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SANITA' - REGIONE LAZIO

Deliberazione 8 giugno 2021 n. 339

 

deliberazione n. 339 del 8 giugno 2021

Definizione dei livelli massimi di finanziamento 2021 per l'assistenza sanitaria e sociosanitaria e disciplina  delle relative regole di finanziamento, remunerazione e contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie e  sociosanitarie

 

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

1) che lo schema di Addendum al Contratto di budget 2019-2021, riprodotto, quale allegato sub 1, con la DGR n. 689/2020 è utilizzabile anche per l'anno 2021 per la contrattualizzazione del corrispettivo economico; 

2) che le strutture professionali dal percorso di riconversione sottocrivano l'accordo contrattuale previsto ex art. 8 quinquies del D.Lgs. nf. 502/1992 e smi con durata fino al 31 dicembre 2021, in conformità allo schema di accordo/contratto approvato con DCA n. 243/2019 e smi; Le Strutture Che Hanno Azione giudiziale avverso i DCA 306 e 474/2019 continueranno ad operare  in continuità Fino all'esito della Definizione controverse, sottoscrivendo l'addendum all'accordo / contratto di cui al punto precedente, comunque non  oltre l'anno 2021, con salvezza di ogni ulteriore determinazione che verrà scelto dall'amministrazione anche tenendo conto dei giudizi pendenti

3) che la Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria provvede a una apposita procedura per la definizione di riconversione dei contratti tra le strutture intese da; 

4) di sospendere l'applicazione, anche per l'esercizio 2021, delle regole di remunerazione per le prestazioni di alta complessità erogata nei confronti dei pazienti fuori regione (FRAC) di cui all'Allegato 4 del DCA n. 151/2019;

5) che la produzione ordinaria 2021 di alta complessità erogata a pazienti residenti fuori regione - con esclusione della produzione relativa alle prestazioni erogate per garantire la gestione dell'emergenza COVID-19 - sarà remunerata attingendo integralmente dal budget aggiuntivo FRAC assegnato alle strutture private accreditate; 

6) di istituti che resta fermo quanto previsto al Punto 1 della DGR 689/2020, ossia “ la sospensione dei soli criteri di determinazione del livello massimo di finanziamento per le  di assistenza ospedaliera di cui al sopra citato DCA n.151/2019 Allegati 2 e 3,rispettivamente per gli anni 2020 e 2021, ...” e, quindi per l'effetto, la sospensione, per l'esercizio 2021, del criterio di ridistribuzione delle economie del budget FRAC non assegnato, ai sensi dell' Allegato 3 del DCA n. 151/2019; 

7) di istituire un apposito fondo pari a 6,85 milioni di euro, che potrà essere destinato, nell'anno 2021, al recupero della mobilità passiva;

8) che la Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria definisca i criteri per l'eventuale assegnazione e riconoscimento del fondo integrativo funzionale al recupero della  mobilità passiva di cui al punto precedente da parte delle strutture private accreditate trattate; 

9) la determinazione dei livelli di finanziamento per tutto l'anno 2021 in misura pari a quelli assegnati per l'anno 2020, per le strutture private accreditate che erogano a carico del Servizio sanitario regionale assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale e territoriale, con salvezza rideterminazioni specifiche connesse a interventi previsti dal “ Piano di  riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 ”, di cui alla sopracitata DGR n. 406/2020, ovvero derivanti dalla necessità di garantire l'equilibrio economico del SSR; 

10) di fissare i seguenti livelli massimi di finanziamento per l'anno 2021:

Assistenza ospedaliera :

  • il livello massimo di finanziamento per l'assistenza ospedaliera per l'anno 2021 è pari a € 1.486.550.000,00;
  • il livello massimo di finanziamento per l’assistenza ospedaliera ricomprende, tra l’altro, anche il finanziamento per le funzioni assistenziali previste dall’art. 8 sexies del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il fondo per il recupero della mobilità passiva di cardiochirurgia, le funzioni per la copertura dei maggiori costi connessi alle attività di didattica e ricerca ex art. 7, comma 2, D. Lgs. n. 517/99, nonché il finanziamento per il potenziamento della rete dell’emergenza/urgenza previsto nel “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021”;

Assistenza specialistica ambulatoriale:

  • il livello massimo di finanziamento per l’assistenza specialistica ambulatoriale per l’anno 2021 è pari a € 487.585.000,00;
  • il livello massimo di finanziamento per l’assistenza specialistica ambulatoriale ricomprende tra l’altro, anche le prestazioni di dialisi, radioterapia nonché le prestazioni di assistenza

specialistica e di diagnostica erogate nei pronto soccorso regionali per accessi non seguiti da ricovero;

Assistenza territoriale:

  • il livello massimo di finanziamento per le prestazioni di assistenza territoriale (Rsa, Adi, Hospice, Psichiatria e Riabilitazione territoriale) per l’anno 2021 è pari a € 738.218.000,00;
  • il livello massimo di finanziamento per le prestazioni di assistenza territoriale ricomprende, tra l’altro, il potenziamento dell’offerta di prestazioni sanitarie previsto nel “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021”; 

11) che le strutture private accreditate possono presentare istanza alla propria ASL di appartenenza per il trasferimento, fino ad un massimo del 20% del budget assegnato per acuti (escluso il F.R.A.C), incrementando per un equivalente valore esclusivamente il budget dedicato alle c.d. “prestazioni critiche” e/o agli APA; 

12) che l’opportunità di ridurre il budget per acuti incrementando per l’equivalente valore il budget per le c.d. “prestazioni critiche” e/o per gli APA, è valutata dall’Azienda Sanitaria Locale sul cui territorio insiste la struttura privata accreditata; 

13) che la Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria provveda alla definizione di un’apposita procedura per la richiesta e l’approvazione della riduzione del budget per acuti e il rispettivo incremento per le prestazioni ambulatoriali sopra citate; 

14) che a seguito della rimodulazione dei budget di cui ai punti precedenti per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti e di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché per l’effetto delle intese di riconversione di cui alla DGR n. 863/2020, i livelli massimi di finanziamento di cui al presente provvedimento potranno subire variazioni compensative, fermo restando che la somma di quanto previsto per l’assistenza ospedaliera e di quanto previsto per l’assistenza specialistica non potrà aumentare per effetto del trasferimento e delle riconversioni, intendendosi l’importo complessivo comunque limite invalicabile; 

15) che la disciplina di cui alla DGR 689/2020 come prevista nell’accordo/contratto integrativo vige fino alla data di adozione del Decreto Ministeriale con il quale verranno stabilite, a livello nazionale, “le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l’incremento tariffario” di cui al D.L. n. 34/2020 e s.m.i.; 

16) che, successivamente all’adozione del sopra richiamato Decreto Ministeriale, i criteri di remunerazione dei maggiori costi correlati alla gestione dell'emergenza COVID-19 come fissati dalla Regione, potranno dover subire modifiche in ragione della disciplina in corso di edizione– di rango superiore a quella regionale – idonea ad intervenire sulle condizioni contrattuali in vigore; 

17) che i livelli massimi di finanziamento fissati con il presente provvedimento corrispondono al valore massimo complessivo per l’acquisto di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato accreditato, al fine di garantire l’equilibrio economico del SSR e, pertanto, rappresentano un limite invalicabile; 

18) che i livelli massimi di finanziamento fissati per il 2021 con la presente deliberazione dovranno, comunque, riassorbire la produzione erogata nei mesi precedenti la sua pubblicazione, ivi comprese le prestazioni erogate per la gestione dell’emergenza da COVID-19; 

19) che i livelli massimi di finanziamento della stabilità con la presente deliberazione potranno in ogni caso subito delle modifiche in considerazione degli eventuali provvedimenti di razionalizzazione/contenimento della spesa emanati a livello nazionale o sulla scorta delle osservazioni dei ministeri affiancanti; 

20) che tutto quanto disposto con la presente deliberazione tiene conto della necessità di garantire l'equilibrio economico del Servizio Sanitario Regionale; 

21) che agli oneri derivanti dal presente per l'anno 2021 si provvede nell'ambito delle risorse iscritte in Bilancio Regionale, a valere sull'annualità, a titolo di Fondo indistinto e dei finanziamenti dello Stato previsti per l'emergenza sanitaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

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