Video Confapi Roma

PERIODICO INFORMATIVO - 15 LUGLIO 2022

News

 

IN EVIDENZA

ANAC ACCOGLIE SEGNALAZIONE ANIEM/CONFAPI E INTERVIENE SU APPALTO MANUTENZIONE DI AEROPORTI DI ROMA

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

L’Anac, recependo la segnalazione di Aniem e Confapi Lazio (commentata in Aniem Lazio News del 4 marzo 2022), ha trasmesso una nota alla società Aeroporti di Roma rilevando come la procedura negoziata a inviti per la manutenzione degli aeroporti, oggetto della segnalazione, alterasse effettivamente i principi della concorrenza.

Tale alterazione, secondo l’Autorità “è confermata dal fatto che la procedura è stata aggiudicata all'impresa appaltatrice uscente, che, conoscendo le caratteristiche dell'appalto, non disponibili in fase di gara per gli altri concorrenti, è risultata in grado di valutare con maggiore compiutezza la consistenza degli interventi e di proporre la migliore offerta economica, formulando il miglior ribasso, pari al 58,13%, oggetto di segnalazione”.

Aniem e Confapi Lazio avevano contestato il sistema di gare promosso dalla Società Aeroporti di Roma e le relative aggiudicazioni manifestatamente incongruenti ed estranee a ogni logica economica e di mercato. Il caso segnalato riguardava, in particolare, un appalto aggiudicato con un ribasso del 58,13%, accordo quadro per lavori di assistenza edile agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino con importo gara pari a 1.500.000 Euro. 

Secondo l’Autorità “a fronte della rilevata carenza progettuale e della consequenziale indeterminatezza del contenuto dell’oggetto contrattuale, si ritiene comunque di osservare che anche nell’accordo quadro rimane comunque ferma la necessità che le prestazioni da svolgersi siano chiaramente identificate, potendo restare indefinite le sole quantità che saranno effettivamente richieste dalla stazione appaltante, al fine di garantire il rispetto dei principi di concorrenza, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa”. Peraltro viene altresì sottolineato che l’art. 54, comma 6 del Codice appalti, in tema di accordi quadro per i settori speciali prevede espressamente che “l'ente aggiudicatore non può ricorrere agli accordi quadro in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza”.

L’aggiudicazione deve sempre avvenire nel rispetto della progettazione, anche in caso di ricorso allo strumento dell’accordo quadro, “necessaria per individuare esattamente la categoria e le classi dei lavori che devono essere affidati e, conseguentemente, per fissare correttamente i corrispondenti requisiti di partecipazione, evitando di restringere ingiustificatamente il numero dei possibili partecipanti”. Nell’appalto in questione “la documentazione prodotta non si ritiene idonea a soddisfare gli obblighi di progettazione”.

In questo contesto, “ADR, procedendo ad invitare l’impresa precedente affidataria, ha contravvenuto al principio di rotazione, con compromissione del principio di concorrenza, in assenza di motivazioni a supporto della scelta, in riferimento all’effettiva assenza di alternative, che parrebbe non emergere nel caso di specie”.

L’Anac ha contestato anche la mancata applicazione delle norme in tema di anomalia delle offerte “che avrebbe dovuto indurre Adr a verificare la congruità delle offerte fino all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia dell'offerta indicata nel decreto semplificazioni”. L’Autorità ha sollecitato quindi ADR a “un più puntuale rispetto della normativa di settore”, assegnando allo stesso ente appaltante il termine di 30 giorni per il riscontro alla propria nota.

Invitiamo le imprese associate a segnalare eventuali anomalie nei sistemi di gara per consentirci di attivare analoghe iniziative a garanzia di un sistema di appalti trasparente e conforme al rispetto dei principi di trasparenza ed effettiva concorrenza.

 

VARIANTI IN DIMINUZIONE PER COMPENSARE AUMENTO MATERIALI. DAL 15 LUGLIO VIA AL PAGAMENTO PER IL 2° SEMESTRE 2021

         CONTRATTI PUBBLICI

Nella legge di conversione del c.d. Decreto Pnrr2 (legge n.79/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno u.s.) è stata inserita una disposizione, all’art. 7 (Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) che potrebbe costituire un ulteriore elemento per favorire la compensazione dei prezzi a seguito dell’aumento dei materiali.

La norma stabilisce che l’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1, del Codice dei contratti pubblici, si interpreta nel senso che tra le circostanze impreviste e imprevedibili che possono dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di validità, senza dover procedere ad una nuova procedura di affidamento, siano incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera.

Si prevede che, in tali casi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possano proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.  

Si tratta in sostanza di consentire varianti in diminuzione (riduzione dei lavori e medesimo corrispettivo d’appalto), utilizzando lo strumento della variante previsto dal Codice come meccanismo compensativo. Naturalmente, occorre verificare che tale tipologia di variante sia effettivamente adottabile, che non pregiudichi, cioè la piena funzionalità dell'opera.

La nuova disposizione sembra costituire un'opzione aggiuntiva, applicabile solo agli appalti in corso, rispetto alle altre opportunità di compensazione già introdotte.

A tale riguardo, il Ministero Infrastrutture ha comunicato che dal 15 luglio 2022 il ministero delle Infrastrutture inizierà il pagamento alle stazioni appaltanti degli importi richiesti a titolo di compensazione per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione che sono stati registrati nel secondo semestre del 2021; le stazioni appaltanti a loro volta, provvederanno a rimborsare le imprese titolari degli appalti. I pagamenti riferiti al secondo semestre dello scorso anno riguardano l’anticipazione del 50% degli importi risultati dalle richieste di compensazione.

Nella stessa nota diffusa dal Ministero si comunica anche che il Ministro Enrico Giovannini ha firmato il decreto che approva le Linee guida per la determinazione dei prezzari regionali per il 2022.

Per quanto riguarda le compensazioni riferite al primo semestre del 2021, il Ministero comunica di aver terminato il pagamento alle stazioni appaltanti dell’anticipo del 50% degli importi risultanti dalle istanze di accesso, ma che, tuttavia, non si è potuto procedere al versamento del saldo a causa della recente sentenza del TAR che ha accolto il ricorso contro la metodologia adottata per la determinazione degli adeguamenti dei prezzi di alcuni materiali. Conseguentemente, è stato congelato il saldo da versare alle imprese e si è in attesa del pronunciamento dei Giudici sulla richiesta di sospensiva avanzata dallo stesso Ministero.

 

ANAC: NELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA NESSUN PUNTEGGIO ALLE OPERE AGGIUNTIVE

         CONTRATTI PUBBLICI

L’Anac, intervenendo su un appalto per l’adeguamento antisismico di una scuola aggiudicato con il criterio dell’OEPV, ha dichiarato che nessun punteggio può essere attribuito da una stazione appaltante per l’offerta di opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo a base d’asta, né le opere aggiuntive possono servire a colmare lacune o errori progettuali. 

L’Autorità ha ricordato che l'art. 95, comma 14 bis, del d.Igs. 50/2016 non sanziona con l'esclusione dalla gara la ditta che abbia proposto opere aggiuntive rispetto a quelle oggetto di gara, ma preclude l'attribuzione di un apposito punteggio. 

Anac ha altresì richiamato la Delibera n. 1043 del 14 novembre 2018: “In sostanza, tale norma è finalizzata ad evitare distorsioni e ad impedire che, dietro un formale ossequio al disposto normativo, i principi comunitari vengano in realtà disattesi, “riducendo” il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al criterio del prezzo più basso, “dissimulandolo” mediante l'artificio dell'offerta di elementi aggiuntivi della prestazione. Le opere aggiuntive si connotano non sotto il profilo dell'accrescimento della qualità della prestazione oggetto dell'appalto - che risulta immutata nella sua costruzione progettuale - bensì in quello di incrementarne quantitativamente l'estensione, risultando questa, all'esito dell'operazione, manifestamente accresciuta". 

La stazione appaltante dovrà rivalutare gli atti di gara ed effettuare ogni opportuna valutazione rispetto alle lacune e al possibile errore progettuale, trasmettendo gli esiti alla stessa Autorità. 

 

APPROVATO IL “DECRETO AIUTI”: IN VIGORE LE NUOVE NORME SUL SUPERBONUS

         FISCO

Nella giornata di ieri,14 luglio 2022, il Senato ha approvato definitivamente la conversione in legge del “decreto aiuti” (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”). 

Il provvedimento, come già anticipato, contiene nuove modifiche alla disciplina del superbonus. L’articolo 14, comma 1, lettera a) del Decreto proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30% dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione della detrazione del 110%. La norma precisa altresì che il conteggio va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110%. 

In tema di cessione del credito, con le modifiche introdotte si prevede che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti; tali nuove regole si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.  

 

AGENZIA ENTRATE: SOMME PER COMPENSAZIONI ALLE IMPRESE ASSOGGETTATE ALL’IVA

         FISCO

Una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n.39 del 13 luglio u.s.) precisa che devono essere assoggettate a Iva le somme erogate alle imprese per la compensazione dei costi sostenuti a seguito degli incrementi dei prezzi per acquisti di materiali effettuati dal primo semestre 2021.

Nella risoluzione viene svolta un’accurata analisi del quadro normativo dal quale, secondo l’Agenzia, si desume che restano esclusi dall’Iva i finanziamenti concessi dal Ministero alle singole stazioni appaltanti; ma in per quanto riguarda “la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all'appaltatore, si ritiene che le stesse assumano natura di integrazione dell'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto”.

L'Agenzia ha ritenuto che le somme compensative a favore dell'appaltatore si inseriscono nel rapporto contrattuale costituitosi con l'ente appaltante, rappresentando pertanto un'integrazione dei corrispettivi economici concordati.

 

SISMA 2016: LE LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL NUOVO PREZZARIO

         RICOSTRUZIONE POST SISMA

Dando seguito ai provvedimenti del Commissario Straordinario per la ricostruzione, sono state diffuse le linee guida per l’applicazione del nuovo prezzario unico della ricostruzione post sisma 2016 (Decreto Commissario Straordinario n.329 del 7 luglio u.s pubblicato sul sito istituzionale https://sisma2016.gov.it).

In particolare, con l’ordinanza 126/2022, entrata in vigore il 24 maggio u.s., sono stati definiti il nuovo prezzario della ricostruzione e l’aggiornamento dei costi parametrici: agli immobili residenziali è stato riconosciuto un incremento del 20% e a quelli destinati ad attività produttive del 25%.

Le linee guida, che forniscono indicazioni per l’attuazione dell’ordinanza commissariale, contengono la domanda per l’aggiornamento del prezzario e dei costi parametrici, la domanda di compensazione dei prezzi dei materiali per primo semestre 2021 e/o delle lavorazioni contabilizzate dal 1° luglio 2021, le dichiarazioni di avanzamento lavori ai fini del contributo per la ricostruzione, la tabella di sintesi del prezzario unico 2022, la tabella riepilogativa dei termini di esecuzione lavori degli interventi della ricostruzione privata e del superbonus. In ulteriore allegato sono riportate le “Note per l’uniforme attuazione delle norme contenute nelle Ordinanze sulla classificazione degli interventi di ricostruzione e sui criteri per la determinazione del contributo”.

 

COLLEGAMENTO IMPRESE: INDICI RIVELATORI E ONERE DELLA PROVA

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sentenza n. 5438 del 29 giugno u.s.) si è pronunciato sul collegamento sostanziale tra gli operatori economici e, in particolare, sugli indici rivelatori e sull’onere della prova. 

In particolare, i Giudici hanno precisato che la sussistenza di una posizione di controllo societario (ai sensi dell’art. 2359 c.c., ovvero la sussistenza di una più generica ‘relazione, anche di fatto’) fra le due concorrenti è condizione necessaria, ma non anche sufficiente, perché si possa inferire il reciproco condizionamento fra le offerte formulate. E’ infatti altresì necessario che la stazione appaltante fornisca adeguata prova circa il fatto che la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale.

Tale prova può essere fornita dall’amministrazione, anche ricorrendo a meccanismi presuntivi ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c., e ciò che deve essere provato è soltanto l’unicità del centro decisionale e non anche la concreta idoneità ad alterare il libero gioco concorrenziale.

A titolo esemplificativo, si è affermata l’esistenza di un centro decisionale unitario laddove tra imprese concorrenti vi sia comunanza o intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, vi sia contiguità di sede, vi siano identiche modalità formali di redazione delle offerte, vi siano strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi, vi siano significative vicinanze cronologiche tra attestati SOA o tra le polizze assicurative a garanzie delle offerte.

 

TAR LAZIO: LIMITI ALL’ISCRIZIONE DEL CASELLARIO ANAC

GIURISPRUDENZA

Il Tar Lazio (Sentenza n.9451 dell’11 luglio u.s.), accogliendo il ricorso di un’impresa, ha dichiarato che la mancata conformità delle varianti migliorative presentate in sede di offerta non può comportare automaticamente l’iscrizione nel casellario informatico dell’Anac.

Tale iscrizione, come noto, pur non avendo un carattere direttamente sanzionatorio, può tuttavia ledere l’immagine delle aziende e condizionarne le relative valutazioni ed opportunità di acquisizione di appalti.

Nel caso specifico, l'Anac aveva iscritto al Casellario informatico (ai sensi dell'articolo 213, comma 10 del D.lgs. 50/2016) le imprese di un raggruppamento che avevano contestato tale provvedimento rilevando come la stazione appaltante si fosse limitata a non accettare le proposte progettuali migliorative contenute nell’offerta. L'Anac ha invece ritenuto di ricondurre tale fattispecie alla risoluzione del contratto per grave illecito professionale e ha conseguentemente confermato l'annotazione nel Casellario informatico.

Il Tar ha giudicato erroneo il comportamento dell’Anac in quanto la presentazione di una proposta migliorativa costituisce legittima causa di esclusione dalla gara, ma non può in alcun modo essere assimilata alla risoluzione per grave illecito professionale: non può esserci risoluzione in quanto non si è in presenza di alcun contratto e non ricorre la fattispecie del grave errore professionale che si ha solo quando si manifesti una condotta lesiva dell'affidabilità e dell’integrità dell'operatore, non certo configurabile nell'ipotesi di presentazione di una proposta migliorativa.

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 3349767911.

 

Seguiteci sui nostri canali social:

LINKEDIN:  https://www.linkedin.com/company/confapiroma

TWITTER:  https://twitter.com/ConfapiL

FACEBOOK:  https://www.facebook.com/confapiroma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENZA

Welfare aziendale

Sostegno al reddito

Previdenza complementare

Formazione

Salute

Sicurezza

Dal SOLE24

La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

NEWSLETTER

Iscriviti alla nostra Newsletter. Sempre informati sulle ultime novità, sulle nostre iniziative e programmi per favorire lo sviluppo economico, sugli eventi e molto altro...

PMI
CESPIM
CONFAPI servizi
EBM
ENFEA
FAPI
FASDAPI
FINCREDIT
FONDAPI
IDI
FONDODIRIGENTI
PREVINDAPI
© Copyright 2024 CONFAPI ROMA. All Rights Reserved.
Credits: DOTIgrafiche -

Cerca

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.