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PERIODICO INFORMATIVO - 18 SETTEMBRE 2026

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ANAC: INDICAZIONI SULLA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE NEI BANDI DI GARA

CONTRATTI PUBBLICI

Con una delibera del luglio scorso (n. 278 del 7 luglio u.s.), l’Anac ha fornito indicazioni sulla corretta individuazione delle categorie nei bandi di gara, precisando che le stazioni appaltanti sono tenute ad evidenziare correttamente, anche in sede progettuale, le categorie scorporabili.

L’Autorità ha evidenziato “che il sistema di qualificazione dei lavori pubblici, articolato in categorie di opere generali e specializzate e relative classifiche, è inderogabile da parte della stazione appaltante e del progettista, posto che l’individuazione delle categorie e delle classifiche alle quali appartengono le opere da appaltare deve essere effettuata da quest’ultimo sulla base delle indicazioni vincolanti contenute nel Codice (Allegato I.7 e Allegato II.12 decreto legislativo 36/2023).”

Pertanto, l’affidatario può eseguire direttamente solo le opere per le quali è qualificato” e, in questo contesto, il bando deve indicare le categorie scorporate di valore superiore al 10% dell’importo totale dei lavori messi a gara e “le categorie di valore pari o superiore a 150.000 euro, per la cui esecuzione il possesso di adeguato attestato SOA è condizione necessaria e sufficiente (articolo 100, comma 4 del Codice).”

L’Anac evidenzia quanto disposto dall’articolo 2 comma 2 del citato Allegato II.12: “la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”, con la conseguenza che per “eseguire i lavori” è necessario essere in possesso di adeguata qualificazione.”

Aggiunge peraltro l’Autorità la responsabilità affidata alle SOA di verificare “… che nel certificato di esecuzione dei lavori non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui alla Tabella A non previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati …”.

Le indicazioni della delibera valgono sia per l’appaltatore che per il subappaltatore (sia per il subappalto necessario che facoltativo): coerentemente con quanto previsto dal Codice dei Contratti (art. 119, comma 4) il subappaltatore deve essere qualificato per le specifiche lavorazioni che esegue e i subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite (art. 119, comma 20).

Ne consegue che l’affidatario ed il subappaltatore non possono ottenere il certificato di esecuzione lavori e, conseguentemente, non possono implementare il loro attestato di qualificazione SOA, “qualora il bando di gara non abbia correttamente scorporato le categorie diverse dalla prevalente, nonostante le lavorazioni (appartenenti alla categoria non oggetto di scorporo) siano state materialmente eseguite”.

 

I SISTEMI DI GARA NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

CONTRATTI PUBBLICI

Come già anticipato, lo scorso 9 settembre è stato presentato presso la Commissione europea il nuovo Public Procurement Act, che, una volta approvato definitivamente, costituirà il Regolamento europeo per gli appalti sopra soglia, senza necessità di alcun atto di recepimento formale da parte degli Stati membri.

Particolarmente significative le novità sui sistemi di aggiudicazione.

Il testo normativo individua come modalità ordinarie la procedura aperta (articoli 34-35) e la procedura dinamica (articoli 36-40). 

Alle suddette procedure ordinarie, si aggiungono la procedura per l’innovazione (articoli 41-45) e le procedure speciali che sono utilizzabili in particolari circostanze (articoli 46-48).

Emerge poi un forte impulso alla negoziazione che attraversa tutte le procedure.

L’articolo 33 disciplina, infatti, la modalità delle negoziazioni all’interno sia della procedura aperta che di quella dinamica, consentendo alle amministrazioni di negoziare le caratteristiche non essenziali della prestazione nel rispetto di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza.

Nella procedura aperta (art. 34) il bando dovrà precisare “se e quali criteri di selezione si applicano e se si intende negoziare”.

Qualsiasi operatore economico interessato potrà manifestare il proprio interesse e presentare un’offerta (“prima offerta”) utilizzando il servizio elettronico di ammissibilità; le stazioni appaltanti potranno “decidere di non negoziare, pur avendo manifestato l’intenzione di farlo, ma di procedere invece all’aggiudicazione dell’appalto sulla base delle prime offerte, a condizione che si siano riservati tale possibilità nel bando di gara”.

Nella procedura dinamica (art. 36) gli operatori economici che hanno preventivamente manifestato il proprio interesse in virtù dell’avviso pubblicato dall’ente committente sono invitati a presentare “un’offerta o a partecipare alle trattative per singoli appalti basati su tale procedura. Gli operatori economici possono chiedere di aderire alla procedura in qualsiasi momento durante il suo periodo di validità”.

La partecipazione è quindi limitata ai soli concorrenti che abbiamo manifestato il proprio interesse a partecipare durante il periodo valido fissato nell’avviso pubblico. Successivamente l’ente committente comunicherà agli operatori interessati la descrizione, la quantità e la tempistica del contratto da aggiudicare, li inviterà a confermare il proprio interesse in relazione allo specifico contratto da affidare entro un tempo predefinito e poi a presentare l’offerta.

La procedura dinamica può svolgersi senza criteri di selezione (art. 38) e con criteri di selezione (art. 39).

Nella prima modalità, qualora le manifestazioni di interesse siano superiori a cinque, potranno essere invitati “solo cinque o un numero maggiore di operatori economici selezionati tramite il servizio elettronico di ammissibilità mediante determinazione algoritmica casuale e indiscriminata”. Alla scadenza del termine previsto per la manifestazione di interesse, gli operatori economici sono invitati a presentare un’offerta oppure a presentare una prima offerta seguita da negoziazioni.

Nella modalità con criteri di selezione gli operatori economici dichiarano di essere qualificati per l’esecuzione dell’appalto sulla base dei criteri indicati nel bando e le amministrazioni invitano gli operatori economici “a presentare un’offerta o a presentare una prima offerta seguita da negoziazioni”.

Anche in questa modalità gli enti committenti “possono decidere di invitare solo un sottoinsieme degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse per lo specifico appalto da aggiudicare, sulla base di criteri o regole oggettivi e non discriminatori, a condizione che li abbiano indicati nel riassunto pubblico del bando di gara al momento dell’avvio della procedura dinamica”.

L’art. 41 disciplina lo svolgimento della procedura di innovazione. Le stazioni appaltanti individuano “la sfida sociale per la quale necessitano di una proposta di soluzione innovativa” e attivano la procedura che si svolge secondo le seguenti fasi: individuazione della sfida sociale e definizione del quadro di valutazione del valore, avvio della procedura, selezione delle proposte di soluzioni innovative, test, convalida e valutazione delle proposte di soluzioni innovative, aggiudicazione dell’appalto. Per “sfida sociale” si intende una situazione che richiede l’erogazione di servizi pubblici, considerati i rischi connessi, il potenziale impatto e i benefici, nonché la visione per lo sviluppo, la sperimentazione e l’attuazione della soluzione innovativa in collaborazione con il committente pubblico.

Nell’ambito delle procedure speciali, si dispone che in casi e circostanze specifici (soluzione fornita solo da un operatore, assenza di alternative ragionevoli, particolari forniture, ecc) o di estrema urgenza si ricorre a “una procedura speciale per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, richiedendo una soluzione direttamente a uno o più operatori economici senza la necessità di una procedura competitiva o della previa pubblicazione di informazioni relative alla gara”.

In merito ai criteri di aggiudicazione, l’art. 98 indica il miglior rapporto qualità prezzo, precisando che “il peso dei criteri di qualità deve rappresentare almeno il 30 % del punteggio totale assegnato. Per gli appalti il cui oggetto è ad alta intensità di manodopera, la ponderazione dei criteri di qualità deve rappresentare almeno il 50 % del punteggio totale assegnato”.

 

PIANO CASA: LE INIZIATIVE NAZIONALI E EUROPEE

POLITICHE ABITATIVE

Il Commissario al Piano Casa, Felice Squitieri ha preannunciato la prossima pubblicazione del bando Invitalia che dovrà assegnare le prime risorse sulla riqualificazione dell’edilizia popolare, con la possibilità di prevedere un innalzamento degli stanziamenti per i singoli alloggi (da 25.000 a 30.000 euro per ciascun alloggio da riqualificare).

In riferimento alle valutazioni sul fabbisogno di case popolari, il Commissario ha evidenziato l’esigenza di acquisire dati certificati e, in questo senso, ha preannunciato l’intenzione di attivare l’Osservatorio speciale della Casa per avere una rilevazione affidabile sul patrimonio pubblico disponibile.

Da quanto emerso finora, sono comunque Lombardia, Lazio e Campania le regioni con i maggiori fabbisogni.

Il programma prevede il recupero di circa 28.000 alloggi: convenzioni firmate entro dicembre p.v. e relativa erogazione del 15% del finanziamento e ulteriore 30% versato all’avvio del cantiere.

Nel frattempo in sede europea è stata presentata una proposta di regolamento denominata Affordable Housing Act, per fronteggiare la crisi abitativa. L’iniziativa tende a introdurre un quadro europeo comune per valutare le misure in materia di alloggi che incidono sul mercato unico, pur mantenendo le competenze nazionali e locali nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.

Le regole comuni riguarderebbero soprattutto le restrizioni all’utilizzo di alloggi in presenza di tensioni abitative: scelte delle autorità in materia di locazione breve o presenza di immobili non utilizzati dovranno essere motivate e proporzionate alle dinamiche in atto. In particolare, si rinvia al regolamento UE sulle locazioni di breve durata, con i relativi obblighi di registrazione.

Nella proposta si evidenzia anche la Raccomandazione a prevedere procedure più rapide di pianificazione e autorizzazione per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e riconversione degli edifici.

Il provvedimento, presentato in Commissione nei giorni scorsi, dovrà essere esaminato dal Parlamento e dal Consiglio europeo.

 

GLI ULTIMI DATI ENEA SUL SUPERBONUS E LE NUOVE MISURE ECOBONUS AL VAGLIO DEL GOVERNO

EDILIZIA PRIVATA

L’Enea ha reso noti gli ultimi dati sull’impatto del superbonus. Al 31 luglio 2026 il valore stimato degli investimenti ammonta 126,65 miliardi, per un totale di 502.388 edifici.

Le detrazioni maturate per i lavori conclusi (oneri a carico dello Stato) raggiungono 131,55 miliardi di euro. I condomini rappresentano la componente principale degli investimenti, con 86,52 miliardi complessivi e 85,75 miliardi ammessi a detrazione, pari al 68,7% del totale.

Gli edifici condominiali interessati sono 141.050, il 28,1% del totale, mentre gli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione ammontano a 84,12 miliardi, il 98,1%.

Nel Lazio i lavori realizzati hanno raggiunto il 97%, per investimenti pari a 10.482.821.188,30 euro (38.818 edifici), il 69,5% dei quali rappresentati da condomini.

Si segnala, infine, che, nell’ambito della prossima Legge di Bilancio, il Governo sta valutando il ripristino dell’Ecobonus al 65% che coinvolgerebbe gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, quali sostituzione infissi, isolamento termico dell’involucro, pompe di calore, sistemi ibridi, solare termico, schermature solari e sistemi di building automation.

 

TAR LAZIO SU AFFIDAMENTI DIRETTI E NECESSITA’ VERIFICA REQUISITI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

GIURISPRUDENZA

Il Tar Lazio (Sent. n. 13380/2026) ha annullato un affidamento diretto in un appalto di servizi contestando la modalità di verifica dei requisiti dell’operatore economico che erano stati soltanto autocertificati e non verificati prima della stipula del contratto.

Il possesso dei requisiti resta indispensabile anche negli affidamenti diretti e vanno verificati seppur tenendo conto del regime semplificato previsto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 per gli affidamenti inferiori a 40.000 euro.

Per quanto riguarda l’affidatario, l’art. 17, comma 2, del Codice prevede che la decisione di contrarre individui anche i requisiti di carattere generale e, quando necessari, quelli economico-finanziari e tecnico-professionali. Nel caso specifico oggetto della sentenza tali requisiti erano stati dichiarati dall’operatore, ma non risultavano verificati prima della stipula.

 

 

 

 

SERVIZIO CONFAPI ANIEM LAZIO - FARE APPALTI

 

Confapi Aniem Lazio, in collaborazione con “Fare Appalti”, offre alle imprese associate il servizio gratuito attraverso il quale è possibile acquisire quotidianamente l’aggiornamento sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture e, in particolare:

  • informazioni sulle nuove gare d’appalto, in base al territorio, al settore merceologico, alle categorie di lavori, ai servizi e forniture di proprio interesse;
  • recupero dei dati sulle gare d’appalto;
  • monitoraggio di tutte le piattaforme telematiche, M.e.P.A., sistemi regionali, oltre a tutti i siti istituzionali della P.A., albi pretori, ecc;
  • news costanti sul mondo degli appalti (aggiornamenti normativi, sentenze, pareri). 

Per procedere all'attivazione occorre compilare il modulo contenente i dati anagrafici dell’azienda e le categorie d’interesse (per il settore lavori) accedendo al seguente link:

https://www.fareappalti.it/confapi-lazio-attivazione-convenzione/ 

Successivamente, l’azienda riceverà le credenziali che potrà utilizzare per accedere al servizio collegandosi al seguente indirizzo:

https://confapilazio.fareappalti.it/pages/login.php

  

  

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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