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PERIODICO INFORMATIVO - 06 GIUGNO 2022

News

 

L’ADEGUAMENTO DEI PREZZI PER I LAVORI ESEGUITI NEL 2022

CONTRATTI PUBBLICI

Come già comunicato e oggetto di commento, il Dl. 17 maggio 2022, n. 50 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 ed entrato in vigore il 18 maggio u.s.) ha introdotto importanti misure finalizzate a consentire una compensazione dei prezzi nei lavori pubblici, seppur con effetti temporali limitati.

Di seguito si propone un quadro riepilogativo del meccanismo.

Lavori eseguiti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022

L’art. 26, al primo comma, prevede che, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021 (compresi quelli affidati a contraente generale) lo stato di avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest’ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato applicando i prezzari regionali aggiornati dalle regioni entro il 31 luglio 2022 ovvero, nelle more di detto aggiornamento, quelli previsti in via transitoria, con incremento dei prezzi fino ad una percentuale massima del 20%.

Pertanto, le imprese potranno beneficiare, per i lavori eseguiti tra gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi, attraverso lo straordinario aggiornamento dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto (ossia al 18 maggio 2022) o, nell’attesa di tale aggiornamento, ricorrendo ad un rialzo temporaneo fino al 20% di quelli aggiornati al 31 dicembre 2021.

Aggiornamento prezzari

Si introduce, limitatamente al 2022, una deroga all’applicazione del procedimento ordinario di aggiornamento dei prezzari regionali, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un aggiornamento infrannuale di quelli in uso alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022). I prezzari così aggiornati cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022, ma potranno essere utilizzati in via transitoria fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza delle regioni, i prezzari saranno aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero Infrastrutture, sentite le regioni interessate. Il suddetto aggiornamento straordinario dovrà tenere conto anche delle nuove linee guida del Ministero, al momento non ancora approvate. In ogni caso, fino all’adozione del predetto aggiornamento infrannuale, viene prevista una specifica disciplina transitoria: per i prezzari regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, viene prescritto alle stazioni appaltanti di incrementarne le risultanze, fino ad una percentuale massima del 20%. Resta fermo che, qualora all’esito dell’aggiornamento “infrannuale”, dovesse risultare una variazione dei prezzi, per il 2022, inferiore ovvero superiore alla suddetta percentuale, le stazioni appaltanti dovranno procedere al conguaglio dei relativi importi, in occasione del pagamento dei successivi stati di avanzamento.

Modalità di pagamento

I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati vengono riconosciuti dalle stazioni appaltanti, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e nella misura del 90%. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente allo stato di avanzamento dei lavori, o comunque entro cinque giorni dall’adozione del medesimo. Il pagamento deve essere effettuato al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate. In relazione alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto (ossia, il 18 maggio 2022), nell’ipotesi in cui il direttore dei lavori le abbia già contabilizzate con il relativo stato di avanzamento dei lavori, e il responsabile unico del procedimento abbia già emesso il certificato di pagamento, si prevede che venga emesso, entro trenta giorni dalla predetta data, un nuovo certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. Il pagamento deve avvenire entro 5 giorni successivi alla data di emissione del certificato straordinario.

 

TAR LAZIO CONTESTA LA RILEVAZIONE PREZZI DEL MINISTERO

CONTRATTI PUBBLICI

Il Tar Lazio (Sentenza n.7215 del 3 giugno u.s.) ha parzialmente accolto il ricorso contro il Dm 11 novembre 2021 (“Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”), provvedimento propedeutico alla determinazione della compensazione per il periodo rilevato.

I Giudici hanno evidenziato l’inadeguatezza degli aumenti determinati nel decreto, in particolare su 15 dei 56 prodotti indicati nel provvedimento e oggetto del ricorso, verificando, al riguardo, che “dall'esame dei dati riferiti al prezzo di alcuni dei materiali monitorati, emergono invero esorbitanti, e non facilmente giustificabili, differenze”.

La contestazione dei dati ministeriali era stata supportata da “apposite rilevazioni commissionate a provider privati” che hanno dimostrato significative differenze.

Il Tar rileva “la presenza di anomalie nel reperimento e nell'elaborazione dei dati stessi” e pur riconoscendo che “il sistema in sé approntato offra garanzie sotto il profilo procedimentale e sotto quello afferente alla tutela dei contrapposti interessi in giuoco”, ma evidenzia la necessità di affinare i metodi utilizzati per il rilevamento dei rincari.

Secondo i Giudici, in presenza di una situazione che recava difficoltà di reperimento dei dati o che dava evidenza della incompletezza degli stessi o in presenza di evidenti incongruenze o anomalie nei dati medesimi, non poteva esimersi il Ministero dall’operare un completo supplemento istruttorio pena il concretarsi della “violazione di criteri di ragionevolezza intrinseca, per inidoneità, insufficienza o erroneità dell'istruttoria.”

Viene pertanto imposto al Ministero delle Infrastrutture “l’espletamento –con riguardo ai rilevati incrementi di prezzo dei materiali più significativi in contestazione nel presente giudizio- di un supplemento istruttorio, condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo ricorso anche ad altre fonti e tenendo, se del caso, anche conto delle introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati”.

 

ANAC: DISCIPLINA SEMPLIFICATA NEL SOTTO SOGLIA DEVE ESSERE SEMPRE APPLICATA

CONTRATTI PUBBLICI

Un parere dell’Anac sulle modalità di affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie comunitarie precisa che la disciplina semplificata (introdotta dal decreto legge n. 76/2020) non può ritenersi facoltativa. 

Le disposizioni che, in deroga all’art. 36 del Codice Appalti prevedono l’utilizzo della procedura negoziata senza bando, sono ritenute vincolanti in quanto “introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti e accelerare gli affidamenti pubblici e trovano applicazione per tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture, inclusi i servizi di progettazione, per i quali la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”. 

Il parere dell’Anac conferma l’orientamento già espresso dal Ministero Infrastrutture

 

GARA UNICA PER LA PROGETTAZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE SCUOLE COLPITE DAL SISMA DEL 2016

         RICOSTRUZIONE

Nei giorni scorsi, il Commissario Straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini ha presentato la gara unica d’appalto (dal valore di circa 900 milioni) per la progettazione e realizzazione di 227 interventi di ricostruzione e manutenzione degli edifici scolastici colpiti dal sisma del 2016 nelle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria.

L’iter della gara sarà gestito da Invitalia, in qualità di centrale di committenza.

I due bandi sono articolati per lotti geografici su base regionale.

Il primo riguarda gli interventi su 179 edifici scolastici non vincolati, per un importo totale di 686 milioni di euro, dei quali 28 collocati nel Lazio per un valore di 83 milioni.

Il secondo bando riguarda 47 interventi sugli edifici vincolati, per un importo complessivo a gara di 213 milioni di euro, dei quali 3 nel Lazio per un importo di 10 milioni.

L’Accordo Quadro, sottoscritto il 1° giugno, tra Ministro dell'Istruzione, Capo Dipartimento Casa Italia, Presidente dell’Anac e Responsabile degli Investimenti Pubblici di Invitalia,
è parte del Programma straordinario per la riparazione e l’adeguamento sismico di tutti i 450 istituti scolastici resi inagibili dal sisma (valore complessivo 1.3 miliardi).

 

IN EVIDENZA

AGENZIA ENTRATE: LE ULTIME INDICAZIONI SU APPLICAZIONE DEL SUPERBONUS NEL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO

         FISCO

Con una recente risposta (n.290/2022), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di interventi rientranti nel superbonus 110% che comportano il cambio di destinazione d’uso di una o più unità immobiliari, la verifica che l’edificio abbia prevalentemente funzione residenziale va effettuata considerando la situazione esistente al termine dei lavori. 

Nel caso preso in esame, sono stati ammessi all’agevolazione i proprietari di due unità immobiliari (una a uso abitativo A/2 e l’altra C/1) funzionalmente indipendenti, site in un edificio che solo a fine lavori, con il cambio di destinazione d’uso, avrebbe raggiunto la prevalente destinazione residenziale, con la realizzazione di tre unità residenziali.

Con la risposta l’Agenzia offre due chiarimenti in tema di calcolo della prevalente superficie residenziale che, si ricorda, va considerata per poter ammettere al Superbonus anche i proprietari di unità non residenziali che sostengono le spese per le parti comuni.

In particolare nella risposta viene chiarito che:

  • il calcolo della superficie catastale va fatto secondo quanto previsto nell’allegato C del DPR 138/1998 (“Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria“);
  • nel caso di interventi che comportano il cambio di destinazione d’uso di una o più unità immobiliari, la verifica che l’edificio abbia prevalentemente funzione residenziale va effettuata considerando la situazione esistente al termine dei lavori.

Diversamente, l’Agenzia ricorda che i limiti di spesa ammessi al Superbonus vanno calcolati sulla situazione esistente all’inizio dei lavori. 

 

IL RILEVAMENTO PREZZI ISTAT PER INDUSTRIA E COSTRUZIONI 

ECONOMIA

Pubblicati dall’Istat i prezzi alla produzione dell’industria e delle costruzioni riferiti ad aprile 2022.

Nell’industria i prezzi aumentano dello 0,2% su base mensile e del 35,3% su base annua (era +36,9% a marzo). Si rilevano aumenti tendenziali diffusi a tutti i settori manifatturieri su tutti i mercati: i più marcati riguardano coke e prodotti petroliferi raffinati (+42,9% mercato interno, +14,9% area euro, +49,1% area non euro), metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (+27,9% mercato interno, +34,7% area euro, +27,8% area non euro), prodotti chimici (+23,9% mercato interno, +22,4% area euro, +23,1% area non euro), industrie del legno, della carta e stampa (+19,3% mercato interno, +22,8% area euro, +16,0% area non euro) e articoli in gomma e materie plastiche (+17,0% mercato interno, +13,5% area euro, +16,1% area non euro).

I prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici residenziali e non residenziali” crescono del 2,4% su base mensile e del 10,5% su base annua. I prezzi di “Strade e Ferrovie” aumentano dell’1,6% in termini congiunturali e dell’8,2% in termini tendenziali. 

 

CONSIGLIO DI STATO: GLI EFFETTI DELLA PERDITA DI REQUISITI DELLA MANDANTE IN CORSO DI GARA

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sentenza n.4068 del 23 maggio u.s.) è intervenuto sulle dinamiche qualificatorie di un raggruppamento di imprese e, in particolare, sull’intervenuta riduzione di classifica soa della mandante in corso di gara.

I Giudici hanno disposto che, in tale contesto, la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo deve essere consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara. 

Ne consegue che, laddove si verifichi la predetta ipotesi di perdita dei requisiti, la stazione appaltante, in ossequio al principio di partecipazione procedimentale, è comunque tenuta ad interpellare il raggruppamento e, laddove questo intenda effettuare una riorganizzazione del proprio assetto, onde poter riprendere la partecipazione alla gara, deve assegnargli un congruo termine per la predetta riorganizzazione.


In particolare “il riconoscimento della possibilità di modificare (in diminuzione) il raggruppamento temporaneo di imprese, anche nel caso di perdita sopravvenuta dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti, determina che, laddove si verifichi un caso riconducibile a tale fattispecie, la stazione appaltante, in applicazione dei principi generali di cui all’art. 1 della l. n. 241/1990 e all’art. 4 d. lgs. n. 50/2016, debba interpellare il raggruppamento (se questo non abbia già manifestato la propria volontà) in ordine alla volontà di procedere alla riorganizzazione del proprio assetto interno, al fine di rendere possibile la propria partecipazione alla gara”.

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

CONVENZIONI

Ricordare alle imprese che è attivo lo sportello qualificazione Aniem Lazio per assistere e fornire consulenza su tutte le tematiche inerenti attestazioni SOA (attestazione, triennale, rinnovo) ed alle certificazioni ISO. Le imprese possono contattare i nostri uffici scrivendo a  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.   oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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