiedere il controllo preventivo di Anac anche sugli interventi previsti nel PNRR e nel Piano nazionale complementare.

Si segnala, infine, che un’Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione (n.145/2023 pubblicata sulla Gazzetta del 28 agosto u.s.) dispone un regime transitorio per la qualificazione delle stazioni appaltanti: fino al 31 dicembre 2023 ogni stazione appaltante o centrale di committenza potrà effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta. Pertanto, anche se le stazioni appaltanti non risultano ancora inserite nell’elenco dei soggetti qualificati tenuto da ANAC, potranno continuare ad affidare appalti fino alla fine dell’anno. 

ANAC: RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA SE IL FILE DELL’OFFERTA TECNICA RISULTA DANNEGGIATO

CONTRATTI PUBBLICI

Lo scorso 7 agosto Anac ha pubblicato un parere di precontenzioso (n.235 del 30 maggio 2023) nel quale viene affermata la responsabilità dell’impresa qualora in una gara telematica il file contenente l’offerta tecnica risulti danneggiato e non siano stati riscontrati malfunzionamenti del sistema.

La necessità di rispettare i termini per l’invio delle offerte, a garanzia della par condicio di tutti i concorrenti, non consente di poter ammettere l’invio di un nuovo file oltre i termini.

Non essendosi riscontrati malfunzionamenti del sistema, la responsabilità della mancata trasmissione del file originario ricade sull’operatore economico. La necessità di rispettare i termini per l’invio delle offerte, a garanzia della par condicio di tutti i concorrenti, non consente infatti di poter ammettere l’invio di un nuovo file oltre tali termini”. 

INPS: NUOVA FUNZIONALITA’ PER CONSULTARE DURC ON LINE

LAVORO

Con un comunicato pubblicato il 23 agosto u.s., l’Inps ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità per la consultazione del Durc On Line direttamente da smartphone o tablet.

Nell’ambito delle attività di innovazione previste dai progetti per l’attuazione del PNRR e che mirano a rendere disponibili agli utenti informazioni e servizi in un approccio multicanale, l’Istituto ha attivato il servizio “Durc OnLine” (nella sezione “Servizi” dell’App INPS Mobile).

Questo servizio consente di consultare i Durc delle imprese e dei lavoratori autonomi direttamente sul proprio smartphone o tablet. La ricerca si può effettuare inserendo il codice fiscale del soggetto da verificare oppure il numero di protocollo del documento. Per ogni Durc on line, inoltre, sono disponibili informazioni di sintesi che possono essere visualizzate e scaricate. L’Istituto continua a interpretare il ruolo di presidio della legalità e di hub di innovazione al servizio di cittadini e imprese.

L’App “INPS Mobile” è disponibile sia per la piattaforma Android che per il sistema operativo iOS di Apple. Gli utenti possono autenticarsi attraverso SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). 

LEGITTIMO IL SUBAPPALTO INTEGRALE DELLA CATEGORIA OG2

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (n.7858 del 21 agosto 2023) ha sostenuto la legittimità dell’integrale subappalto della categoria OG2 (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali).

Era stata sostenuta dall’impresa appellante l’illegittimità della lex specialis di gara che aveva ammesso la partecipazione alla gara di due concorrenti che lo precedevano in graduatoria, consentendo loro di ovviare alla carenza del possesso della qualificazione SOA nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria “OG2” con il ricorso al subappalto (c.d. necessario o qualificatorio).

L’appellante aveva sostenuto che, nel caso di lavori che abbiano per oggetto beni culturali, il subappalto c.d. qualificatorio non potrebbe trovare applicazione, per la particolare tutela nei confronti di beni che costituiscono testimonianza di civiltà (art. 9 Cost.). In particolare l’art. 146, comma 1, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016) stabilendo che “per i lavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento” richiamerebbe la necessità di richiedere il possesso della qualificazione specificamente richiesta, implicitamente escludendo che per dette lavorazioni i concorrenti possano qualificarsi con i requisiti del subappaltatore.

Nel caso di specie, le due società che precedono in graduatoria la ricorrente avevano partecipato dichiarando di voler subappaltare al 100 per cento la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG2, senza possedere in proprio la qualificazione.

Secondo il Consiglio di Stato tale contestazione è infondata.

In tal senso, infatti, si è pronunciata la Corte Costituzionale (sentenza n. 91 del 2022) che ha disposto l’espresso divieto per l’avvalimento e non anche per il subappalto.

Pertanto, i Giudici, respingendo l’appello, hanno rilevato che nella gara in esame la categoria OG2 non è categoria prevalente, è scorporabile anche se a qualificazione obbligatoria; ai fini della qualificazione, all’aggiudicataria è sufficiente quindi il possesso di qualificazione nella categoria prevalente per una classifica che copra l’importo tutti i lavori (compreso l’importo in OG2), mentre in fase di esecuzione potrà subappaltare (come dichiarato) a soggetto qualificato.

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO 

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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