PERIODICO INFORMATIVO - 30 APRILE 2026
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AL VIA LA NUOVA REVISIONE PREZZI: PUBBLICATO IL DECRETO CON GLI INDICI TOL
CONTRATTI PUBBLICI
Lo scorso 28 aprile scorso è stato pubblicato il decreto direttoriale n.743 del Mit che ha adottato gli indici di costo Istat per Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) necessari per l’attivazione del nuovo sistema di revisione prezzi.
Il decreto arriva al termine di una lunga e articolata fase istruttoria svoltasi attraverso il lavoro di un tavolo tecnico nel quale è stata presente anche una rappresentanza di Confapi Aniem.
Il provvedimento ministeriale consente di dare attuazione a quanto previsto dal codice appalti (articolo 60, comma 4) che richiede l’individuazione di “singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell’allegato II.2-bis”
Si ricorda che, in base alla normativa vigente, per i lavori, la variazione del costo dell’opera (in aumento o in diminuzione) deve essere superiore al 3 per cento dell’importo complessivo e la revisione opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente tale soglia (per servizi e forniture, invece, la revisione opera quando la variazione supera il 5% ed è riconosciuta nella misura dell’80% della parte eccedente).
L’indice sintetico revisionale viene individuato dal progettista in sede di elaborazione del progetto: il progettista procede a scomporre e classificare l’importo complessivo del progetto secondo le TOL, attribuendo a ciascuna tipologia il relativo peso percentuale.
L’art. 1 del decreto dispone che “sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni individuati dall’ISTAT sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell’allegato II.2-bis del medesimo Codice. Gli indici di costo di cui al primo periodo sono resi disponibili banca dati IstatData, raggiungibile al seguente indirizzo https://esploradati.istat.it/databrowser/#/.”
Sul sito dell’istat è possibile consultare gli indici aggiornati a febbraio 2026 e lo stesso istituto rende noto che i dati TOL vengono diffusi a circa 60 gg. dal mese di riferimento: la data prevista indicativamente per gli indici di marzo è il 28 maggio p.v. Il rilascio degli indicatori per TOL segue il calendario di rilascio del Comunicato stampa dei prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni ma questi ultimi, a differenza dei TOL, sono diffusi a 30 gg.
L’art. 2 precisa che le nuove disposizioni si applicano alle procedure di affidamento avviate dalla data di acquisizione di efficacia del decreto (28 aprile 2026): per l’individuazione del momento temporale si fa riferimento alla pubblicazione del bando o all’avviso di indizione di gara, con la trasmissione di un invito oppure con l’adozione della determina a contrarre.
La norma consente alle stazioni appaltanti, nei limiti del quadro economico dell’opera, di applicare convenzionalmente gli indici ISTAT:
“a) alle procedure di affidamento, relative ai contratti non ancora stipulati, anche in deroga alle clausole di revisione prezzi previste dal bando o dall’avviso, pubblicati prima della entrata in efficacia del presente decreto, ovvero, in caso di procedure senza pubblicazione di bando o avvisi, a quelle, in relazione alle quali, alla data di entrata in efficacia del presente decreto, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte;
- b) alle procedure di affidamento, relative ai contratti in corso di esecuzione con riferimento agli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a far data dalla entrata in efficacia del presente decreto, anche in deroga alle clausole di revisione prezzi inserite nei medesimi contratti in essere.”
Il decreto non introduce quindi un meccanismo automatico per i contratti in essere, ma attribuisce alle stazioni appaltanti la facoltà di accedere al meccanismo revisionale nei limiti del quadro economico dell’intervento e sulla base di una valutazione amministrativa, tenendo conto delle clausole già previste nei documenti di gara e nei contratti.
Il Mit, nel presentare il decreto, ha evidenziato come per la prima volta, le variazioni dei prezzi nei cantieri vengono ancorate a parametri ufficiali e omogenei, superando incertezze e contenziosi che negli ultimi anni hanno rallentato opere strategiche. Gli indici consentono di applicare in modo più chiaro e oggettivo le clausole di revisione prezzi, grazie a criteri puntuali per il calcolo delle variazioni di ciascuna lavorazione. Lo stesso Ministero ha preannunciato di voler proseguire il lavoro del Tavolo tecnico per garantire aggiornamento e monitoraggio costante dell'andamento dei costi.
IL DECRETO DEL GOVERNO SULLE POLITICHE ABITATIVE, LE ANTICIPAZIONI NEL DFP APPROVATO DAL GOVERNO
POLITICHE ABITATIVE
Come anticipato, si attende l’imminente passaggio in Consiglio dei Ministri delle misure sulle politiche abitative (passaggio che potrebbe avvenire già oggi pomeriggio) finalizzate ad agevolare l’accesso alla casa attraverso interventi di riqualificazione degli immobili inagibili, potenziamento dell’offerta di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni per la c.d. fascia grigia nel mercato privato; preannunciate anche misure sulla semplificazione amministrativa in materia urbanistica.
Sul fronte delle risorse, nel documento di finanza pubblica approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 22 aprile e, in particolare, nell’allegato infrastrutture, si prevede la destinazione di 970 milioni spalmate su più annualità, fino al 2030; a questa dotazione dovrebbe aggiungersi quanto disponibile dalla rimodulazione dei fondi di coesione, circa 1 miliardo.
Sembra altresì confermato il coinvolgimento di fondi di investimento immobiliare, di società di gestione del risparmio e di istituti bancari per aumentare l’offerta a favore di determinate fasce sociali, coerentemente con quanto indicato anche nella Legge di Bilancio: di giovani coppie, genitori separati, disabili, lavoratori, studenti, ecc.
Relativamente al settore delle politiche abitative e alla rigenerazione urbana, il documento di finanza pubblica, approvato il 22 aprile u.s. dal Governo con il relativo Allegato Infrastrutture, prevede l’attuazione del Piano Casa Italia, nell’ambito del quale rimane fondamentale il coinvolgimento dei diversi interlocutori, pubblici e privati, che possano contribuire al reperimento degli strumenti analitici e delle risorse necessarie ad affrontare le criticità del mercato abitativo.
È stato “rafforzato il coordinamento con le autorità responsabili della gestione finanziaria e introdotto un indirizzo specifico per orientare gli interventi verso i bisogni abitativi di giovani, famiglie fragili e persone anziane, promuovendo soluzioni abitative inclusive e coerenti con le esigenze emergenti nel mercato delle abitazioni. In quest’ottica, proseguono i tavoli di consultazione e lavoro con i diversi portatori di interesse del settore abitativo, con il fine di avviare partenariati pubblico-privati e promuovere il coinvolgimento di fondi di investimento immobiliare, società di gestione del risparmio istituti bancari e fondazioni per aumentare l’offerta di alloggi in affitto a prezzi accessibili”.
In questo contesto negli ultimi mesi hanno preso avvio le attività della nuova Cabina di regia per la valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico che permetterà l’integrazione delle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni per assicurare una gestione efficiente degli asset pubblici. Inoltre, a fine anno, “è stato aumentato il capitale pubblico del Fondo, istituito da Invimit SGR, per un valore complessivo pari a 170 milioni. Esso, diretto ad attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, sarà gestito da Invimit in linea con la strategia definita dal piano strategico per i prossimi tre anni, nel quale è previsto il sostegno alla realizzazione di infrastrutture sociali, contribuendo al welfare abitativo, per la messa a disposizione di residenze per lavoratori, studentati, silver housing e social housing”.
In merito all’efficientamento energetico, nel documento finanziario si evidenzia “nell’ambito del PNRR, lo strumento finanziario per l’efficientamento energetico dell’edilizia residenziale pubblica, con una dotazione finanziaria pari a 1.381 milioni, mira a contrastare la povertà energetica. Esso prevede un sostegno finanziario sotto forma di sovvenzione e/o finanziamenti in favore delle società di servizi energetici (ESCo) risultate aggiudicatarie di una procedura ad evidenza pubblica”.
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: SLITTA AL 30 GIUGNO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha comunicato l’ulteriore slittamento dal 31 maggio al 30 giugno 2026 del termine per la presentazione delle istanze (misura M7-I.17 del PNRR) relative agli interventi di efficientamento energetico.
Il Bando prevede due finestre di accesso: il primo accesso, conclusosi il 29 settembre 2025 riservato ai progetti prioritari e, il secondo (oggetto della proroga) aperto a tutti i progetti.
Si tratta, in particolare, degli interventi sull’edilizia residenziale pubblica e sulle abitazioni di famiglie a basso reddito, che prevede sovvenzioni del 65% e prestiti fino al 35% per progetti di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici di almeno il 30%.
Il nuovo termine riguarda l’avviso dedicato a tutti i progetti ammissibili, apertosi il 6 ottobre 2025
Oltre allo slittamento temporale, viene introdotta una nuova tipologia di intervento denominato “multi-intervento" con percentuale fissa al 65% dei costi ammissibili, a condizione che le spese non superino i 30 milioni previsti dal D.M. 9 aprile 2025.
EMENDAMENTO SULL’UTILIZZO DEL FRESATO DI ASFALTO NEL D.L. INFRASTRUTTURE-COMMISSARI
CONTRATTI PUBBLICI
Nella serata del 29 aprile u.s. il Senato ha licenziato il disegno di legge di conversione del decreto Infrastrutture-Commissari (Dl 32/2026) che passa alla camera dove dovrà essere approvato definitivamente entro il 10 maggio p.v. Nel testo si segnala un emendamento finalizzato a contrastare la crisi dei costi energetici.
Si dispone, in particolare, che fino al 31 dicembre p.v. le stazioni appaltanti potranno utilizzare integralmente il fresato d’asfalto, materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni stradali, per interventi di manutenzione, costruzione e riqualificazione delle infrastrutture viarie.
Il reimpiego potrà avvenire anche in altri cantieri e senza trattamenti ulteriori, a condizione che siano verificate preventivamente le caratteristiche e la conformità ambientale.
ANAC: LEGITTIMA LA RICHIESTA SULLA DISPONIBILITA’ DEI MEZZI GIA’ IN SEDE DI OFFERTA
CONTRATTI PUBBLICI
L’Anac (parere di precontenzioso n.136 del 15 aprile u.s.) ha ritenuto legittima la richiesta nella lex specialis della disponibilità dei mezzi già nella fase di presentazione dell’offerta. Il caso specifico riguardava l’affidamento del servizio di raccolta differenziata.
Il disciplinare prevedeva che l’aggiudicatario dovesse produrre “entro 30 giorni la tabella riepilogativa degli automezzi, che dovranno confermare quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica e rispettare le prescrizioni minime previste dal Capitolato Tecnico. […] La mancata presentazione della copia conforme dei libretti di circolazione e/o dei contratti di cui sopra entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della menzionata comunicazione e dunque la mancata dimostrazione della piena disponibilità dei mezzi offerti nella tempistica richiesta, determinerà la caducazione dell’aggiudicazione”.
Pur aderendo al principio generale che i requisiti di esecuzione non devono essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta, l’Anac ha concordato con quanto dichiarato dal Consiglio di Stato secondo il quale “la regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell’offerta o per l’attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l’esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio” (Cons. St., III, 26 ottobre 2023, n. 9255).
L’Autorità riconosce ampia discrezionalità alla stazione appaltante nel “definire specifici requisiti ritenuti essenziali ai fini dell’esecuzione che i concorrenti dichiarano di accettare, purché tale scelta risponda ai parametri di legalità, ragionevolezza e proporzionalità rispetto allo scopo perseguito, alla tipologia e all’oggetto dello specifico appalto e non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza”.
Tale discrezionalità “si estende anche alla fase di valutazione e verifica dei requisiti, dell’offerta e delle condizioni di esecuzione”, purchè sia proporzionata e ragionevole.
Nel caso in esame non si tratta di un onere sproporzionato né limitativo della concorrenza, in quanto si limita a richiedere che l’atto di impegno con il fornitore sia compatibile con il termine prescritto, affinché, nell’ottica del principio del risultato, siano selezionati operatori concretamente in grado di avviare il servizio nei tempi previsti.
Il parere si chiude con una valutazione positiva sull’operato della Stazione appaltante, estrinsecatosi nel provvedimento di esclusione e “ritenuto conforme ai principi generali in materia di contrattualistica pubblica e alla normativa di riferimento”.
ERRORE NELLA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO NON COMPORTA ESCLUSIONE, MA INEFFICACIA DELLA DICHIARAZIONE
GIURISPRUDENZA
Il Tar Campania (Sent. n. 689 del 9 aprile u.s.) ha precisato che un errore nella dichiarazione di subappalto, pur non essendo sanabile con il soccorso istruttorio, non comporta esclusione ma solo inefficacia della medesima dichiarazione.
Il contenzioso riguardava un operatore economico in possesso della qualificazione per la categoria prevalente che aveva indicato la volontà di ricorrere al subappalto quantificando, per mero errore materiale, nell’80% delle lavorazioni della categoria prevalente la quota da subappaltare, eccedendo i limiti previsti dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalla lex specialis.
Conseguentemente, il seggio di gara aveva disposto l’esclusione.
Il Tar ha ritenuto che l’indicazione della quota dell’80% rientrasse nell’errore materiale, privo dei requisiti di immediata riconoscibilità richiesti dalla giurisprudenza e, come tale, non soggetto a essere sanato con il soccorso istruttorio.
Ciò non comporta comunque che l’errore si configuri automaticamente come una causa di esclusione. L’operatore economico era in possesso della qualificazione necessaria per eseguire direttamente le lavorazioni, per cui la dichiarazione relativa al subappalto non aveva rilievo sostanziale riguardando una facoltà rimessa all’organizzazione dell’esecuzione.
L’errore, quindi, pur non essendo sanabile, produce un effetto limitato che si traduce nell’inefficacia della dichiarazione di subappalto, lasciando invece ferma la partecipazione alla procedura.
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SERVIZIO CONFAPI ANIEM LAZIO - FARE APPALTI
Confapi Aniem Lazio, in collaborazione con “Fare Appalti”, offre alle imprese associate il servizio gratuito attraverso il quale è possibile acquisire quotidianamente l’aggiornamento sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture e, in particolare:
Per procedere all'attivazione occorre compilare il modulo contenente i dati anagrafici dell’azienda e le categorie d’interesse (per il settore lavori) accedendo al seguente link: https://www.fareappalti.it/confapi-lazio-attivazione-convenzione/ Successivamente, l’azienda riceverà le credenziali che potrà utilizzare per accedere al servizio collegandosi al seguente indirizzo: |
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