PERIODICO INFORMATIVO - 2 OTTOBRE 2026
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IN EVIDENZA
SCONTRO U.E.- ITALIA SU RECEPIMENTO DIRETTIVE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
EUROPA
Si intensifica attraverso nuovi passaggi procedurali lo scontro tra Itale e unione Europea sul recepimento delle direttive relative alla riqualificazione energetica e alla riduzione dei consumi nel settore immobiliare.
Lo scorso 1° ottobre la Commissione europea ha trasmesso all’Italia e ad altri 3 Paesi (Grecia, Malta e Spagna) una nota ufficiale per contestare il mancato recepimento integrale della direttiva sull’efficienza energetica (n.2023/1791).
I Paesi interessati avranno ora due mesi di tempo per rispondere al parere europeo che segue la lettera di messa in mora del novembre 2025.
Analoga iniziativa da parte dell’Unione Europea è stata adottata per le mancate risposte al recepimento della direttiva “case green” (n. 2024/1275) e, in particolare, “per il persistente mancato invio alla Commissione dei rispettivi progetti di piani nazionali di ristrutturazione degli edifici entro il termine del 31 dicembre 2025…. che sono uno strumento strategico essenziale che consente agli Stati membri di trasformare il loro parco immobiliare in una risorsa ad alte prestazioni, efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato entro il 2050.”.
La Direttiva, che fissa al 31 dicembre 2026 la scadenza per l’invio del Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici definitivo, definisce tempi e modalità di riduzione dei consumi energetici degli edifici residenziali indicando il 16% entro il 2030 e il 20-22% entro il 2035.
Nei piani nazionali, gli Stati membri sono chiamati a mettere in atto misure di assistenza tecnica e di sostegno finanziario, con particolare attenzione alle famiglie vulnerabili.
Anche in questo caso gli Stati interessati (sono 9 in totale: Italia, Belgio, Repubblica Ceca, Irlanda, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia) avranno due mesi di tempo per rispondere e presentare i rispettivi progetti. In caso di ulteriore inerzia “la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’Ue”.
ANAC SU MANUTENZIONI: DIFFERENZE TRA APPALTO DI LAVORI E DI SERVIZI
CONTRATTI PUBBLICI
Con il parere n.334 del 9 Settembre u.s., l’Anac ha precisato il criterio da adottare nelle attività di manutenzione per distinguere un appalto di lavori da un appalto di servizi.
Il caso esaminato nel parere riguardava una procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e fornitura di segnaletica verticale: in questo caso le attività comprendevano un insieme coordinato di attività (monitoraggio, programmazione, manutenzione, gestione della banca dati) sulla base delle quali l’Autorità ha ritenuto corretta la qualificazione della procedura come appalto di servizi.
In via generale, riprendendo anche precedenti analisi interpretative della stessa Autorità e della giurisprudenza, Anac ha ritenuto che “il concetto di “manutenzione” rientri nell’ambito dei lavori pubblici qualora l’attività dell’appaltatore comporti un’azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica (c.d. quid novi) attraverso l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale; viceversa, qualora tali azioni non si traducano in una modifica essenziale e significativa modificazione dello stato fisico del bene, l’attività si configura come prestazione di servizi”.
Occorre quindi, secondo l’Anac, valutare in concreto l’oggetto del contratto e le prestazioni nel loro complesso, verificando se la modificazione della realtà fisica rappresenti la componente prevalente ed essenziale dell’affidamento; si precisa altresì nel parere che spetta “alla Stazione appaltante, nella definizione delle regole di gara, delineare la tipologia di prestazioni contrattuali richieste al futuro contraente in funzione dell’interesse pubblico perseguito, trattandosi di scelta rimessa all’ampia discrezionalità che l’ordinamento riconosce all’Amministrazione nel disegno della procedura di gara, in attuazione dei principi del risultato, della fiducia e della concorrenza….Tale processo valutativo è sindacabile solo per vizi di macroscopica irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti”.
LAZIO: IL BANDO PER IMPIANTI SPORTIVI NEI PICCOLI COMUNI
REGIONE LAZIO
La Regione Lazio ha pubblicato l’avviso pubblico “Spazio Sport 2026” che mette a disposizione 5,15 milioni di euro per la realizzazione di tensostrutture polifunzionali presso impianti sportivi pubblici esistenti nei Comuni con meno di 15.000 abitanti.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Sport e Salute S.p.A., prevede contributi a fondo perduto fino a 100.000 euro per ciascun Comune, con una copertura fino al 100% dell’investimento ammesso, senza obbligo di compartecipazione comunale.
Particolare attenzione sarà riservata alla sostenibilità ambientale, con punteggi premiali per i progetti che prevedono l'impiego di materiali per l'efficientamento energetico o riciclabili. Il bando valorizza inoltre gli interventi che favoriscono l'accesso degli studenti, l'inclusione delle persone con disabilità e delle fasce socialmente più fragili, nonché la pratica delle discipline paralimpiche.
PIANO CASA: AL VIA IL BANDO INVITALIA DA 700 MILIONI
POLITICHE ABITATIVE
Nei giorni scorsi il Ministro Salvini e l’ing. Elisabetta Pellegini (Commissario straordinario per il piano di edilizia integrata) hanno confermato l’imminente pubblicazione del bando Invitalia che dovrà assegnare i primi 700 milioni per il recupero di circa 61.000 alloggi inagibili di edilizia residenziale pubblica.
Il provvedimento costituisce il primo passaggio concreto del Piano casa ed è finalizzato ad aumentare l’offerta abitativa accessibile ricollocando sul mercato sociale una parte significativa del patrimonio ERP esistente, evitando nuovo consumo di suolo e valorizzando immobili già costruiti secondo quanto previsto dalla stessa normativa approvata definitivamente la scorsa estate (legge 2 luglio 2026, n.116).
L’ing. Elisabetta Pellegrini è stata nominata nel mese di agosto scorso dal Consiglio dei Ministri come commissario con poteri speciali di deroga, monitoraggio sulle fasi di attuazione e con funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione.
Il piano complessivo prevede un programma infrastrutturale di edilizia integrata nelle città di Roma, Milano, Napoli e Genova, ai sensi del “Piano Casa”.
DURF: NELLA SOGLIA DEL 10% RICOMPRESE RITENUTE SU INTERESSI BANCARI E IMPOSTE ALL’ESTERO
FISCO
Lo scorso 16 Settembre in risposta ad uno specifico quesito (Risp.n.176), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, tra i versamenti fiscali considerati per il raggiungimento della soglia del 10% dei ricavi o compensi ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), sono ricompresi “le ritenute d’acconto su interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi versate dal sostituto”.
Nella stessa nota si considerano ammissibili anche le imposte pagate all’estero fino a concorrenza del credito d’imposta.
La normativa vigente prevede che nei periodi d’imposta relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, l’impresa, tra l’altro, deve aver effettuato complessivamente versamenti registrati nel conto fiscale per un importo almeno pari al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni.
Si tratta altresì di chiarimenti che interessano anche la patente a crediti (punti), la responsabilità solidale negli appalti, (articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/2003) e tutti i casi nei quali le stazioni appaltanti richiedono comunque il Documento Unico di Regolarità Fiscale.
CONSIGLIO DI STATO: L’INCIDENZA DI FATTI PREGRESSI SUL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE
GIURISPRUDENZA
Una sentenza del Consiglio di Stato (Sent. n. 7065 del 16 Settembre u.s.) interviene sulla valutazione di fatti pregressi che possono condizionare l’affidabilità dell’impresa e configurare l’ipotesi del grave illecito professionale con conseguente esclusione.
I Giudici hanno evidenziato l’assoluta necessità di una specifica valutazione della stazione appaltante sul comportamento dell’operatore economico e sulla sua incidenza sull’integrità dello stesso.
Senza tale valutazione motivata della rilevanza dei fatti, non può delinearsi l’ipotesi di grave illecito professionale e esclusione.
Un precedente episodio, anche quando presenta elementi che in astratto potrebbero ricondurlo al grave illecito professionale, non può automaticamente avere effetti escludenti.
Anche sulle presunte omissioni dichiarative dell’impresa, il Consiglio di Stato ha sottolineato che le stesse devono essere individuate e considerate in relazione alla valutazione complessiva.
In sostanza, è stata ribadita l’esigenza di accertare “tutti i presupposti previsti dall’art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023 – in primis la puntuale e motivata valutazione, da parte della stazione appaltante, della concreta rilevanza, nel caso di specie (dunque una valutazione in concreto e non già solo in astratto, dei fatti riscontrati (e contestati)”.
OFFERTE PRESENTATE DA MANDATARIO IN RTI: NON NECESSARIA ISCRIZIONE MANDANTE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (Sent. n.7161 del 28 Settembre u.s.) si è espresso sul possesso dei requisiti di qualificazione della mandante in un Rti in applicazione di quanto previsto dall’art. 68 del Codice dei Contratti Pubblici nel quale si consente all’operatore invitato individualmente, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, di presentare offerta “per sé o quale mandatario di operatori riuniti”.
Nel contenzioso specifico un’impresa invitata alla procedura negoziata aveva presentato l’offerta come mandataria di un costituendo raggruppamento con una mandante che non risultava tuttavia iscritta nel sistema di qualificazione utilizzato dalla stazione appaltante: il Tar aveva escluso il raggruppamento.
Il Consiglio di Stato ha distinto i requisiti necessari per essere invitati da quelli che devono essere posseduti dai singoli componenti del raggruppamento e ha escluso che l’iscrizione al sistema di qualificazione potesse essere considerata, in assenza di una specifica previsione, un requisito necessariamente richiesto anche alla mandante. La stazione appaltante, peraltro, aveva chiarito mediante una FAQ la non obbligatorietà dell’iscrizione al sistema di qualificazione di tutti i componenti del raggruppamento.
Secondo i Giudici “non persuade la qualificazione dell’iscrizione al Sistema AQP operata dal TAR come requisito «soggettivo» necessariamente riferibile a ciascun componente del RTI. L’art. 68, comma 13, individua espressamente i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 come requisiti che devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento. Non può da ciò ricavarsi che qualunque ulteriore condizione posta dalla stazione appaltante per la selezione degli operatori da invitare debba necessariamente essere posseduta da ogni futura mandante”.
Il Consiglio di Stato ha quindi ripristinato l’ammissione del Rti.
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SERVIZIO CONFAPI ANIEM LAZIO - FARE APPALTI
Confapi Aniem Lazio, in collaborazione con “Fare Appalti”, offre alle imprese associate il servizio gratuito attraverso il quale è possibile acquisire quotidianamente l’aggiornamento sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture e, in particolare:
Per procedere all'attivazione occorre compilare il modulo contenente i dati anagrafici dell’azienda e le categorie d’interesse (per il settore lavori) accedendo al seguente link: https://www.fareappalti.it/confapi-lazio-attivazione-convenzione/ Successivamente, l’azienda riceverà le credenziali che potrà utilizzare per accedere al servizio collegandosi al seguente indirizzo: |
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