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PERIODICO INFORMATIVO - 16 OTTOBRE 2026

News

  

IN EVIDENZA

LE RISOLUZIONI PARLAMENTARI SUL CARO MATERIALI E GLI INVESTIMENTI PREVISTI NEL D.P.F.P.

ECONOMIA

Il Parlamento è intervenuto sul rincaro dei materiali e sulle conseguenze nella gestione dei contratti.

Nella seduta del 13 ottobre u.s. sono state approvate da Camera e Senato le Risoluzioni di maggioranza sul Documento Programmatico di Finanza Pubblica che impegnano il Governo a sostenere le imprese, anche mediante il ricorso a strumenti volti a garantirne la sicurezza energetica e a finanziare gli investimenti, in particolare quelli infrastrutturali, avendo particolare riguardo agli effetti connessi all’aumento del prezzo dei materiali sui quadri economici.

Le Risoluzioni impegnano altresì il Governo a proseguire nell’attuazione delle riforme e degli investimenti pubblici, negli ambiti indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Piano strutturale di bilancio di medio termine.

Lo stesso 13 ottobre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento Programmatico di Finanza Pubblica che anticipa la manovra di bilancio. Si segnalano i seguenti contenuti:

  • investimenti strategici e infrastrutturali, con riguardo soprattutto al rafforzamento degli investimenti sulla rete ferroviaria e al potenziamento delle infrastrutture pubbliche, con particolare riferimento a scuole, ospedali, università, impianti sportivi e bacini idroelettrici;
  • interventi destinati alle imprese volti a rafforzare la competitività del sistema produttivo nonché al sostegno ai prezzi dell’energia elettrica per quota parte dei consumi, alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici attraverso, in particolare, maggiori contributi agli investimenti per impianti fotovoltaici.

 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: OK DELL’U.E. SULLA RICHIESTA DI MAGGIORE FLESSIBILITA’ DI SPESA E POSIZIONE DEL M.A.S.E.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La Commissione europea ha espresso un parere positivo sul contenuto del Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFB) del Governo italiano, approvato lo scorso 2 ottobre, che prevede una maggiore flessibilità di spesa pari allo 0,3% del PIL all’anno nel 2027 e nel 2028, per complessivi 14,4 miliardi di euro, finalizzata alla riqualificazione e sicurezza energetica.

Il Consiglio UE ha un mese di tempo per il via libera definitivo necessario per l’attivazione della clausola.

Tra le misure interessate sono ricompresi gli interventi per l’efficienza energetica, il contenimento dei costi energetici, le fonti rinnovabili e la decarbonizzazione, le iniziative per la mobilità sostenibile.

La flessibilità non comporta l’erogazione di fondi europei, ma consente allo Stato di sostenere maggiori spese nazionali nel rispetto delle condizioni stabilite dall’Europa. La destinazione delle risorse e gli eventuali nuovi incentivi dovranno essere definiti con le successive decisioni di bilancio.

Sempre sul fronte delle iniziative finalizzate alla riqualificazione energetica, nei giorni scorsi il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, rispondendo a un’interrogazione parlamentare, ha dichiarato che il Governo sta predisponendo il decreto legislativo di recepimento della Direttiva Case Green (EPBD), anche se il provvedimento dovrà essere preceduto dall’approvazione della legge di delegazione europea 2026 attualmente all’esame del Parlamento e sulla il Ministero ha già trasmesso la bozza con i principi e i criteri direttivi che vincoleranno l’operato del Governo.

Il termine generale per il recepimento della direttiva, come noto, è già scaduto dal 29 maggio u.s. e, come già anticipato, l’Unione europea ha già provveduto formalmente a contestare il ritardo soprattutto in riferimento al mancato invio del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici.

Il Ministro Fratin ha condiviso l’urgenza di adottare azioni che rispondano alle criticità strutturali del patrimonio immobiliare nazionale, nel quale 21 milioni di unità immobiliari su circa 31 milioni si trovano al di sotto della classe energetica D, rendendo indispensabili investimenti per elevare la salubrità abitativa e garantire la sostenibilità a lungo termine dei consumi.

 

IN GAZZETTA IL D.L. AMBIENTE CON LE SEMPLIFICAZIONI SU TERRE E ROCCE DA SCAVO

AMBIENTE

Sulla Gazzetta Ufficiale n.234 dell’8 Ottobre u.s. è stato pubblicato il Decreto Legge n.177 (“Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche”), contenente, fra l’altro, le semplificazioni sull’impiego di terre e rocce da scavo anticipate nel precedente numero di Aniem Lazio News.

Le misure, che precedono disposizioni che saranno contenute nel nuovo Codice dell’Ambiente, dispongono il limite quantitativo ammissibile per il deposito temporaneo di terre e rocce da scavo fissandolo in 4.000 mc e consentono di riutilizzare nei “cantieri puntuali” fino a 20 metri cubi direttamente in situ le terre e rocce da scavo senza preventiva caratterizzazione ambientale. Per “cantieri puntuali” si fa riferimento ai cantieri nei quali vengono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati sulla base delle sezioni di progetto e destinati al riutilizzo diretto nello stesso sito.

La soglia dei 4.000 mc (di cui 800 mc di rifiuti pericolosi), è già prevista nel DPR 120/2017 (il Regolamento che disciplina la gestione semplificata delle terre e rocce da scavo), ma viene ora inserita direttamente nel Codice dell’ambiente (art. 185 ter), rendendo più stabile e certo il quadro normativo di riferimento.

Altra novità significativa riguarda l’eliminazione (dalla Tabella All. V, Titolo V Codice Ambiente) dei limiti di contaminazione delle acque sotterranee di ferro e manganese, elementi presenti in natura e che non richiedono più quindi operazioni di bonifica.

 

LA DELIBERAZIONE DEL C.D.M. SUL TERZO PILASTRO DEL PIANO CASA

POLITICHE ABITATIVE

Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 13 ottobre, intervenendo sulla parte privata del Piano Casa, “ha deliberato la costituzione della struttura di supporto del Commissario straordinario di Governo per la realizzazione del programma di edilizia integrata presentato dal Fondo di investimento “ADD Italy living”, da disporsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”.

Si tratta del piano che prevede un programma infrastrutturale di edilizia integrata, finanziato prevalentemente con capitali privati, nelle città di Roma, Milano, Napoli e Genova per il quale il Consiglio dei Ministri nei mesi scorsi aveva già dichiarato il preminente interesse strategico nazionale.

Il terzo pilastro del piano casa riguarda la c.d. fascia grigia che, pur non rientrano nell’edilizia residenziale pubblica, incontra difficoltà a sostenere i prezzi sul libero mercato.

La gestione del programma ADD Italy Living affidata alla Commissaria Elisabetta Pellegrini consente di ricorrere a procedure speciali per i grandi investimenti di interesse strategico nazionale, di valore complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

 

MINISTERO LAVORO: POSSIBILE INCOMPATIBILITA’ CUMULO INCARICHI RLS E CSP

SICUREZZA

Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 4/2026, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di affidare allo stesso lavoratore dipendente di un’azienda l’incarico di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e quello di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

Il Ministero ha precisato che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rappresenta i lavoratori per gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza durante il lavoro, mentre il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione è tenuto, tra l’altro, a redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e a predisporre il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera.

Pur precisando che il Testo Unico Sicurezza non prevede alcuna incompatibilità tra le funzioni di RLS e CSP, il Ministero ritiene che questa possa ravvisarsi nel caso in cui la società operi direttamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, mediante propri lavoratori: in questo caso il RLS eserciterebbe le proprie attribuzioni anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere, di conseguenza, le scelte progettuali assunte in qualità di CSP in fase di progettazione potrebbero risultare condizionate dallo svolgimento del ruolo di RLS.

Anche l’obbligo per i datori di lavoro delle imprese esecutrici di mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza una copia del PSC e del Piano Operativo di Sicurezza (POS) almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori “presuppone dunque una chiara distinzione tra il soggetto consultato e il soggetto che ha provveduto all’elaborazione del PSC in fase di progettazione; distinzione che verrebbe meno in caso di cumulo degli incarichi, con possibili riflessi sull'autonomia di giudizio e sulle esigenze di indipendenza e imparzialità connesse all'esercizio delle relative funzioni”.

 

CONSIGLIO DI STATO: AMMESSO SCOMPUTO ONERI A FRONTE DELLA CESSIONE GRATUITA DELLE AREE

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 5826/2026) ha ritenuto valida la clausola di una convenzione di lottizzazione che prevedeva lo scomputo degli oneri di urbanizzazione a fronte della cessione gratuita delle aree destinate alla realizzazione delle opere.

I Giudici hanno evidenziato che l’art. 16, comma 2, del DPR n. 380/2001, nel prevedere lo scomputo totale o parziale degli oneri a fronte della realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del titolare del permesso di costruire, non impedisce al Comune di concordare una diversa articolazione degli impegni economici, riconoscendo lo scomputo in cambio della cessione gratuita delle aree sulle quali realizzare le opere.

L’accordo deve perseguire l’interesse pubblico e assicurare l’equilibrio tra gli interessi del privato e quelli dell’amministrazione.

 

NON VA DICHIARATO COLLEGAMENTO DI IMPRESE CHE PARTECIPANO A LOTTI DIVERSI

GIURISPRUDENZA

In una gara suddivisa in lotti, la partecipazione di società appartenenti al medesimo gruppo a lotti diversi non determina, di per sé, la falsità delle dichiarazioni. Ciascun lotto dà infatti luogo a un’autonoma procedura di affidamento, con la conseguenza che il collegamento tra imprese partecipanti a lotti differenti non integra la partecipazione alla medesima gara rilevante ai fini della disposizione.

Queste le conclusioni del Tar Campania (Sent. n. 1667 del 7 Ottobre u.s.) che, richiamando anche precedenti pronunce del Consiglio di Stato, ha precisato che un bando suddiviso in lotti determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione “di modo che non vi può essere una preclusione a che la stessa società, appartenente al medesimo gruppo societario di altre partecipanti a lotti diversi, possa partecipare”.

Pertanto “non viene in rilievo nel caso di specie la previsione di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 95 del D. Lgs. 36/2023 (relativa alla causa di esclusione non automatica della presenza di “rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara”)”, poiché non si può postulare l’obbligo di rendere una dichiarazione in relazione alla partecipazione di un’impresa collegata a un diverso lotto.

 

CAUSE DI ESCLUSIONE: NON VANNO DICHIARATI EVENTI CHE RISALGONO A OLTRE TRE ANNI

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 7292 del 2 ottobre 2026) ha precisato che non occorre dichiarare fatti rientranti tra le cause di esclusione avvenuti oltre tre anni prima dalla gara.

Tale orientamento discende sia dall’applicazione della Dir. 2014/24/Ue che dalle pronunce rese dalla giurisprudenza nazionale.

Evidenzia infatti il Consiglio di Stato che “deve richiamarsi il prevalente orientamento della giurisprudenza (si veda, per tutte, Consiglio di Stato, sez. V, 7 settembre 2021, n. 6233, punto 7 e ss., con riferimento all’art. 80, comma 5, del d.lgs. n 50 del 2016, sempre in tema di gravi illeciti professionali) secondo cui è irrilevante il fatto costitutivo di una delle cause di esclusione in questione che sia stato commesso oltre tre anni prima della indizione della procedura di gara; e ciò quale diretta conseguenza dell’applicazione della norma di cui all’articolo 57, par. 7, della direttiva 2014/24/ UE, il quale ha previsto, in termini generali, che il periodo di esclusione per i motivi di cui al paragrafo 4 [all’interno del quale rientrano le cause di esclusione dei gravi illeciti professionali: lett. c)], non può essere superiore a «tre anni dalla data del fatto in questione» (salvo il caso dell’illecito antitrust di cui all’art. 57, par. 4, lettera d) della citata direttiva”.

  

 

 

SERVIZIO CONFAPI ANIEM LAZIO - FARE APPALTI

 

Confapi Aniem Lazio, in collaborazione con “Fare Appalti”, offre alle imprese associate il servizio gratuito attraverso il quale è possibile acquisire quotidianamente l’aggiornamento sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture e, in particolare:

  • informazioni sulle nuove gare d’appalto, in base al territorio, al settore merceologico, alle categorie di lavori, ai servizi e forniture di proprio interesse;
  • recupero dei dati sulle gare d’appalto;
  • monitoraggio di tutte le piattaforme telematiche, M.e.P.A., sistemi regionali, oltre a tutti i siti istituzionali della P.A., albi pretori, ecc;
  • news costanti sul mondo degli appalti (aggiornamenti normativi, sentenze, pareri). 

Per procedere all'attivazione occorre compilare il modulo contenente i dati anagrafici dell’azienda e le categorie d’interesse (per il settore lavori) accedendo al seguente link:

https://www.fareappalti.it/confapi-lazio-attivazione-convenzione/ 

Successivamente, l’azienda riceverà le credenziali che potrà utilizzare per accedere al servizio collegandosi al seguente indirizzo:

https://confapilazio.fareappalti.it/pages/login.php

  

  

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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