PERIODICO INFORMATIVO - 17 LUGLIO 2026
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GIORGIO DELPIANO CONFERMATO ALLA PRESIDENZA DI CONFAPI ANIEM
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
Il Consiglio Nazionale di Confapi Aniem, riunitosi lo scorso 15 luglio, ha eletto Giorgio Delpiano alla Presidenza di Confapi Aniem per il prossimo triennio.
Delpiano, imprenditore edile di Cagliari, 63 anni, viene confermato alla guida delle Pmi edili di Confapi.
Il Presidente, dopo aver tracciato un’analisi sullo stato del settore e sulle sue prospettive, ha ripercorso i passaggi più significativi del suo mandato, evidenziando, in particolare, i risultati raggiunti nelle relazioni sindacali e istituzionali: a Confapi Aniem è stato riconosciuto il merito di aver espresso competenze e aver acquisito credibilità e affidabilità nella sua azione di rappresentanza.
Successivamente, ha anticipato le linee programmatiche dei prossimi anni nel corso dei quali l’impegno sarà concentrato nell’ampliamento delle aree di intervento, nel rafforzamento dell’organizzazione e della sinergia associativa, nel potenziamento della comunicazione esterna.
Delpiano ha sottolineato come “le pmi edili industriali rappresentate da Confapi Aniem possano essere vincenti nella competizione con le maggiori imprese europee e contribuire alla crescita economica del nostro Paese, ma è necessario che ci sia una politica industriale che le supporti. In questo contesto, uno strumento come il Piano Casa può costituire un grande impulso se opportunamente declinato mettendo l’impresa al centro del progetto e non privilegiando aspetti che stimolano la speculazione dei grandi fondi finanziari internazionali; in questo caso il rischio di un superbonus bis, con tutte le ripercussioni negative che abbiamo già vissuto, è concreto”.
Nel ringraziare il Consiglio Nazionale per la fiducia confermata, Delpiano ha infine auspicato “il rafforzamento della coesione, essenziale per affrontare le prossime sfide e sostenere azioni specifiche a sostegno delle Pmi, perseguendo gli interessi collettivi della nostra Categoria. Mi auguro la stessa coesione anche con la parte sindacale nel comune interesse delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori”.
Al Consiglio Nazionale sono intervenuti anche i Segretari generali di Feneal uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.
INTESA PER I LAVORATORI EDILCASSA LAZIO: INTEGRAZIONE SALARIALE PER SOSPENSIONI DOVUTE AL CALDO
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
Un’intesa innovativa anche a livello nazionale è stata sottoscritta nei giorni scorsi dalle organizzazioni sindacali (Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil) e associazioni imprenditoriali (Confapi Aniem e Cna) costituenti l’Edilcassa Lazio per garantire ai lavoratori bloccati dall’emergenza caldo di avere un’integrazione salariale.
L’intesa prevede un contributo economico per gli operai costretti allo stop nelle ore più calde (dalle 12,30 alle 16), in ottemperanza all’ordinanza regionale valida fino al 15 settembre p.v.: Edilcassa erogherà un’integrazione di 2 euro per ogni ora di lavoro sospeso.
Tale contributo sarà aggiuntivo alla cassa integrazione attivata per fronteggiare l’emergenza caldo e consentirà ai lavoratori di non subire riduzioni salariali.
Il Presidente dell’Edilcassa Lazio, Antonio D’Onofrio e il Vice Presidente Diego Piccoli hanno evidenziato come la bilateralità sia “uno strumento efficace per tradurre i principi della sicurezza in misure concrete. La sospensione durante le ore più calde non deve essere un costo, ma un diritto”.
Nei giorni scorsi, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, integrando una precedente ordinanza, ha esteso l’ambito di applicazione del divieto di lavoro nelle ore più calde ai lavori di manutenzione delle aree verdi, ai cantieri stradali di manutenzione, alla verifica dei ponti, allo sfalcio dell’erba sulle banchine, ai lavori nelle cave.
CONFAPI ANIEM AL TAVOLO TECNICO ANAC SUI CONSORZI STABILI
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
Si è svolto lunedì 13 luglio u.s. l’incontro tecnico presso l’Anac per approfondire le questioni interpretative e applicative emerse a seguito delle recenti modifiche introdotte alla disciplina dei consorzi stabili.
L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra Autorità, operatori del settore e rappresentanze imprenditoriali per esaminare le ricadute operative della Legge n. 34/2026, che ha modificato l’articolo 67 del Codice dei contratti pubblici e per favorire un’applicazione della disciplina coerente con le finalità perseguite dal legislatore.
Sulle modalità di qualificazione dei consorzi in sede di gara e, in particolare, sulla possibilità che l’impresa designata come esecutrice possa qualificarsi attraverso i requisiti del consorzio stesso permangono incertezze e orientamenti diversi.
Nel corso del dibattito, Confapi Aniem ha richiamato l’attenzione sull’esigenza di garantire regole chiare e uniformi, superando i diversi orientamenti interpretativi che negli ultimi mesi hanno inciso sull’operatività delle imprese e delle stazioni appaltanti. In particolare, è stata evidenziata l’importanza di valorizzare il ruolo delle forme aggregative come strumento di crescita delle PMI, di rafforzamento della concorrenza e di maggiore capacità delle imprese di partecipare alle gare pubbliche.
Confapi Aniem continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi del confronto istituzionale, offrendo il proprio contributo affinché il nuovo quadro normativo trovi un’applicazione uniforme, garantisca certezza del diritto e sostenga la competitività del sistema produttivo.
ANAC: INDICAZIONI SUL RICORSO ALL’ACCORDO QUADRO
CONTRATTI PUBBLICI
Con il parere consultivo n.17/2026 l'Anac ha fornito indicazioni sul ricorso all'accordo quadro (art. 59 del d.lgs. 36/2023) per l'affidamento di lavori.
L’Autorità ha evidenziato che non sussistono limiti applicativi all'utilizzo di tale strumento, ma il suo utilizzo è ritenuto maggiormente idoneo per affidamenti caratterizzati da prestazioni omogenee e ripetitive, rispetto alle quali non siano predeterminabili con certezza il "se", il "quando" e il "quantum" delle prestazioni.
In questo contesto, l’Anac ha evidenziato che la coerenza del ricorso all'accordo quadro deve essere valutata con particolare attenzione nel caso concreto e che deve esserci uno stretto collegamento tra accordo quadro, strumenti di pianificazione e fonti di finanziamento.
Nel caso esaminato oggetto del parere, l'Autorità ha osservato che l'utilizzo di progetti definitivi predisposti ai sensi del d.lgs. 50/2016 e basati su prezzari non aggiornati non appare coerente con la disciplina vigente, che impone l'applicazione dei prezzari regionali aggiornati ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice. Tale circostanza potrebbe determinare la necessità di modificare le condizioni economiche definite nell'accordo quadro in sede di stipula dei contratti attuativi, in contrasto con il divieto di apportare modifiche sostanziali previsto dall'art. 59, comma 2, del d.lgs. 36/2023.
Quanto alla suddivisione in lotti, l'Autorità ha rinviato all'art. 58 del d.lgs. 36/2023 e alle FAQ dedicate, richiamando il principio volto a favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese e ribadendo che le relative valutazioni rientrano nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante.
CABINA DI REGIA CRISI IDRICA: GLI INVESTIMENTI PER OLTRE 6 MILIARDI
CONTRATTI PUBBLICI
Lo scorso 9 luglio si è svolto l’incontro della cabina di regia sulla crisi idrica convocato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.
Nel corso dell’incontro, Angelica Catalano, Direttore della Direzione Generale Dighe e Infrastrutture Idriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha illustrato lo stato di attuazione del programma nazionale degli investimenti nel settore idrico, articolato in 733 interventi per un finanziamento complessivo superiore a 6 miliardi di euro.
Sono state anche presentate le prossime iniziative del Ministero. In particolare, il MIT è impegnato nella predisposizione delle procedure per l’assegnazione di circa 1 miliardo di euro destinato agli investimenti nel settore idrico potabile. Inoltre si sta definendo un ulteriore programma di finanziamento pari a circa 700 milioni di euro nell’ambito del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (PNISSI), destinato principalmente a interventi per l’uso irriguo della risorsa.
Salvini ha sottolineato come la gestione dell'acqua debba necessariamente essere portata avanti con programmazione, rapidità di intervento e una visione di lungo periodo. Il ministro ha ribadito l’azione importante del proprio dicastero che oltre ai 6 miliardi di euro già programmati aggiunge le nuove misure in arrivo per circa 1,7 miliardi di euro a conferma dell'impegno per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti.
DALL’EUROPA PROROGA DEFINITIVA ALLO SPLIT PAYMENT
FISCO
Con una decisione adottata lo scorso 10 luglio, il Consiglio dell’Unione Europea, accogliendo una richiesta dell’Italia, ha ufficialmente prorogato lo split payment fino al 30 giugno 2029 (atto pubblicato sulla Gazzetta U.e. del 15 luglio u.s.).
Tale proroga finalizzata all’applicazione dello split payment, comportando una deroga alla disciplina ordinaria sull’IVA, necessita di espressa approvazione comunitaria.
Il Consiglio europeo ha contestualmente richiesto allo Stato italiano di rafforzare gli strumenti convenzionali per prevenire le frodi in materia di Iva e presentare, entro il 30 settembre 2027, una relazione relativa all’impatto sui rimborsi IVA.
TAR CAMPANIA: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO COSTITUISCE ECCEZIONE
GIURISPRUDENZA
Il Tar Campania (Napoli Sent. n. 4277 dell’8 luglio 2026), intervenendo sull’affidamento di un servizio sanitario, ha precisato che la procedura negoziata senza pubblicazione del bando “rappresenta un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili d’interpretazione estensiva”.
Nell’esaminare il caso specifico, i Giudici hanno rilevato che “non opera la disposizione di cui all’art. 76 comma 2 del d.lgs. 36/2023, la quale, peraltro prevede solo la facoltà – e non l’obbligo – per la p.a. di ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico nei casi specificati dalla stessa norma”.
Il Tar, infine, ha altresì affermato che “il principio di equivalenza opera anche se non espressamente previsto nei documenti di gara; ne consegue che grava sull’offerente l’onere di dimostrare nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, a requisiti funzionali ed alle specifiche ivi prescritti”.
CONSIGLIO DI STATO: PARTECIPAZIONE A GARA NON COMPORTA ACQUIESCENZA AL BANDO
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 5421 del 7 luglio u.s.) ha chiarito che la mera partecipazione a una procedura di affidamento non equivale ad acquiescenza alle clausole del bando.
Sussiste acquiescenza ad un provvedimento amministrativo solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la chiara ed incondizionata (cioè non rimessa ad eventi futuri ed incerti) volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività: situazione che non può essere desunta per presunzione senza che vi sia un riscontro esplicito della volontà dell’interessato dal quale emerga la consapevolezza ad accettare tutte le conseguenze derivanti dall’atto amministrativo.
Nello specifico settore dei contratti pubblici, la giurisprudenza ha dichiarato che la partecipazione alla procedura di gara non configura, di per sé, acquiescenza alle clausole del bando, le quali, anzi, possono essere impugnate solo dopo avere concretamente dimostrato non solo la volontà di partecipare alla procedura selettiva (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 febbraio 2000, n. 734; id., 27 giugno 2001, n. 3507), ma la lesione attuale e concreta dell’interesse legittimo azionato.
Tale principio non può non valere anche per la successiva sottoscrizione del contratto avvenuta all’esito di una gara in cui l’impresa, pur risultata aggiudicataria, abbia contestato alcune prescrizioni della lex specialis o le modalità di svolgimento della procedura, al fine di conseguire una posizione in graduatoria più favorevole, trattandosi di accordo quadro con più operatori economici.
L’acquiescenza rispetto ai provvedimenti impugnati avrebbe dovuto essere manifestata chiaramente, mediante una qualsiasi dichiarazione espressa di segno contrario (rinuncia al ricorso, dichiarazione di abbandono o altra dichiarazione equipollente): in mancanza di dichiarazioni contrarie, non può presumersi una volontà della ricorrente di rinunciare all’impugnazione precedentemente proposta.
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SERVIZIO CONFAPI ANIEM LAZIO - FARE APPALTI
Confapi Aniem Lazio, in collaborazione con “Fare Appalti”, offre alle imprese associate il servizio gratuito attraverso il quale è possibile acquisire quotidianamente l’aggiornamento sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture e, in particolare:
Per procedere all'attivazione occorre compilare il modulo contenente i dati anagrafici dell’azienda e le categorie d’interesse (per il settore lavori) accedendo al seguente link: https://www.fareappalti.it/confapi-lazio-attivazione-convenzione/ Successivamente, l’azienda riceverà le credenziali che potrà utilizzare per accedere al servizio collegandosi al seguente indirizzo: |
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