Video Confapi Roma

PERIODICO INFORMATIVO - 16 FEBBRAIO 2024

News

 

IN EVIDENZA

ANIEM LAZIO SOLLECITA LA SOCIETA’ GIUBILEO A INDICARE CORRETTAMENTE I CCNL NEI BANDI DI GARA

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Nei giorni scorsi Confapi Aniem ha sollecitato la Società Giubileo a modificare i documenti di una procedura di gara nei quali era indicato l’obbligo di applicare un solo CCNL del settore edile.

Tale indicazione impone agli operatori economici che applicano gli altri Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore edile, sottoscritti anch’essi da Organizzazioni comparativamente più rappresentative, di assumersi l’onere di presentare dichiarazioni di medesime tutele rispetto al Contratto indicato dalla stazione appaltante.

La nostra Associazione ha evidenziato come ciò configuri un’applicazione restrittiva dell’art.11 del Decreto Legislativo n.36/2023 la cui ratio è evidentemente quella di garantire l’applicazione del Contratto “stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.

Il riconoscimento della pari dignità dei CCNL stipulati dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative e la tutela dell’autonomia contrattuale costituiscono elementi ormai consolidati nel nostro sistema giuridico.

Secondo Confapi Aniem non risulta pertanto conforme l’indicazione di uno solo dei Contratti sottoscritti nel settore dell’edilizia, come se questo garantisse maggiori tutele ai lavoratori, imponendo ai soggetti partecipanti di svolgere un’analisi comparativa (peraltro non agevole) tra i diversi istituti contrattuali di tutti i Contratti sottoscritti dalle parti sociali maggiormente rappresentative (Industria, artigianato, piccola/media impresa).

La Società Giubileo ha risposto alla nota di Confapi Aniem sostenendo di aver applicato quanto previsto dalla normativa e, in particolare, l’art. 41, comma 14, del Codice Appalti che richiede di individuare i costi della manodopera indicando il CCNL impiegato dal progettista; ciò non esclude l’applicazione di un Contratto differente che prevede, tuttavia, l’onere per l’operatore economico di presentare una dichiarazione di equivalenza delle tutele.

L’Ente appaltante ritiene, comunque, di aver “compreso la rilevanza dell’argomento” e precisa che “terrà in considerazione la tematica indicando nella documentazione di gara, per le procedure di prossima pubblicazione, una formulazione del richiamo ad uno o più CCNL che risulti quanto più inclusiva nell’ambito dello specifico settore”. 

BONUS EDILIZI LAZIO: OPERATIVA LA LEGGE REGIONALE SBLOCCA CREDITI

FISCO

La Giunta della Regione Lazio ha approvato la delibera di attuazione della normativa che tende a favorire la circolazione dei crediti bloccati derivanti da interventi di ristrutturazione ricompresi nei bonus edilizi.

La delibera illustra i criteri attraverso i quali gli enti e le società controllate dalla Regione, che possiedono i requisiti di legge, potranno acquistare i crediti incagliati per poi favorire un loro utilizzo diretto in compensazione; è stata inoltre decisa la realizzazione e lo sviluppo della piattaforma digitale per il monitoraggio degli interventi e istituito la cabina di regia per l'attuazione delle misure.

Al centro del modello sull’acquisto dei crediti è stata individuata la società Cotral, esclusa dal divieto di cessione alla Pa disposto dal decreto 11/2023. L’acquisto dei crediti da parte della società potrà riguardare solo gli interventi di superbonus “su edifici/unità immobiliari ubicati nel territorio della Regione effettuati da imprese aventi sede legale e operativa sul territorio regionale dalla data dell’inizio dell’intervento fino alla data di entrata in vigore della presente legge”.

A fare da tramite saranno uno o più istituti di credito che dovranno garantire “il buon fine del credito e fornire idonea garanzia anche nei confronti di qualsivoglia evento che dovesse determinare la non sussistenza, ovvero l’inutilizzabilità del credito in compensazione”. 

MEF: NO ALL’IMU SUI FABBRICATI FATISCENTI

                                                                                                   FISCO

Non è dovuta alcuna imposta IMU sugli edifici collabenti (immobili fatiscenti non in grado di produrre reddito), accatastati nella categoria F2.

La precisazione è stata fornita dal Dipartimento Finanze del MEF (Risoluzione n.4/2023) che ha risposto ad un’istanza di interpello di un Comune.

L’imposta non è dovuta né come fabbricato, perché questi immobili sono iscritti in catasto senza rendita, né come area edificabile, considerato che restano comunque individuabili come “fabbricati”. 

REPORT ENEA SUPERBONUS: NEL LAZIO INVESTIMENTI PER OLTRE 9 MILIARDI AMMESSI A DETRAZIONE

FISCO

Nell’ultimo report di Enea sul superbonus, aggiornato al 31 gennaio u.s., emergono i seguenti dati:

  • 778 edifici coinvolti (+10.345 rispetto a dicembre 2023);
  • 048.538.665,29 euro il totale degli investimenti ammessi a detrazione (+4.366.858.297,00 euro rispetto a dicembre 2023);
  • 005.787.428,38 euro il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione (+6.955.189.825,70 euro rispetto a dicembre 2023).

I dati relativi al primo mese dell’anno evidenziano che il ricorso al superbonus riguarda per circa il 90% i condomini: delle 10.345 asseverazioni in più registrate a gennaio, oltre 9.000, infatti, ricadono proprio sui condomini.

Nel Lazio risultano coinvolti 37.115 edifici, per un totale di investimenti ammessi a detrazione di 9,2 miliardi. 

ANAC CONTRO USO SCORRETTO DEGLI ACCORDI QUADRO E DELL’OPEV 

CONTRATTI PUBBLICI 

L’Anac è intervenuta con un proprio parere (Fasc. 870/2023) su una procedura telematica aperta (affidamento degli accordi quadro con un unico operatore inerenti ai lavori di nuova costruzione/ampliamento/adeguamento/ristrutturazione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di competenza della Città Metropolitana di Napoli) criticando l’utilizzo non corretto degli accordi quadro e del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

L’Autorità ha rilevato anzitutto la mancata adeguatezza dei documenti di gara “ad identificare compiutamente l’oggetto delle prestazioni; tale carenza manifesta una non corretta interpretazione, e conseguente applicazione, dell’Istituto dell’accordo quadro. È stato sottolineato in merito che l’accordo quadro è uno strumento negoziale, non una procedura di affidamento; tale tipologia contrattuale può essere adottata dalla Stazione Appaltante, se e quando ritenuta dalla stessa conveniente, sempre però nel rispetto delle procedure del Codice”. 

La stazione appaltante, secondo l’Anac, “avrebbe dovuto più propriamente bandire la gara ai sensi dell’art. 54 comma 4c) del d.lgs 50/16 prevedendo, quindi, la successiva riapertura del confronto competitivo tra gli operatori selezionati una volta acquisiti gli elementi tecnici atti alla completa definizione degli interventi”. 

Criticato anche l’utilizzo “incongruo” dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, la carenza di specifici elementi tecnici negli atti di gara non può consentire la valorizzazione degli aspetti qualitativi che sono alla base della scelta di tale metodo di aggiudicazione. “Il criterio dell’esperienza acquisita dalle imprese in lavori similari già espletati negli ultimi dieci anni …  come pure il criterio della dotazione di personale e macchinari, ad esempio, sembrerebbero ridursi ad una mera ripetizione di quelli che sono i requisiti soggettivi che gli operatori economici devono possedere per poter partecipare alle procedure di gara e che già certificano in sede di documentazione amministrativa con la presentazione delle certificazioni SOA”. 

Secondo l’Autorità i requisiti richiesti “perdono di concretezza in assenza degli elementi tecnici cui dovrebbero riferirsi”; conseguentemente è stata rilevata “la non adeguata applicazione del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa considerato che i criteri/subcriteri previsti non sono atti a consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta”. 

CLAUSOLE TERRITORIALI NEI BANDI SOLO COME ELEMENTI PREMIALI NELL’OFFERTA TECNICA 

CONTRATTI PUBBLICI

L’Anac, in una recente delibera (n.1/2024), si è occupata della legittimità di clausole territoriali che possono produrre effetti limitativi sulla concorrenza, sostenendone l’ammissibilità come criteri premiali dell’offerta tecnica, ma non come requisiti di partecipazione.

In particolare, l’Autorità ha richiamato la recente giurisprudenza per cui “sulla questione della legittimità delle clausole della lex specialis che prescrivono requisiti di partecipazione alla gara correlati ad elementi di localizzazione territoriale, o che ad essi attribuiscono un maggior punteggio in sede di valutazione delle offerte, il criterio della territorialità è illegittimo soltanto ove posto come requisito di partecipazione, impattando frontalmente una previsione di tal tipo con i principi del favor partecipationis e della par condicio tra i concorrenti, in ogni possibile loro declinazione. Viceversa, ove detto criterio venga posto quale requisito di esecuzione del contratto o rilevi come parametro per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, la valutazione della compatibilità della clausola con i principi che informano la materia della contrattualistica pubblica dev’essere condotta caso per caso, non potendo a priori la valorizzazione del collegamento con il territorio ritenersi irragionevole”.

Nel caso esaminato dall’Anac, la questione verteva sulla legittimità di una clausola del disciplinare della gara che prevedeva, quale requisito di partecipazione di idoneità professionale, la disponibilità dell’impianto di destino dei rifiuti entro un raggio di 10 km dalla sede operativa.

Nonostante le esigenze di tutela ambientale siano state spesse ritenute prioritarie dalla giurisprudenza che si è occupata di appalti di rifiuti, di recente il Consiglio di Stato ha precisato che “il principio di “prossimità agli impianti di recupero”, pur essendo, a sua volta, teleologicamente connesso alla tutela ambientale, non comprime in maniera assoluta la concorrenza”.

Inoltre, rileva l’Anac, “nel caso di specie non è comunque invocabile il principio di prossimità ambientale, di cui all’art. 181 d.lgs. 152/2006: le motivazioni sottese all’introduzione della clausola territoriale nella gara in esame sono, infatti, di natura esclusivamente economica e non costituiscono esplicazione di un interesse di natura ambientale”.

L'Autorità ha pertanto ritenuta illegittima la clausola e ha invitato la stazione appaltante ad annullare in autotutela gli atti di gara.

PARERE MIT SU COMPENSAZIONE PREZZI IN CASO DI VARIANTI

CONTRATTI PUBBLICI

Con un parere dell’Ufficio Supporto Giuridico (n.2448/2023), il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha fornito chiarimenti sulle modalità di adeguamento prezzi nel caso di varianti, sulla base del sistema di compensazioni disciplinato dall’art. 26 del D.L. 50/2022.

In caso di redazione ed approvazione di una variante (con relativo atto di sottomissione o atto aggiuntivo) nell'anno 2022 e con prezzario aggiornato riferito a quella data (relativa ad un appalto la cui offerta è stata presentata nell'anno 2021) veniva chiesto al Ministero se la percentuale da applicare per il caro materiali dovesse essere pari al 90% (facendo riferimento all'anno effettivo dell'offerta nel 2021) oppure al 80% considerato che la variante aveva preso come riferimento già il prezzario aggiornato del 2022 (e non quelle del 2021).

Secondo il Ministero la fattispecie rientra “nella casistica di cui all’art. 26, comma 6-ter, del d.l. 50/2022, che prevede l’applicazione della soglia dell’80%”.

IN ARRIVO FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADALE NEI PICCOLI COMUNI

CONTRATTI PUBBLICI

Per realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti, è stato istituito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni” (fino a 5.000 abitanti), con una dotazione di 18 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 12 milioni di euro per il 2025.

Il Fondo è finalizzato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali di importo non superiore a 150.000 euro. Il decreto ministeriale è, attualmente, al vaglio degli Organi di controllo.

Il Ministero ha preannunciato che sarà pubblicato un apposito Avviso Pubblico che indicherà il link di accesso alla piattaforma digitale per la presentazione delle istanze da parte dei comuni che dovranno indicare gli interventi per i quali si chiede il finanziamento, il loro importo, l’entità del contributo richiesto, il livello di progettazione già approvato, l'impegno a stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento e a concludere i lavori entro i successivi centoventi, eventuali forme di cofinanziamento.

Sarà data priorità ai Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nel 2023. 

DECRETO FLUSSI: NUOVE ASSEGNAZIONI AI TERRRITORI

LAVORO

Il Ministero del Lavoro (Dipartimento per l’Immigrazione - nota n. 231 del 24 gennaio 2024), ha comunicato di aver provveduto ad un’ulteriore assegnazione e ripartizione dei flussi  (DPCM 27 settembre 2023 “Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025”), in considerazione sia del numero di istanze presentate agli Sportelli Unici dell’Immigrazione al 31 dicembre 2023 che delle nuove indicazioni di fabbisogno di manodopera segnalate da parte di alcuni Ispettorati Territoriali del Lavoro.

In tale contesto, è stata effettuata una ulteriore ripartizione territoriale (gli allegati alla nota ministeriale riportano due prospetti riepilogativi).

Con DPCM del 19 gennaio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2024) sono state inoltre modificate le date dei “clickdays” per le istanze inerenti ai flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2024, (inizialmente in programma il 5, il 7 e il 12 febbraio), come segue:

  • il 18 marzo dalle 9:00 potranno essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
  • il 21 marzo dalle 9:00 potranno essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria);
  • il 25 marzo dalle 9:00 potranno essere inviate le domande per i lavoratori stagionali. 

ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI A PIOMBO E DIISOCIANATI: I NUOVI LIMITI DELL’U.E.

                                                                                                   SICUREZZA

Lo scorso 7 Febbraio il Parlamento dell’Unione Europea ha approvato i nuovi limiti per l’esposizione dei lavoratori al piombo e ai diisocianati (componenti chimici presenti in vernici, sigillanti, adesivi, schiume, resine, ecc,), sostanze utilizzate soprattutto nella ristrutturazione degli edifici.

I nuovi limiti per il piombo, aggiornati per la prima volta dal 1982, saranno fissati a meno di un quarto dei valori attuali: il limite di esposizione professionale sarà fissato a 0,03 mg/m³ e il valore limite biologico a 15 µg/100 ml. La Commissione europea dovrà rivedere questi limiti entro cinque anni.

Per i diisocianati il limite di esposizione professionale viene fissato a 6 µg NCO/m³ (la concentrazione massima a cui un lavoratore può essere esposto durante una giornata lavorativa di otto ore) e a 12 µg NCO/m³ per l’esposizione a breve termine (ossia, un periodo di 15 minuti). La Commissione europea riesaminerà tali limiti entro il 2029.

PER LA DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA’ TECNICA LEGITTIMO RICHIEDERE LAVORI ANALOGHI

GIURISPRUDENZA

L’attestazione Soa può non essere sufficiente per la dimostrazione della capacità tecnica dell’operatore economico ed è legittima la richiesta della stazione appaltante di aver svolto lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto. 

Il Consiglio di Stato (Sent. n.1434 del 13 febbraio u.s.) si è espresso in tal senso respingendo il ricorso di un’impresa che aveva ritenuto illegittima una clausola nella quale si richiedeva la certificazione dello svolgimento di attività similari (“attestati per le attività di costruzione e manutenzione di impianti sportivi, rilasciati da enti certificatori accreditati”), quando invece, a giudizio della stessa impresa, sarebbe stato sufficiente il possesso dell’attestazione SOA per le categorie di lavori oggetto dell’appalto.

Secondo i Giudici “non può escludersi che il disciplinare di gara introduca, accanto all’ordinario sistema di qualificazione (attraverso gli attestati SOA) caratterizzante gli appalti di lavori, un requisito ulteriore quale contenuto dell’offerta tecnica, purché sia congruo con l’oggetto dell’appalto”, nel caso specifico “trattandosi della realizzazione di uno stadio comunale, appare logica e ragionevole la scelta di selezionare operatori economici in possesso di attestazioni di qualità riferite alla realizzazione di impianti sportivi; non si tratta dunque di un requisito sproporzionato o determinante un’abusiva restrizione dell’accesso concorrenziale”.

Respinta anche la presunta violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, principio previsto dal Codice dei Contratti che si riferisce tuttavia a clausole del bando che impongono adempimenti formali e non può dunque riguardare prescrizioni contenute nella lex specialis di gara attinenti ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica. 

CONSIGLIO DI STATO INTERVIENE SU PARERI ANAC E PRINCIPIO DI ROTAZIONE

                                                                                                        GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sent. n.1385 del 12 febbraio u.s.) si è pronunciato sul ricorso presentato da un’impresa che era stata esclusa da una procedura negoziata a seguito di un parere dell’Anac sull’obbligo di assoggettamento al principio di rotazione.

Nell’ambito della sentenza viene affrontata anche la questione di carattere più generale sul vincolo dei pareri di precontenzioso rilasciati dall’Autorità che, secondo i Giudici, devono distinguersi tra pareri vincolanti e non vincolanti. Il parere reso dall'ANAC “non è vincolante per le parti che non abbiano previamente acconsentito ad attenersi a quanto da esso stabilito, come avvenuto nell’ipotesi di specie”.

Nel caso preso in esame, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’esclusione in quanto la procedura negoziata è limitata ai soli soggetti invitati e deve quindi essere disciplinata con il principio di rotazione.

Nell’ipotesi della procedura aperta non ricorre la ratio che caratterizza il principio di rotazione che ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione, esigenza che non viene in rilievo allorché la stazione appaltante decida di non introdurre alcun sbarramento al numero degli operatori (procedura aperta).

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO 

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

Seguiteci sui nostri canali social:

LINKEDIN:  https://www.linkedin.com/company/confapiroma

TWITTER:  https://twitter.com/ConfapiL

FACEBOOK:  https://www.facebook.com/confapiroma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENZA

Welfare aziendale

Sostegno al reddito

Previdenza complementare

Formazione

Salute

Sicurezza

Dal SOLE24

La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

NEWSLETTER

Iscriviti alla nostra Newsletter. Sempre informati sulle ultime novità, sulle nostre iniziative e programmi per favorire lo sviluppo economico, sugli eventi e molto altro...

PMI
CESPIM
CONFAPI servizi
EBM
ENFEA
FAPI
FASDAPI
FINCREDIT
FONDAPI
IDI
FONDODIRIGENTI
PREVINDAPI
© Copyright 2024 CONFAPI ROMA. All Rights Reserved.
Credits: DOTIgrafiche -

Cerca

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.