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PERIODICO INFORMATIVO - 06 MAGGIO 2022

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DECRETO AIUTI”: LE NORME PER COMPENSARE L’AUMENTO DEI PREZZI E LE ALTRE MISURE SU SUPERBONUS E SOSTEGNI ALLE IMPRESE

                                                                               ECONOMIA

Nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 2 maggio e oggetto di ulteriori modifiche nel Consiglio di ieri, 5 maggio, (misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina) sono state introdotte nuove disposizioni per fronteggiare il rincaro dei materiali nei lavori pubblici, sia sotto l’aspetto economico che sulle regole che disciplinano il meccanismo di compensazione. 

Sono stanziati complessivamente 3 miliardi per il 2022, 2,55 per il 2023 e 1,5 dal 2024 al 2026. 

Ma significativa è soprattutto la norma (art. 26, comma1) che riconosce la compensazione sul 90% dei maggiori costi accertati.

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ….. i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari ….  sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento”.

Il comma successivo prevede un adeguamento automatico dei prezzari vigenti, con un aumento temporaneo fino al 20%, in attesa dell’aggiornamento dei prezzari che dovrà essere approvato dalle regioni entro il 31 luglio 2022 o dai i Provveditorati alle opere pubbliche nei successivi quindici giorni. I nuovi prezzi dovranno essere applicati sia ai progetti da mettere a gara che alle opere già in corso. L’aggiornamento dei prezzari costituisce una misura straordinaria: il decreto prevede, infatti, che “i prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023”.

Pertanto, qualora il prezzario non risulti aggiornato, si applicherà un aumento del 20% rispetto ai prezzari aggiornati al 31 dicembre 2021 ed i maggiori importi saranno riconosciuti al 90% dalla stazione appaltante.

Dalla data di pubblicazione in Gazzetta del decreto legge non sarà più possibile mettere in gara opere pubbliche senza aver comunque prima aggiornato i prezzi a base di appalto. Il Consiglio dei Ministri del 5 maggio, infatti, ha precisato nel nuovo testo normativo che, per tutte le procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, le stazioni appaltanti dovranno applicare al costo dei prodotti, delle lavorazioni e delle attrezzature i “prezzari aggiornati”, pertanto o quelli da definire entro il 31 luglio p.v. o gli incrementi del 20% dei prezzari 2021.

Per le imprese già pagate in relazione a lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto, verrà emesso entro trenta giorni un certificato di pagamento straordinario con la determinazione, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.

Sul tema compensazioni si segnalano altresì le seguenti pubblicazioni in Gazzetta:

  • Sulla Gazzetta Ufficiale n.100 del 30 aprile u.s., il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 5 aprile 2022 che stabilisce le regole con cui le stazioni appaltanti potranno chiedere di accedere al fondo per procedere alle compensazioni relative al secondo semestre 2021. Come già avvenuto per le compensazioni relative al primo semestre, a tale Fondo potranno presentare domanda di accesso le committenti che non dispongano di risorse proprie sufficienti a coprire integralmente le istanze. Le modifiche apportate introducono sostanzialmente due novità:
  • la riduzione da 60 a 45 giorni dei termini entro i quali le committenti devono presentare domanda di accesso al Fondo – in caso di incapienza o totale assenza di risorse proprie – decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto di rilevazione relativo al secondo semestre 2021, di cui si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta;
  • l’istituzione di una piattaforma informatica dedicata, che le stazioni appaltanti dovranno utilizzare obbligatoriamente per la presentazione delle domande.
  • Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile u.s., la Legge (27 aprile 2022, n. 34) di conversione del decreto cd. “Energia” (1° marzo 2022, n. 17) che consente di richiedere le compensazioni anche per il primo semestre 2022; il meccanismo si applica ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto(ossia, il 2 marzo 2022). Per tali contratti, viene previsto che il Ministero Infrastrutture dovrà rilevare, con decreto da adottarsi entro il prossimo 30 settembre, l’elenco dei materiali e le relative variazioni percentuali di prezzo, in aumento e in diminuzione, superiori all’8% verificatesi nel primo semestre 2022; rispetto alla disciplina compensativa disposta per il 2021, la novità è costituita dalla metodologia di rilevazione in corso di definizione da parte dell’Istat. Resta invariato il sistema di richiesta in base al quale saranno le imprese a dover presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del DM di rilevazione.

Il decreto legge del 2 maggio u.s., come già anticipato dal Ministro Franco in Parlamento, proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine per effettuare almeno il 30% dei lavori complessivi nelle villette unifamiliari ai fini dell’accesso al Superbonus 110%. Nella norma si dispone, in particolare, che “la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati”.

Ulteriore novità emersa nelle modifiche apportate nell’ultimo Consiglio dei Ministri, riguarda per le banche la possibilità di cessione anticipata dei crediti (prima, cioè, del quarto passaggio) a favore dei clienti professionali privati (imprese di investimento, istituti finanziari, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo, fondi pensione, agenti di cambio) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Una norma del decreto è dedicata agli interventi per il Giubileo e alla gestione dei rifiuti di Roma: al fine di consentire le celebrazioni del Giubileo per il 2025 e prevenire criticità nella gestione dei rifiuti, il Sindaco, già nominato Commissario straordinario del Governo, predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti della città, regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate e approva i progetti di nuovi impianti.

Tra le altre misure economiche a sostegno delle imprese, si segnala che SACE S.p.A. potrà concedere garanzie alle imprese, sino al 31 dicembre 2022, per fronteggiare esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche derivanti dalla crisi ucraina, compresa la necessità di aprire credito a supporto delle importazioni di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari. 

Vengono inoltre stanziati 200 milioni per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese che abbiano perduto fatturato a seguito della crisi ucraina e abbiano registrato l’interruzione di contratti e progetti esistenti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno definite le modalità attuative della misura.

Rafforzamento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per energia elettrica e gas: 

  • credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l’acquisto di gas naturale: dal 20 al 25%;
  • credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale: dal 20 al 25%;
  • credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica: dal 12 al 15%.
  • credito di imposta riconosciuto per il primo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale: 10%.

 

SUPERBONUS: LE PERPLESSITA’ DI DRAGHI E I NUOVI DATI ENEA, NEL LAZIO LAVORI PER 2,6 MILIARDI

FISCO

Una valutazione negativa sullo strumento del superbonus è stata espressa dal Presidente del Consiglio Mario Draghi nei giorni scorsi, in quanto “il costo di efficientamento è più che triplicato e il prezzo degli investimenti per attuare le ristrutturazioni è triplicato, perché toglie la trattativa sul prezzo”.

La valutazione di Draghi alimenta contrapposizioni nella maggioranza e incertezze sulle prospettive del meccanismo per i prossimi anni.

L’Enea, intanto, ha reso noti i dati aggiornati al mese di aprile 2022 sull’utilizzo del superbonus dai quali emergono un valore di 27,5 miliardi di cantieri aperti (a marzo erano 24,2) e una crescita di circa 3 miliardi di euro al mese. Il valore delle detrazioni al termine dei lavori già asseverati, cioè l'onere a carico dello Stato, ammonta attualmente a 30,2 miliardi.

Il 52,7% dei progetti realizzati riguarda gli edifici unifamiliari, il 31,7% gli edifici funzionalmente indipendenti (le “villette”) e il 15,7% i condomini.

Tra le Regioni capofila si segnalano la Lombardia con oltre 23.000 cantieri per un valore di 4,6 miliardi di euro, il Veneto con più di 19.000 cantieri dal valore di 2,7 miliardi di euro e il Lazio con quasi 14.000 cantieri per un valore di 2,6 miliardi di euro. 

 

AZIENDE CON PATRIMONIO NEGATIVO DOPO PANDEMIA POTRANNO PARTECIPARE A GARE D’APPALTO

CONTRATTI PUBBLICI

Su sollecitazione dell’Anac, il Consiglio di Stato ha emesso un parere (n.804 del 4 maggio u.s.) che consente alle imprese con patrimonio netto negativo, a causa di difficoltà economiche conseguenti alla pandemia, di partecipare agli appalti per i lavori pubblici. 

La deroga condivisa da Anac e Consiglio di Stato riguarda "solo le imprese i cui dati di bilancio sono cambiati in esito agli eventi cui si riferisce la normativa emergenziale" ed ha comunque carattere temporaneo. Riguarda – precisano i Giudici - solo le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 e nei quattro esercizi successivi. 

Pertanto, una volta terminato il predetto lasso temporale nel corso del quale le perdite di esercizio non determinano l'applicazione dei meccanismi codicistici di salvaguardia del capitale, l'impresa dovrà necessariamente tornare in una condizione di equilibrio economico e, quindi, essere in possesso, ai fini attestativi, del requisito del patrimonio netto positivo”. 

 

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: NORMA DEL CODICE CONTRATTI SULLA MANDATARIA OSTACOLA CONCORRENZA E OSTACOLA PMI

GIURISPRUDENZA

La Corte di Giustizia Europea (pronuncia del 28 aprile 2022) ha precisato che, sulla base di quanto stabilito dalla direttiva europea, non è conforme al diritto comunitario la norma del Codice dei contratti pubblici (art. 83, comma 6) che impone all’impresa mandataria del raggruppamento di operatori economici di eseguire le prestazioni “in misura maggioritaria”.

In particolare, l’articolo 63 della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.

La disposizione del Codice oggetto del rilievo dispone che “la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”: ciò, secondo la Corte di Giustizia Europea, fissa una condizione più rigorosa di quella prevista dalla Direttiva, andando a pregiudicare la finalità di aprire gli appalti pubblici alla concorrenza più ampia possibile e facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese.

 

CONSIGLIO DI STATO: GLI EFFETTI DEL SILENZIO DELLA P.A. SULL’ISTANZA DI SANATORIA EQUIVALE A DINIEGO

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (29 aprile 2022, n. 3396) ha chiarito gli effetti del silenzio della pubblica amministrazione ad un'istanza di accertamento di conformità per ottenere il permesso in sanatoria (presentata ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 - Testo Unico Edilizia).

I Giudici hanno richiamato l'art. 36, comma 3 del Testo Unico edilizia che così dispone:

Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

La natura provvedimentale è confermata dalla stessa norma, secondo la quale sulla richiesta di sanatoria si pronuncia il dirigente o il responsabile entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata; è anche evidente che l'inutile decorso del predetto termine comporta la reiezione della domanda de qua e quindi si invera un vero e proprio provvedimento tacito di diniego.

In caso di silenzio su un'istanza di accertamento di conformità scatta pertanto il silenzio-rigetto e non il silenzio-inadempimento.

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

CONVENZIONI

Ricordare alle imprese che è attivo lo sportello qualificazione Aniem Lazio per assistere e fornire consulenza su tutte le tematiche inerenti attestazioni SOA (attestazione, triennale, rinnovo) ed alle certificazioni ISO. Le imprese possono contattare i nostri uffici scrivendo a  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.   oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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