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PERIODICO INFORMATIVO - 06 OTTOBRE 2023

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IN EVIDENZA

CONFAPI/ANIEM LAZIO: RICHIESTA DI INCONTRO PER AGEVOLARE LA RICOSTRUZIONE PRIVATA NELLE AREE POST SISMA

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Confapi e Aniem Lazio, unitamente a Cna Rieti e Confartigianato, hanno inviato al Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma, Guido Castelli, all’Assessora regionale Emanuela Rinaldi e al Direttore dell’Ufficio Speciale regionale, Stefano Fermante, una lettera per analizzare le criticità presenti e valutare soluzioni finalizzate ad accelerare i lavori nelle aree colpite dal sisma. 

Le Associazioni rilevano che, nonostante il tentativo operato dal testo Unico della ricostruzione privata di semplificare e riorganizzare le indicazioni contenute nelle oltre 100 ordinanze susseguitesi negli ultimi sette anni, permangono esigenze di coordinamento normativo che generano criticità operative.

In particolare, è stato evidenziato il tema dei tempi eccessivi per il rilascio dei Sal, le cui liquidazioni sono condizionate dalla fine dei lavori del superbonus e da pratiche amministrative non di competenza dell’impresa. A ciò si aggiunge la difficoltà per ottenere dal sistema bancario le garanzie per accedere all’anticipazione del 30%.

Ulteriori criticità riguardano il blocco dei crediti derivanti dal superbonus che esaspera la crisi di liquidità delle imprese. Su queste e su altre questioni tecniche è stato sollecitato un incontro a tutti i soggetti interessati destinatari della lettera. 

SUPERBONUS: CONFAPI ANIEM SOLLECITA PROROGA PER I LAVORI CONDOMINIALI E SBLOCCO CREDITI

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Confapi Aniem ha diffuso il comunicato stampa di seguito riportato che sollecita il Governo e le forze politiche ad intervenire urgentemente sulla disciplina del superbonus, garantendo una proroga per i lavori condominiali già avviati e un’iniziativa efficace per sbloccare i crediti che ammontano ormai a oltre 30 miliardi.

Sul superbonus occorrono soluzioni urgenti che garantiscano la corretta gestione dei lavori già avviati e la liquidità delle aziende”. Lo dichiara il Presidente di Confapi Aniem, Giorgio Delpiano. “Occorre – spiega - ridefinire una politica sostenibile sui bonus fiscali in edilizia che tenga conto dell’esperienza maturata in questi anni, delle esigenze del sistema economico e del bisogno irrinunciabile di favorire una politica industriale di sostegno alla riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio immobiliare”.

Ora l’urgenza – sottolinea - è evitare il fallimento delle aziende, il blocco dei lavori, il proliferare di contenziosi. Siamo preoccupati per la mancata proroga dei lavori condominiali già avviati, il rischio concreto è quello di una rincorsa esasperata a concludere i lavori e a fatturare entro fine anno per accedere al 110%. Occorre approvare immediatamente un’estensione temporale di almeno 6 mesi per i condomini che abbiano già ultimato a settembre il 30% dei lavori. Si tratta di una misura determinante per la sopravvivenza di moltissime aziende e che non genererebbe aggravi ulteriori per le casse pubbliche”.

Al di là delle valutazioni e delle critiche sul meccanismo del superbonus – conclude il Presidente di Confapi Aniem – ora è necessario fronteggiare le due criticità emergenziali: il rischio di blocco dei lavori nei condomini e il persistente e gravissimo problema del blocco dei crediti edilizi che sta mettendo in serio rischio il futuro delle aziende e dei lavoratori del settore”. 

PAGAMENTO DIRETTO AI SUBAPPALTATORI ANCHE PER LA REVISIONE PREZZI

CONTRATTI PUBBLICI

La stazione appaltante deve procedere al pagamento diretto in favore dei subappaltatori anche con riferimento al maggior importo rideterminato in applicazione della revisione prezzi. Ciò è in linea con gli artt. 60 e 119 del nuovo Codice dei Contatti qualora la stazione appaltante abbia deciso di pagare direttamente i subappaltatori.

Lo ha stabilito il Ministero delle Infrastrutture in un recente parere (2144/2023) rispondendo ad un quesito di una stazione appaltante.

Il Ministero ha precisato che qualora l’ente appaltante abbia optato per il pagamento diretto ai subappaltatori, anche le somme riconosciute a titolo di revisione prezzi devono essere saldate direttamente ai subaffidatari senza passare per i conti del titolare dell’appalto; ulteriore indicazione fornita nel parere prevede che le stazioni appaltanti possano disciplinare queste situazioni nei documenti di gara. 

COMPENSAZIONE PREZZI: ASSEGNATE LE RISORSE PER IL II° SEMESTRE 2021

CONTRATTI PUBBLICI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Ottobre u.s. è stato pubblicato il decreto con cui sono state assegnate le risorse relative alle istanze di compensazione presentate a seguito dell’aumento dei prezzi da materiale da costruzione emerse nel II° semestre 2021.

Le risorse complessive ammontano a oltre 103 milioni e riguardano 1059 stazioni appaltanti; la ripartizione dettagliata è riportata nell’Allegato al Decreto.

Ricordiamo che il D.L. n. 21/2022, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, prevedeva che il Ministero rilevasse le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021.

ANAC: COMPENSAZIONE ANCHE PER I MATERIALI IMPIEGATI PER LA SICUREZZZA

CONTRATTI PUBBLICI

Un parere dell’Anac (n.42/2023 approvato il 19 settembre u.s.) precisa che rientrano nel sistema di compensazione dei prezzi anche quei materiali impiegati per la tutela della sicurezza dei lavoratori se interessati da aumenti significativi rilevati dal Ministero Infrastrutture.

Nella nota dell’Autorità, firmata dal Presidente Giuseppe Busia,  si afferma “che qualora nell’ambito dell’appalto siano previste specifiche lavorazioni finalizzate a garantire la sicurezza, che richiedano l’impiego di materiali da costruzione per i quali il MIT abbia rilevato variazioni dei prezzi con appositi decreti previsti dalle disposizioni in esame, anche tali specifiche lavorazioni possono rientrare nell’ambito di applicazione delle previsioni emergenziali sopra richiamate, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti”. 

L’ITER DI AGGIUDICAZIONE NEGLI APPALTI SOPRA SOGLIA: LE INDICAZIONE DEL MIT

CONTRATTI PUBBLICI

Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, il nuovo Codice Appalti prevede una procedura che impiega circa 60 giorni per il suo completamento, dovendo la stazione appaltante preventivamente (e non parallelamente) effettuare le opportune verifiche sui requisiti del possibile aggiudicatario. Questo è quanto emerge da un parere del Ministero Infrastrutture (n.2075/2023) che ripercorre l’iter di aggiudicazione per gli appalti sopra soglia.

L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta e, dopo aver verificato la legittimità e la conformità all’interesse pubblico, effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all’aggiudicatario, dispone l’aggiudicazione, immediatamente efficace. L’art. 18, comma 3, del Codice prevede un termine dilatorio di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, prima del quale le Stazioni Appaltanti non possono stipulare il contratto. Tale termine è stato coordinato con il termine previsto per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (30 giorni), al fine di assicurare che la stipula del contratto intervenga quando l’aggiudicazione sia divenuta inoppugnabile. Tale previsione mira a rafforzare la tutela del concorrente non aggiudicatario, posto che, in caso di proposizione di un ricorso giurisdizionale, l’ente appaltante non potrà comunque addivenire alla stipula del contratto decorsi i 35 giorni (art. 18 comma 3), dovendo attendere la definizione del procedimento cautelare.

Il Ministero evidenzia l’ipotesi contemplata nell’Allegato 1.3 del Codice (art. 1, comma 5):” In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest’ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi”. 

ANAC: LA DIFFERENZA TRA CONTRATTO DI FORNITURA CON POSA IN OPERA E CONTRATTO MISTO D’APPALTO

CONTRATTI PUBBLICI

Con una delibera del 6 settembre u.s., l’Anac ha chiarito la delimitazione del “contratto di fornitura con posa in opera” e la sua differenza con il “contratto misto d’appalto”.

Nel caso in cui il contratto preveda l’acquisto di un bene e i lavori di posa in opera e installazione, con evidente carattere accessorio, il contratto deve essere qualificato come “contratto di fornitura con posa in opera”. In tali casi, infatti, la “posa in opera” concerne unicamente le prestazioni esecutive necessarie a posare un bene prodotto in serie e renderlo idoneo ad essere utilizzato secondo la sua destinazione in uso.

Risulta quindi legittima la richiesta “di requisiti di partecipazione attinenti all’esperienza maturata nella fornitura e posa in opera”. 

AGLI APPALTI PNRR NON SI APPLICA IL CODICE APPALTI

CONTRATTI PUBBLICI

Con un parere reso noto nei giorni scorsi, l’Ufficio Legale del Ministero Infrastrutture ha precisato che il nuovo Codice Appalti non trova applicazione per gli appalti finanziati con risorse Pnrr e Pnc, considerate le semplificazioni introdotte proprio per favorire la realizzazione tempestiva di tali opere.

Sull’ulteriore questione relativa alla qualificazione delle stazioni appaltanti viene confermata la deroga introdotta dalla legge n.6/2023 secondo la quale “anche i comuni non capoluogo di provincia continueranno ad utilizzare le disposizioni sull’aggregazione delle stazioni appaltanti fino ad oggi seguite, in quanto non si applicheranno agli appalti Pnrr e assimilati ad essi affidati, fino al 31 dicembre 2023, le regole sulla qualificazione delle stazioni appaltanti introdotte dal nuovo Codice”.

Sulla base dei dati resi noti dall’Anac e aggiornati a settembre 2023, sulla base di quanto previsto dal nuovo Codice come requisito obbligatorio per bandire le gare di lavori sopra i 500.000 euro, risultano qualificate ad oggi 3.142 stazioni appaltanti: 2.613 enti e altri 526 soggetti qualificati con riserva (unioni di comuni, province, città metropolitane, comuni capoluogo di provincia e regioni). 

BANDO INAIL ISI 2022: IL 26 OTTOBRE CLICK DAY

SICUREZZA

L’Inail ha comunicato che è fissato per il 26 ottobre alle ore 11,00 il click day del bando Inail Isi 2022. Le imprese che hanno registrato la domanda, raggiunto il punteggio minimo richiesto e acquisito il codice identificativo, a partire dal 9 ottobre potranno accedere allo sportello informatico e avviare la procedura di registrazione.

Sul portale dell’Inail è stato pubblicato il documento che descrive il funzionamento dello sportello informatico e le modalità di comportamento che devono essere tenute dai partecipanti con particolare riguardo alla fase di invio della domanda on line.

Si ricorda che la procedura informatica per l’avvio delle domande era stata attivata dal 2 maggio al 16 giugno 2023. Per ogni progetto ammesso, il contributo erogato in conto capitale può coprire fino al 65% delle spese sostenute fino a un massimo di 130.000 euro, sulla base dei parametri e degli importi minimi e massimi specificati dal bando per ciascun asse di intervento.  Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento: 

  • Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
  • Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. 

CONSIGLIO DI STATO: IL NUOVO CODICE CONFERMA “CUMULO ALLA RINFUSA” PER I CONSORZI STABILI

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 8592 del 29 Settembre u.s.) ha confermato che, sulla base di quanto stabilito dall’art. 225, comma 13 e dall’art. 67, comma lett. d) del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs 36/2023) deve ritenersi pienamente applicabile ai consorzi stabili il c.d. “cumulo alla rinfusa” dei requisiti.

In particolare – rilevano i Giudici - il citato art. 67 ha espressamente previsto che “per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi (consorzi stabili) sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”.

Da siffatti rilievi consegue che, nella partecipazione alle gare d’appalto è il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l’effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi, anche mediante il cumulo dei requisiti delle imprese consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano designate o meno in gara per l’esecuzione del contratto di appalto.

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO 

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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