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PERIODICO INFORMATIVO - 4 SETTEMBRE 2026

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LETTERA AL SINDACO GUALTIERI: SALVAGUARDARE IL RUOLO PUBBLICO DI ACEA

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Nei giorni scorsi, Confapi Lazio, con una lettera del Presidente Massimo Tabacchiera trasmessa al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, è intervenuta sui rischi connessi a un ulteriore ampliamento della presenza e del potere decisionale dei soggetti privati nella società Acea che potrebbe essere deliberato già nella prossima Assemblea convocata per il 29 Settembre p.v.

L’Assemblea, in particolare, verrà chiamata a esprimersi sulla richiesta di una maggiore presenza dei privati sia nell'azionariato che nel consiglio di Amministrazione.

Confapi Lazio ha espresso la propria perplessità su una modifica dell’assetto di una società che, come noto, svolge un ruolo centrale nella gestione di risorse fondamentali per la società civile e per lo stesso mondo imprenditoriale.

In questo contesto l’Associazione ha evidenziato l’esigenza che “la governance di Acea debba essere finalizzata prioritariamente a perseguire l’interesse pubblico e a garantire l’efficienza e la qualità dei propri servizi” e, in tal senso, vanno valutate con attenzione e preoccupazione le segnalazioni sempre più frequenti di “aziende associate sulle tempistiche relative agli allacci, sia idrici che elettrici, con tempi che non sono più compatibili con le necessità delle attività produttive”.

Considerato anche il particolare momento dell’economia territoriale, terminato l’impulso delle risorse straordinarie provenienti dal Pnrr e dal Giubileo, Confapi ha altresì sollecitato l’Amministrazione a gestire le prossime scelte impattanti sul sistema produttivo con la massima condivisione e trasparenza.

Il Presidente Tabacchiera ha pertanto invitato il Sindaco “a sospendere ogni decisione sull’assetto di Acea S.p.a. e aprire un confronto con le rappresentanze del sistema produttivo ed occupazionale valutando congiuntamente interessi coinvolti, priorità e programmi, nel pieno rispetto delle reciproche responsabilità e di ciascun interesse coinvolto”.

BANDO PMI AREE CRATERE SISMICO LAZIO: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINO ALL’80%

RICOSTRUZIONE AREA SISMA 

Dal 1° Settembre al 28 Settembre p.v. potranno essere presentati progetti e domande per accedere ai contributi inerenti alla ricostruzione post sisma a favore di micro, piccole e medie imprese con sede operativa in uno dei comuni indicati dal bando della regione Lazio (la sede legale può anche essere fuori dal cratere).

Gli interventi agevolabili sono, in particolare, volti alla riqualificazione e all’adeguamento funzionale delle strutture e delle dotazioni produttive esistenti e alla realizzazione di investimenti che contribuiscano al miglioramento della competitività delle imprese, anche attraverso l’innovazione dei processi produttivi e dei servizi e il miglioramento dell’efficienza energetica, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Dopo la presentazione del progetto e della domanda, Lazio Crea (società che affianca la Regione Lazio nelle attività tecnico-amministrative) valuterà il progetto e predisporrà la graduatoria

Di seguito una sintesi sui Comuni interessati, sulle condizioni e sulle spese finanziabili: 

15 COMUNI AMMESSI

Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Fiamignano, Micigliano, Pescoroccano, Posta, Rieti, Rivodutri, Leonessa. 

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI).

Devono avere una sede operativa o unità locale in uno dei 15 Comuni.

Se l'immobile è in affitto o di terzi, l'impresa può fare domanda purché ne abbia la piena disponibilità documentata. 

SPESE FINANZIABILI

Ristrutturazione, opere edilizie e impianti (elettrici, idrici, termici, climatizzazione).

Efficientamento energetico.

Macchinari, impianti produttivi, attrezzature nuove di fabbrica, arredi.

Hardware, software e digitalizzazione.

Spese tecniche, di progettazione e perizie. 

Non finanziabili: Acquisto immobili/terreni, affitti, utenze, personale, beni usati, pagamenti in contanti. 

DURATA DEL PROGETTO

Fino a 24 mesi dalla concessione del contributo 

MISURA DEL CONTRIBUTO (Fondo Perduto fino all'80%)

Investimento minimo: € 20.000

Contributo massimo erogabile: € 300.000 

CONVERSIONE D.L. INFRASTRUTTURE: IN GAZZETTA LA NORMA SULLA SOSPENSIONE DELL’ANTICIPAZIONE

CONTRATTI PUBBLICI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto u.s. è stata pubblicata la legge n.152/2026, conversione in legge del decreto Infrastrutture (D.L. n.107/2026 contenente disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti).

Si segnala, come già anticipato, il contenuto dell’art. 1-bis che interviene sull’art. 125 del Codice dei contratti pubblici introducendo la facoltà di sospensione dell’anticipazione al fine di fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dai conflitti in corso nell’area del Medio Oriente.

Si introduce in sostanza una deroga temporanea alla disciplina ordinaria che regola l’anticipazione del prezzo in base alla quale le stazioni appaltanti procedono progressivamente al recupero delle somme erogate mediante trattenute effettuate su ogni Stato di Avanzamento Lavori (SAL).

La nuova norma precisa che per gli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione ai quali si applica la disposizione, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’appaltatore, sono autorizzate a sospendere il recupero dell’anticipazione del prezzo per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

La sospensione non si applica agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR.

L’applicazione della norma è attivabile su apposita istanza dell’appaltatore e non opera in via automatica e trova comunque attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ANAC E MASE PROPONGONO DOCUMENTO SU APPLICAZIONE CAM

CONTRATTI PUBBLICI

L’Anac ha avviato una consultazione pubblica online insieme al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase) avente ad oggetto un documento contenente indicazioni operative per una corretta applicazione della normativa in materia di criteri ambientali minimi (CAM).

Professionisti, operatori economici, stazioni appaltanti, enti concedenti, associazioni e altri interessati potranno presentare osservazioni sulla bozza entro le ore 12 del 30 settembre 2026.

Come noto, il Codice dei Contratti (art. 57 D. Legislativo n. 36/2023) impone alle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM applicabili. Anac e Mase confermano che si tratta di obblighi immediatamente vincolanti e tali, in caso di mancata indicazione, da rendere illegittimo il bando.

La stazione appaltante deve verificare che l’offerta tecnica rispetti le specifiche e le clausole CAM previste dalla lex specialis e, costituendo elementi essenziali dell’offerta, la mancata conformità comporta l’esclusione non potendo essere sanata con il soccorso istruttorio.

Nel documento dell’Autorità e del Ministero si ribadisce che le specifiche tecniche devono essere riportate nel Documento di indirizzo alla progettazione (DIP). Una volta inseriti nel progetto esecutivo, i CAM diventano prescrizioni progettuali vincolanti per l’appaltatore in fase di offerta e di esecuzione, incidendo su computo metrico e determinazione dei prezzi.

Tale vincolo coinvolge anche le opere di urbanizzazione primaria a scomputo sotto soglia europea funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica. 

Dopo l’aggiudicazione, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi deve essere verificato dal Rup, dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione durante tutta la fase esecutiva, documentando controlli ed esiti.

Nei lavori, in particolare, le verifiche rientrano nelle ordinarie attività della direzione lavori, dall’accettazione dei materiali al controllo della conformità dell’esecuzione al progetto e al capitolato.

La proposta di documento prevede anche la possibilità di prevedere penali per gli inadempimenti ai CAM, riferite a obblighi puntuali e verificabili e proporzionate alla gravità della violazione. A fine lavori, l’esecutore deve consegnare la Relazione CAM dei lavori, il Rup la trasmette al collaudatore, che verifica la corrispondenza tra quanto dichiarato e lo stato effettivo dell’opera. Eventuali difformità possono, in base alla loro gravità, incidere sull’esito del collaudo.

ANAC: RIDUZIONI GARANZIE PER MPMI NON SI APPLICA AI CONSORZI

In un recente parere di precontenzioso (Delibera n.315 del 29 luglio u.s.) relativo a un appalto di servizi, l’Anac ha precisato che la riduzione delle garanzie a favore di micro e piccole, medi imprese non si applica ai consorzi stabili.

Nel quesito della stazione appaltante era stato chiesto, in particolare, se “un consorzio stabile qualificatosi come micro, piccola o media impresa possa beneficiare della riduzione del 50% della garanzia provvisoria prevista dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023”.

Secondo l’Autorità “non può che convenirsi con gli orientamenti giurisprudenziali di riferimento, secondo cui le eccezioni alle garanzie non possono applicarsi a soggetti diversi da quelli previsti dalla norma de qua, come nel caso dei consorzi stabili, in quanto la regola generale sull’importo della garanzia per la partecipazione alla procedura è contenuta nel comma 1 dell’art. 106. Il comma 8 disciplina diverse ipotesi di riduzione dell’importo della garanzia che costituiscono altrettante eccezioni alla regola generale. Si tratta di eccezioni alla regola generale che dispongono una conseguenza giuridica incompatibile con quella disposta dalla norma generale. In questo caso, più che di due norme distinte si tratta di due frammenti normativi, ricomponibili in un’unica norma che incorpora un’eccezione (più eccezioni). Ebbene, in questi casi, le eccezioni sono tassativamente previste e non è in alcun modo possibile enucleare nuove eccezioni mediante creazione di norme inespresse”.

La normativa, in sostanza, si riferisce alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle stesse mpmi e non è suscettibile di estensione analogica.

DIRETTIVA CASE GREEN: PROCEDURA D’INFRAZIONE PER TUTTI I PAESI U.E.

EUROPA

L’Italia, insieme agli altri 27 Stati membri, è stata sottoposta a procedura d’infrazione da parte della Commissione europea per il mancato recepimento della direttiva Case green (EPBD - Energy performance of buildings directive) approvata nel 2024.

La scadenza era fissata al 29 maggio 2026; con la lettera di messa in mora del 15 luglio u.s., sono stati concessi ulteriori due mesi per l’adeguamento.

Se le spiegazioni o le norme comunicate dai Paesi membri non saranno ritenute sufficienti, Bruxelles potrà inviare un parere motivato, indicando le contestazioni e un nuovo termine per conformarsi. Solo in una fase successiva la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Già a marzo scorso, era stata anticipata al nostro Paese analoga procedura per la mancata presentazione del “piano di ristrutturazione” rispetto agli obiettivi indicati dall’Europa sulla riduzione dei consumi energetici di pertinenza del patrimonio immobiliare: riduzione del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035.

CONSIGLIO DI STATO SU VERIFICA ANOMALIA: LA VALUTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI NON RICHIEDE PARTICOLARI MOTIVAZIONI

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 6544 del 20 agosto u.s.) è intervenuto sulle valutazioni inerenti alla verifica di anomalia dell’offerta.

In particolare, i Giudici hanno confermato che l’obbligo di motivazione da parte della stazione appaltante sussiste solo in caso di giudizio negativo, non richiedendosi motivazione analitica in caso di giudizio positivo; in tale eventualità, quando cioè la stazione appaltante abbia concluso favorevolmente il sub-procedimento di anomalia dell’offerta della controinteressata, spetta al concorrente che contesta l’aggiudicazione e il giudizio di anomalia positivo dedurre le cause specifiche dell’insostenibilità ed offrire gli elementi a sostegno di tali deduzioni.

Richiamando una precedente pronuncia dello stesso Consiglio (n.7717/2021) il Consiglio di Stato ha evidenziato che “la valutazione favorevole delle giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia non richiede un particolare onere motivazionale, essendo richiesta una motivazione più approfondita solo laddove l’amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall’impresa, in tal modo disponendone l’esclusione; inoltre, nella ipotesi di giudizio positivo dell’offerta sospettata di anomalia, incombe a chi lo contesta l’onere di dimostrarne l’irragionevolezza o l’erroneità, non essendo sufficiente allegare considerazioni parcellizzate sulla incongruenza o insufficienza di talune voci di costo”.

SUB-CRITERI E SUB-PUNTEGGI NON OBBLIGATORI NELL’OEPV

GIURISPRUDENZA

Una sentenza del Tar Veneto (n.1711 del 13 agosto u.s.) ha affrontato il tema della discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione dell’offerta tecnica relativa all’aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso specifico erano previsti 40 punti per l’offerta tecnica e 60 per l’offerta economica.

La lex specialis non articolava i criteri tecnici in ulteriori sub-criteri e sub-punteggi, ma si limitava a indicare gli aspetti che i concorrenti avrebbero dovuto sviluppare e i c.d. parametri motivazionali; la seconda classificata presentava ricorso sostenendo che questa impostazione attribuisse alla Commissione una discrezionalità eccessivamente ampia e contestando altresì i punteggi assegnati sui criteri discrezionali.

Per il Tar la mancata previsione di sub-criteri non rende illegittima la procedura: l’art. 109, comma 7, del Codice dei contratti non impone la suddivisione di ogni criterio in ulteriori elementi valutativi, ma riconosce alla stazione appaltante un margine di scelta nella costruzione della griglia tecnica.

Rispetto ai c.d. criteri motivazionali, secondo i Giudici non coincidono con i sub-criteri, ma indicano in anticipo quali caratteristiche dell'offerta saranno valorizzate garantendo maggiore trasparenza nelle valutazioni della stazione appaltante: in questo contesto la presenza di criteri motivazionali sufficientemente precisi può rendere legittima una griglia priva di sub-punteggi in quanto consente agli operatori di conoscere ex ante il contenuto del giudizio. Nel caso in esame si valorizzavano le azioni finalizzate a garantire maggiore sicurezza e funzionalità degli impianti.

Il Tar Veneto ha quindi respinto il ricorso ritenendo che sub-criteri, sub-pesi e sub-punteggi non costituiscano elementi obbligatori di ogni procedura aggiudicata con l'offerta economicamente più vantaggiosa.

 

 

 

 

SERVIZIO CONFAPI ANIEM LAZIO - FARE APPALTI

 

Confapi Aniem Lazio, in collaborazione con “Fare Appalti”, offre alle imprese associate il servizio gratuito attraverso il quale è possibile acquisire quotidianamente l’aggiornamento sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture e, in particolare:

  • informazioni sulle nuove gare d’appalto, in base al territorio, al settore merceologico, alle categorie di lavori, ai servizi e forniture di proprio interesse;
  • recupero dei dati sulle gare d’appalto;
  • monitoraggio di tutte le piattaforme telematiche, M.e.P.A., sistemi regionali, oltre a tutti i siti istituzionali della P.A., albi pretori, ecc;
  • news costanti sul mondo degli appalti (aggiornamenti normativi, sentenze, pareri). 

Per procedere all'attivazione occorre compilare il modulo contenente i dati anagrafici dell’azienda e le categorie d’interesse (per il settore lavori) accedendo al seguente link:

https://www.fareappalti.it/confapi-lazio-attivazione-convenzione/ 

Successivamente, l’azienda riceverà le credenziali che potrà utilizzare per accedere al servizio collegandosi al seguente indirizzo:

https://confapilazio.fareappalti.it/pages/login.php

  

  

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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