Video Confapi Roma

PERIODICO INFORMATIVO - 09 SETTEMBRE 2022

News

 

IN EVIDENZA

PNRR: ASSEGNATI 258 MILIONI A ROMA, L’ELENCO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

         CONTRATTI PUBBLICI

Un decreto interministeriale del 31 agosto u.s. (Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e con il Ministero per gli Affari Regionali) ha assegnato i fondi alle città di   Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino per la realizzazione di 60 progetti rientranti negli obiettivi del Pnrr.

Ai comuni indicati vengono concessi contributi complessivi per 665 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026.

Nell’allegato al decreto sono riportati l’elenco degli interventi e i relativi fondi che per Roma ammontano a 258 milioni e sono destinati alla realizzazione delle seguenti opere:

  • Realizzazione di 10 Centri di raccolta e 4 impianti di trattamento dei rifiuti (2 biodigestori frazione organica e 2 impianti trattamento carta e plastica) 60.599.000,00 €:

1) Centro Di Raccolta Bottero 2) Centro Di Raccolta Corviale 3) Centro Di Raccolta Via Tedeschi 4) Centro Di Raccolta Wolf Ferrari 5) Centro Di Raccolta La Storta 6) Centro Di Raccolta Corcolle 7) Centro Di Raccolta Via Severini 8) Centro Di Raccolta Via Massimini 9) Centro Di Raccolta Tor De Cenci 10) Centro Di Raccolta Casal Selce 11) Impianto Anaerobico Casal Selce 12) Impianto Anaerobico Via Della Stazione Di Cesano 13) Impianto Selezione E Valorizzazione Carta/Cartone Ponte Malnome 14) Impianto Selezione E Valorizzazione Carta/Cartone Rocca Cencia.

  • Deposito tranviario via Severini (70.000.000,00 €).
  • Distretto di economia circolare (127.401.000,00 €).

I contributi verranno erogati secondo le seguenti modalità: il 20% del valore totale degli interventi entro il primo trimestre del 2023; un ulteriore 20% al momento della stipula del primo contratto; il 50% sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e il restante 10% alla trasmissione al Ministero dell’Interno, a cui spetta l’attività di vigilanza, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

 

CAMBI DESTINAZIONE D’USO: CIRCOLARE DELLA REGIONE LAZIO

         URBANISTICA

Con una circolare dell’11 agosto u.s., la Direzione Regionale del Lazio per le Politiche Abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica – Servizio "Ufficio speciale per la rigenerazione urbana”, ha fornito un parere in materia di cambi di destinazione d’uso e di eventuali deroghe rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.

In particolare, la circolare è intervenuta su richiesta del Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale in merito alle modalità di applicazione dell’art. 6, comma 2, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”).

La norma, rubricata “Interventi diretti”, prevede che sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione, questi ultimi con incremento fino al 20% della volumetria o della superficie lorda esistente, e che “sono altresì consentiti i cambi di destinazione d’uso nel rispetto delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti indipendentemente dalle modalità di attuazione dirette o indirette e da altre prescrizioni previste dagli stessi”. Le norme tecniche del piano regolatore di Roma prevedono, però, che “i cambi di destinazione d’uso verso “abitazioni singole” sono subordinati all’approvazione di un Piano di recupero […] o altro strumento urbanistico esecutivo”.

La circolare regionale conferma che i cambi di destinazione d’uso sono possibili nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti; in modo più esplicito, ricorda quanto già sostenuto nella circolare esplicativa della stessa legge n.7/2017 ove viene chiarito che  “l’attuazione di tali interventi avviene con modalità diretta e non potrà trovare ostacoli o limitazioni in altre prescrizioni contenute nei Piani Regolatori Generali e nei loro allegati, sempre nel rispetto delle destinazioni d’uso ivi previste”.

Si precisa, inoltre, che la previsione del piano regolatore di Roma, ove si consente il mutamento di destinazione d’uso verso abitazioni singole previa riserva del 30% della SUL ad altre, differenti, destinazioni (abitazioni collettive, servizi alle persone e attrezzature collettive), configura senza dubbio un limite concreto alla realizzabilità dell’intervento, incidendo su di esso in senso sfavorevole.

L’art. 6, comma 2, della legge regionale n. 7/2017 legittima mutamenti di destinazione d’uso più ampi rispetto alle previsioni dei piani regolatori, consentendo di prescindere da quelle speciali prescrizioni, limitazioni e restrizioni, come la riserva di una quota a specifiche altre destinazioni, sempre, evidentemente nel rispetto delle destinazioni fissate negli strumenti urbanistici.

 

CONFAPI: SUBITO INTERVENTI CONTRO IL RINCARO BOLLETTE

         ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

In settimana, Confapi ha sollecitato il Governo ad adottare misure urgenti per fronteggiare il rincaro delle fonti energetiche. Di seguito il testo del comunicato.

L’intero sistema della piccola e media industria privata, rappresentata da Confapi, si accinge ad affrontare una ripresa autunnale piena di incognite che rischiano di mettere a terra intere strutture produttive nazionali. Molte imprese, finora competitive e di successo, rischiano la chiusura con conseguenti perdita di posti di lavoro e quote di mercato o, nella migliore delle ipotesi, di finire preda di investitori/speculazioni internazionali, disperdendo un patrimonio che finora è stato pilastro della nostra economia.

Confapi, le sue imprese e i suoi imprenditori, chiedono con forza al Governo e a tutte le forze politiche di varare immediatamente misure di emergenza. Allo stesso tempo di agire a livello europeo per una sorta di Pnrr continentale sull’energia che abbia obiettivi immediati anche a medio termine.

Quelli prioritari devono essere rivolti a sostenere le imprese tutte (energivore e non) a fronte del caro bollette. Ma anche a fornire linee guida dettagliate sulle modalità e attuazione di eventuali razionamenti.

Gli obiettivi di medio termine devono comprendere la realizzazione di infrastrutture energetiche, gassificatori, gasdotti e quant’altro riesca ad ampliare l’offerta energetica nazionale.

Sappiamo infatti che oltre a fattori endogeni, come quello della guerra in Ucraina, delle sanzioni e delle contro sanzioni, l’Italia in particolare si porta dietro un’eredità pesante di mancate politiche energetiche strategiche.

Sono altresì necessari provvedimenti che consentano alle imprese di poter rateizzare le bollette energetiche anche nell’ultimo trimestre del 2022, prevedendo l’obbligo dei fornitori di concedere la rateizzazione (molti non lo stanno facendo) senza alcuna riserva o discrezionalità. O ancora, andrebbe allargata la platea dei beneficiari dei crediti d’imposta concessi alle imprese energivore considerando anche tutte quelle imprese che hanno un’incidenza maggiore del 2% a prescindere dai consumi. Per incentivare poi gli investimenti sulle energie rinnovabili, sarebbe opportuno stimolare anche quelli del settore privato, attraverso crediti d’imposta, prevedendo una copertura di almeno un 30% sugli investimenti di impianti progettati per l’auto consumo o per progetti di Comunità Energetiche.

Ora, e non quando sarà troppo tardi, è il momento di agire tutti insieme come sistema Paese.

 

MODELLO IMU: LE NOVITA’ PER LE IMPRESE EDILI

         FISCO

Il modello aggiornato di dichiarazione IMU, introdotto dal Ministero dell’Economia e Finanze con il D.M. 29 luglio 2022 e disponibile sul sito del Dipartimento Finanze (www.finanze.gov.it), prevede specifiche indicazioni ai fini dell’esenzione IMU per i “beni merce” delle imprese edili.

Il modello, utilizzabile anche ai fini della presentazione della dichiarazione per il 2021 il cui termine è stato prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, recepisce quanto disposto dalla legge di bilancio 2020, che ha previsto, a decorrere dal 2022, la completa esenzione dall’IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga tale destinazione e non siano locati (cd. “beni merce” delle imprese edili). Restano valide le dichiarazioni già presentate per il 2021, utilizzando il modulo precedente, a condizione che i dati esposti non differiscano da quelli richiesti nel Modello aggiornato.

Ai fini dell’esclusione dall’ IMU i lavori di costruzione o ristrutturazione devono risultare ultimati e il fabbricato deve essere classificato in Bilancio tra le “Rimanenze” e, quindi, destinato alla vendita e non locato. 

Per l’esenzione 2022, entro il 30 giugno 2023 dovrà essere presentata la dichiarazione IMU per gli immobili che risultavano: 

  • costruiti, con fine lavori nel corso del 2022, e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;
  • acquistati dall’impresa e ristrutturati, con fine lavori nel corso del 2022, prima della loro vendita.

 

SUPERBONUS: ASSEVERAZIONE 30% DEI LAVORI PER LE UNIFAMILIARI SPETTA AL DIRETTORE LAVORI

FISCO

Come noto, per fruire del superbonus per le unifamiliari per e le unità immobiliari “indipendenti e autonome” fino al 31 dicembre di quest’anno occorre che al 30 settembre siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (compresi i lavori non rientranti nell’agevolazione).

La Commissione di monitoraggio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in una risposta del 5 settembre scorso, ha chiarito che, affinché professionisti e committenti possano provare il rispetto del requisito del 30% dei lavori effettuati (parametrati sulle spese sostenute) entro il 30 settembre 2022, è necessaria una dichiarazione del direttore dei lavori completa dei documenti di supporto quali foto, fatture, bolle e libretto delle misure (il professionista può comunque fare ampio utilizzo di tutto il materiale che considera utile a supportare quanto dichiara).

In particolare, viene precisato che “il direttore dei lavori dovrà redigere un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria (a titolo esemplificativo: Libretto delle Misure, Stato di Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.), da tenere a disposizione di un’eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale”.

La Commissione, infine, raccomanda il direttore dei lavori di effettuare “la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuare le verifiche necessarie” e di trasmettere “la dichiarazione medesima, con i relativi allegati tempestivamente via Pec o raccomandata al committente e all’impresa”.

 

SUPERBONUS: OBBLIGO DI RICHIEDERE IL DURC DI CONGRUITA’ DELLA MANODOPERA PER LAVORI OLTRE 70.000 EURO

         FISCO

L’agenzia delle Entrate (circolare n. 19/E del 2022, paragrafo 8) ha evidenziato come, sulla base dell’evoluzione normativa e delle misure anti-frode introdotte nella disciplina del superbonus e degli altri bonus edili, i committenti siano obbligati, prima del saldo finale dei lavori, a richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità della manodopera per tutti lavori agevolati di importo complessivo superiore a 70.000 euro.

L’articolo 23-bis del decreto Ucraina, infatti, ha ampliato la portata del vincolo, ricomprendendo nel limite dimensionale l’intero valore dell’opera e non più soltanto alla parte di lavori edili. La circolare dell’Agenzia delle Entrata precisa, inoltre, che “è, comunque, onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti. Tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto”.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi.

 

ANAC: NO ALL’OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE A TUTTI I LOTTI

         CONTRATTI PUBBLICI

In una recente delibera (n.350/2022) l’Anac ha dichiarato che non sussiste l’obbligo di partecipazione a tutti i lotti previsti nel bando di gara.

Secondo l’Autorità, infatti, la prescrizione dell’obbligo, posto nella legge di gara, di presentare offerta per tutti i lotti, è in contrasto con la normativa di settore e con la ratio della suddivisione in lotti, che ha la funzione pro – concorrenziale di consentire una più ampia partecipazione anche di imprese medio-piccole”.

In particolare, l’art. 51 del Codice Appalti, riprendendo un principio comunitario, dispone che l’appalto suddiviso in lotti ha la finalità di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie; in tale contesto concede un’ampia discrezionalità alla stazione appaltante che deve tuttavia essere “funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto” e delimitata “oltre che da specifiche norme del codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza”.

 

I LIMITI DELLA QUALIFICAZIONE CUMULTATIVA DEI CONSORZI STABILI

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sentenza n.7360 del 22 agosto u.s.) ripropone la corretta disciplina della qualificazione dei consorzi stabili, fornendo un’interpretazione dell’attuale normativa (art. 47 Codice Appalti) con particolare riferimento al sistema del cumulo dei requisiti.

I Giudici evidenziano, in particolare, come la mancata riproduzione della precedente versione dell’art. 36, comma 7 del Codice (in base alla quale “il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”) restringe la praticabilità del cumulo dei requisiti ai soli aspetti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo.

Nella parte finale della sentenza vengono pertanto riepilogati i possibili sistemi di qualificazione dei consorzi stabili:

  1. la possibilità di “qualificazione cumulativa”, nell’ambito dei consorzi stabili, è limitata ai requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e mezzi d’opera e all’organico medio annuo (cfr. art. 47, comma 1);
  2. i consorzi stabili possono, per tal via, partecipare alle gare qualificandosi in proprio e comprovando i propri requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, potendo, a tal fine, cumulare attrezzature, mezzi d’opera e organico medio annuo di tutte le consorziate;
  3. i consorzi stabili, anche quando partecipino e si qualifichino in proprio, possono eseguire la prestazione (oltreché con la propria struttura) per il tramite delle consorziate, ancorché non indicate come esecutrici in sede di gara;
  4. in alternativa, il consorzio può, in sede evidenziale, designare, per l’esecuzione del contratto, una o più delle imprese consorziate (che, in tal caso, partecipano direttamente alla gara, concorrendo alla sostanziale formulazione dei tratti, anche soggettivi, dell’offerta ed assumendo, in via solidale, la responsabilità per l’esatta esecuzione, ancorché la formalizzazione del contratto sia rimessa al consorzio, che è parte formale): in tal caso è necessario che le imprese designate possiedano e comprovino (con la ribadita salvezza dei, limitati e specifici, casi di qualificazione cumulativa) i requisiti, tecnici e professionali, di partecipazione.

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 3349767911.

 

Seguiteci sui nostri canali social:

LINKEDIN:  https://www.linkedin.com/company/confapiroma

TWITTER:  https://twitter.com/ConfapiL

FACEBOOK:  https://www.facebook.com/confapiroma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENZA

Welfare aziendale

Sostegno al reddito

Previdenza complementare

Formazione

Salute

Sicurezza

Dal SOLE24

La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

NEWSLETTER

Iscriviti alla nostra Newsletter. Sempre informati sulle ultime novità, sulle nostre iniziative e programmi per favorire lo sviluppo economico, sugli eventi e molto altro...

PMI
CESPIM
CONFAPI servizi
EBM
ENFEA
FAPI
FASDAPI
FINCREDIT
FONDAPI
IDI
FONDODIRIGENTI
PREVINDAPI
© Copyright 2024 CONFAPI ROMA. All Rights Reserved.
Credits: DOTIgrafiche -

Cerca

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.