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PERIODICO INFORMATIVO - 17 GIUGNO 2022

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PARLAMENTO APPROVA LEGGE DELEGA APPALTI, ENTRO 6 MESI IL NUOVO CODICE 

CONTRATTI PUBBLICI

Lo scorso 14 giugno il Senato ha definitivamente approvato la legge delega appalti, contenente i 31 criteri che dovranno orientare il nuovo Codice: il provvedimento prevede che entro i prossimi sei mesi il Governo eserciti la delega.

Di seguito i criteri approvati ai quali dovrà attenersi il Governo stesso nella riforma della disciplina sui contratti pubblici:

  1. Perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, con livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.
  2. Revisione delle competenze dell’Anac, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti.
  3. Ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti al fine di conseguire la loro riduzione numerica, l’accorpamento e la riorganizzazione delle stesse.
  4. Previsione di criteri premiali per l’aggregazione di impresa, della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti con obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione.
  5. Semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
  6. Previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi (Cam).
  7. Previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta.
  8. Obbligo di prevedere specifiche clausole sociali per la stabilità occupazionale e l’applicazione dei contratti collettivi di settore, tenendo conto di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  9. Promozione del ricorso a forniture in cui la parte di prodotti di Paesi terzi che compongono l’offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti e, nel caso di forniture provenienti da Paesi extra Ue, del rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori.
  10. Divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali.
  11. Riduzione e certezza dei tempi delle procedure di gara e stipula dei contratti, anche attraverso contratti-tipo predisposti dall’Autorità nazionale anticorruzione.
  12. Razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione.
  13. Revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico.
  14. Previsione, in caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni aggiudicatrici, della sottoscrizione di apposite polizze assicurative.
  15. Semplificazione della fase di approvazione dei progetti, anche attraverso la ridefinizione e l’eventuale riduzione dei livelli di progettazione.
  16. Definizione della disciplina applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture nell’ambito dei servizi di ricerca e sviluppo.
  17. Revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, dell’adeguatezza dell’attrezzatura tecnica e dell’organico.
  18. Individuazione delle ipotesi in cui è possibile ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo.
  19. Ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d’opera.
  20. Revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera.
  21. Incentivo al ricorso a procedure flessibili (dialogo competitivo, partenariato per l’innovazione, accordi quadro e procedure competitive con negoziazione) per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata.
  22. Razionalizzazione, semplificazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato.
  23. Precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati.
  24. Revisione del sistema delle garanzie fideiussorie prevedendo la possibilità di sostituire le stesse con una ritenuta di garanzia proporzionata all’importo del contratto in occasione del pagamento di ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
  25. Individuazione dei contratti pubblici esclusi dall’ambito di applicazione oggettivo delle direttive europee e semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile.
  26. Individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori.
  27. Divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i princìpi europei in materia di affidamento in house.
  28. Razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari.
  29. Razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell’aggiudicatario.
  30. Semplificazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale.
  31. Estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale.

Un ruolo importante nella stesura del nuovo Codice Appalti viene assegnato al Consiglio di Stato che non si limiterà ad esprimere un parere, ma proporrà una bozza dello schema di legge avvalendosi anche di magistrati del tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti dell'Avvocatura generale dello Stato.

 

IN VIGORE IL DECRETO CON LE MISURE PER ACCELERARE LE OPERE A ROMA PER IL GIUBILEO 2025

CONTRATTI PUBBLICI

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 139 del 16 giugno u.s. il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.

Il provvedimento, già in vigore, contiene all’art. 1 le misure finalizzate ad “assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma”. In particolare sono previste accelerazioni delle procedure per la Valutazione di impatto ambientale (VIA), in analogia a quanto già previsto per gli interventi inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Per i progetti relativi al Giubileo, l’eventuale attivazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico da parte del soprintendente dovrà essere effettuata entro 45 giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità (anziché entro 60 giorni).

Inoltre, per gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade comunali, nonché per lo sviluppo e la riqualificazione delle strade di ingresso in città e di collegamento, sarà possibile stipulare apposite convenzioni con l’Anas. 

Il Decreto prevede anche nuove norme per potenziare i principali aeroporti italiani e migliorarne la sostenibilità, a partire da Roma-Fiumicino, anche in vista dell’aumento del traffico aereo legato al Giubileo. Per le opere inserite nei piani di sviluppo aeroportuale sono accelerate le procedure di valutazione impatto ambientale. Anche il dibattito pubblico su queste opere dovrà svolgersi con la procedura prevista per le opere del Pnrr e vengono ridotti della metà i termini per l’accertamento di conformità.

 

ANAC: FINE STATO DI EMERGENZA, RIPRISTINATE LE SCADENZE ORDINARIE PER LE COMUNICAZIONI DEGLI ENTI APPALTANTI 

CONTRATTI PUBBLICI

Con una delibera del 7 giugno u.s. l’Anac ha stabilito di ripristinare i termini ordinari per le comunicazioni dei dati sugli appalti pubblici di competenza dell’Autorità, a seguito della cessazione dello stato di emergenza. A causa della pandemia erano stati estesi alcuni termini, tra i quali quelli per il perfezionamento dei Cig (codice identificativo di gara), per la trasmissione dei dati all'osservatorio contratti pubblici e per l'emissione del Cel (Certificato esecuzione lavori) da parte della stazione appaltante. 

Torna a 90 giorni (era stato portato a 150) il termine entro cui la stazione appaltante ha l'obbligo di perfezionare il Cig. I Codici non perfezionati entro tale termine sono automaticamente cancellati. 

Ripristinati anche i termini per la trasmissione dei dati all'Osservatorio dei contratti pubblici, che erano stati incrementati di 60 giorni. “Dati Comuni” e “Aggiudicazione” saranno comunicati entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva o dall'avvenuto affidamento; anche le schede adesione ad accordo quadro/convenzione e quelle relative a modifiche contrattuali verranno trasmesse entro 30 giorni; i termini per le schede fase iniziale, Sal, conclusione, collaudo/regolare esecuzione, accordi bonari, sospensione, subappalto e istanza di recesso sono fissati 60 giorni.

Il termine per l’emissione del Cel da parte della stazione appaltante torna a 30 giorni. 

L'Autorità ripristina anche i tempi previsti per le procedure di precontenzioso che dovranno essere ultimate tenuta entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. Preliminarmente all'emissione del CEL, la stazione appaltante deve completare l’invio delle informazioni relative all’affidamento di cui attesta l’esecuzione.

 

IN EVIDENZA

AGENZIA ENTRATE: CESSIONE CREDITI DA BANCHE A CLIENTI PROFESSIONALI DAL 15 LUGLIO

FISCO

Con un provvedimento pubblicato lo scorso 10 giugno (Prot. n. 2022/202205) l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazioni sulla cessione del credito dalle banche ai clienti professionali, in applicazione della recente evoluzione normativa (c.d. decreto aiuti n.50/2022). Come noto, infatti, il regime delle cessioni prevede una cessione libera, due cessioni a soggetti qualificati (come banche, intermediari finanziari e assicurazioni) e una dalle banche ai propri correntisti clienti professionali.

Per quanto riguarda quest’ultima tipologia di cessione, applicabile agli sconti in fattura e alle cessioni comunicate a partire dal 1° maggio u.s., l’Agenzia precisa che “le funzionalità della piattaforma cessione crediti che consentiranno di comunicare le predette cessioni saranno disponibili a partire dal 15 luglio del 2022”.

Alle banche, o alle società appartenenti ad un gruppo bancario, viene sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Viene altresì previsto che, relativamente alle comunicazioni sull’opzione della cessione o dello sconto in fattura, fornitori e cessionari dovranno anche “comunicare preventivamente tramite la piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale”: ciò, evidentemente, al fine di tenere distinte le rate destinate alla compensazione da quelle destinate alla cessione.

Nella piattaforma dell'Agenzia, infine, a partire dallo scorso 10 giugno, è possibile individuare i crediti tracciabili per le opzioni comunicate dopo il 1° maggio: tali crediti saranno contrassegnati da un bollino che consentirà di seguire l’intero iter e i passaggi ancora a disposizione del contribuente.

 

PRECEDENTE RISOLUZIONE CONSENSUALE CON STAZIONE APPALTANTE DEVE ESSERE DICHIARATA IN GARA

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sentenza n.4708 del 9 giugno u.s.) si è pronunciato sugli obblighi dichiarativi del concorrente in una procedura di gara e, in particolare, se occorra definire tra i pregressi episodi professionali da riferire alla stazione appaltante, in quanto suscettibili di integrare una delle cause di esclusione dalla procedura (art. 80, comma 5, lett. c) e ss. d.lgs. n. 50 del 2016), anche una c.d. risoluzione consensuale. 

Secondo i Giudici tale evento deve essere dichiarato per valutare se possa incidere sull’integrità e affidabilità dell’operatore economico. Lo scioglimento consensuale di un contratto, infatti, potrebbe essere l’effetto di una transazione alla quale le parti ricorrono per comporre dissidi e prevenire procedure giudiziali. 

In quest’ultimo caso, lo scioglimento dal contratto potrebbe essere dovuto ad un precedente inadempimento dell’appaltatore; tale inadempimento costituisce pregressa vicenda professionale della quale la stazione appaltante deve essere edotta, stante la necessità che ogni episodio professionale critico del concorrente sia autonomamente apprezzato da ciascuna stazione appaltante. 

 

AUMENTO DEI COSTI: VARIANTE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

GIURISPRUDENZA

Il Tar Campania (Sentenza n.4095 del 16 giugno 2022) si è espresso su un contenzioso relativo ad una richiesta di revisione prezzi per un contratto stipulato nel 2011 e prolungatosi al 2020 per successivi rinnovi.

Secondo i Giudici, qualora l’appaltatore subisca un imprevedibile incremento dei costi è possibile adottare una variante (art. 106 del Codice) o esperire il rimedio civilistico di cui all’art. 1467 del codice civile chiedendo la risoluzione del contratto di appalto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

In particolare, l’Art. 106, comma 1, lett. c) del Codice dei Contratti dispone che i contratti di appalto nei settori ordinari e in quelli speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento qualora si palesi una necessità determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice.

 

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