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PERIODICO INFORMATIVO - 24 GIUGNO 2022

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IN EVIDENZA

SUPERBONUS: COMMISSIONE SENATO APPROVA RISOLUZIONE PER SBLOCCO DEI CREDITI FISCALI E AMPLIAMENTO DEI CESSIONARI. 

APPELLO CONGIUNTO DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI

FISCO

Una risoluzione approvata dalla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) del Senato nei giorni scorsi impegna il Governo ad adottare misure urgenti per lo sblocco dei crediti fiscali derivanti dal Superbonus. 

La risoluzione, in particolare, sollecita il Governo:

  • ad adottare, in tempi estremamente celeri, ogni opportuna iniziativa, anche di carattere legislativo, volta a garantire le più ampie possibilità per le imprese del settore di operare nell'ambito degli interventi previsti dal Superbonus 110 per cento, in particolare rendendo funzionale e pienamente utilizzabile il meccanismo della cessione del credito, consentendo così lo sblocco dei crediti d’imposta presenti nei cassetti fiscali delle medesime imprese;
  • ad ampliare la platea dei cessionari, prevedendo, tra l’altro, la possibilità per le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario di cedere i crediti d’imposta derivanti ai propri correntisti corporate rientranti nella definizione europea di piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 aprile 2005, e anche valutando l'opportunità di coinvolgere Poste Italiane S.p.A. e Cassa depositi e prestiti.

Si attende ora che il Governo intervenga con un provvedimento normativo. Ciò potrebbe avvenire nei prossimi giorni in sedi di conversione di due decreti: il Decreto Legge n. 36/2022 (decreto Pnrr) che scade il 29 giugno p.v. e il Decreto Legge n.50/2022 (decreto Aiuti) in scadenza il prossimo 16 luglio.

Sullo stesso tema, il 21 giugno scorso è riunita la Filiera delle costruzioni, composta da enti ed associazioni (fra le quali Confapi Aniem), per denunciare con forza il rischio di default economico determinato dal blocco della cessione dei crediti da bonus edilizi. 

E’ stato evidenziato in proposito l’intervento del Sottosegretario all’Economia e alle Finanze, Maria Cecilia Guerra, che, nel corso di un’interrogazione parlamentare di qualche settimana fa, ha rivelato che sulla piattaforma cessione dell’Agenzia delle Entrate risultavano circa 5,4 miliardi di euro di crediti non ancora accettati, di cui 3,7 miliardi relativi al Superbonus 110% e 1,5 agli altri bonus edilizi. Numeri peraltro che secondo la Filiera sono del tutto sottostimati ma che già danno il senso di quanto la situazione sia ormai drammatica. 

Per questo la Filiera fa appello a tutte le forze politiche affinché in sede parlamentare siano trovate soluzioni straordinarie e immediate per porre rimedio a questo blocco che contraddice, peraltro, precedenti decisioni politiche che lasciano cittadini e operatori economici nella totale incertezza.

La Filiera, dunque, ha sollecitato un incontro immediato con i leader politici per discutere le azioni da intraprendere anche sulla base di una serie di proposte condivise. 

 

IL FAC SIMILE DELL’ISTANZA PER RICHIEDERE L’ADEGUAMENTO PREZZI (+20%) PREVISTO DAL DECRETO AIUTI

CONTRATTI PUBBLICI

Come già anticipato, il “Decreto Aiuti” (D.l. 17 maggio 2022, n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114, entrato in vigore il 18 maggio u.s. ed in fase di conversione in legge) ha introdotto importanti misure finalizzate a consentire un adeguamento dei prezzi nei lavori pubblici.

In particolare, l’art. 26, al primo comma, prevede che, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, o annotate da quest’ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato applicando i prezzari regionali aggiornati dalle regioni entro il 31 luglio 2022 ovvero, nelle more di detto aggiornamento, quelli previsti in via transitoria, con incremento dei prezzi fino ad una percentuale massima del 20%.

Pertanto, le imprese potranno beneficiare, per i lavori eseguiti tra il 1°gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi, attraverso lo straordinario aggiornamento dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto (ossia al 18 maggio 2022) o, nell’attesa di tale aggiornamento, ricorrendo ad un rialzo temporaneo fino al 20% di quelli aggiornati al 31 dicembre 2021.

I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati saranno riconosciuti dalle stazioni appaltanti, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e nella misura del 90%. Il certificato di pagamento sarà emesso contestualmente allo stato di avanzamento dei lavori, o comunque entro cinque giorni dall’adozione del medesimo.

Le imprese possono quindi presentare apposita domanda per richiedere l’incremento del 20%.

Fac simile dell’istanza.

 

RELAZIONE ANNUALE DELL’ANAC: NEL SOTTO SOGLIA OLTRE IL 75% DEI LAVORI AFFIDATI SENZA GARA

CONTRATTI PUBBLICI

Nella Relazione annuale dell’Anac relativa all’anno 2021, presentata al Parlamento lo scorso 23 giugno, emerge una forte riduzione delle gare d’appalto ed un significativo aumento degli affidamenti diretti e a trattativa privata. 

Il Presidente dell’Autorità, Busia ha evidenziato come “negli ultimi anni con l'intento di arginare la pandemia e di agevolare l'utilizzo dei finanziamenti del Pnrr, si sono stratificate, in assenza di un disegno unitario, diverse procedure d'urgenza e derogatorie, prevedendo, fra l'altro, un significativo aumento delle soglie entro le quali è ammesso il ricorso a procedure negoziate”.

Tali deroghe “hanno velocizzato gli affidamenti ma hanno anche avuto ricadute negative sulla concorrenza e sulla partecipazione alle gare, sulla selezione delle migliori offerte e, quindi, sull'efficiente, efficace ed economica gestione della spesa pubblica. E ciò, ponendo anche seri dubbi di compatibilità con l'ordinamento euro-unitario, come ha evidenziato anche la Commissione europea, con la lettera di messa in mora del 6 aprile scorso”. 

Prendendo in esame gli appalti sotto soglia (fino a 5,35 milioni di euro) su un totale di 19,5 miliardi circa di lavori solo il 21,4% risulta affidato con procedura aperta, oltre il 58% con procedura negoziata senza bando e il 15,3% è stato affidato direttamente. 

In questo contesto, Busia ha auspicato “un progressivo abbandono di taluni interventi emergenziali, dando nuovo impulso alla concorrenza e alla migliore gestione e spesa del denaro pubblico”.

  

ANAC: LA STAZIONE APPALTANTE DEVE VERIFICARE I POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE NELL’AFFIDAMENTO 

CONTRATTI PUBBLICI

Con una delibera del 7 giugno u.s. l’Anac è intervenuta sui potenziali conflitti di interessi nell’affidamento dei contratti pubblici, in attuazione di quanto previsto dall’art. 42 del Codice Appalti.

La norma prevede che le stazioni appaltanti adottino misure adeguate a “individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici”. 

Si ha conflitto d’interesse, secondo la norma del Codice, quando il personale di una stazione appaltante intervenga o possa influenzare una procedura, avendo, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza. 

Secondo l’Anac opera in conflitto di interesse il soggetto che, prima di prendere servizio presso la stazione appaltante, abbia svolto, senza soluzione di continuità, un'attività lavorativa per conto di un appaltatore, che successivamente partecipi ad una gara indetta dalla stazione appaltante o stipuli con quest'ultima un contratto di appalto pubblico o abbia in corso un contratto di appalto, nell'ambito dei quali il medesimo soggetto venga nominato RUP. 

La stazione appaltante deve verificare la sussistenza di possibili conflitti in ogni fase dell’affidamento e il concorrente è obbligato a dichiarare tutte le circostanze (es. pregressi rapporti di lavoro) che potrebbero influenzare la valutazione dell'Amministrazione.

 

FIRMATO PROTOCOLLO ANAC-SINDACATI 

CONTRATTI PUBBLICI

Lo scorso 16 giugno, l’Anac ha sottoscritto un protocollo d’intesa con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil con l’obiettivo di collaborare e vigilare sulla corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro nel settore degli appalti pubblici, al fine di garantire una tutela dei lavoratori e una corretta concorrenza fra le imprese.  

L’accordo prevede che l’Autorità e i sindacati si adoperino per favorire la più ampia interconnessione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC con altre banche dati istituzionali comprese quelle di Inps, Inail e Casse Edili per promuoverne l’uso e verificare il rispetto degli obblighi contributivi e delle altre disposizioni in materia di diritto del lavoro. Inoltre verrà costituito presso ANAC un Osservatorio per verificare la puntuale attuazione degli impegni assunti. 

Potranno altresì essere costituiti gruppi di lavoro per la predisposizione di linee guida, bandi tipo e contratti tipo, con particolare riferimento al rispetto della contrattazione nonchè alle verifiche del Durc contributivo e di congruità. 

 

ISTAT: ANDAMENTO COSTRUZIONI AD APRILE 2022

ECONOMIA

Nei giorni scorsi l’Istat ha diffuso il bollettino aggiornato sull’andamento del settore delle costruzioni.

Ad aprile 2022 si stima che l’indice della produzione nelle costruzioni diminuisca dell’1,3% rispetto a marzo 2022. Nella media del trimestre febbraio – aprile 2022 la produzione nelle costruzioni aumenta del 7,0% nel confronto con il trimestre precedente.

Su base tendenziale, l’indice corretto per gli effetti di calendario cresce del 16,9% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 19 contro i 21 di aprile 2021), mentre l’indice grezzo registra un incremento dell’8,1%.

Nella media dei primi quattro mesi del 2022, l’indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 19,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’indice grezzo cresce del 17,7%.

 

ESCLUSIONE DALLA GARA PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DELL’AMMINISTRATORE

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sentenza n.4442/2022) ha ritenuto legittima l’esclusione di un operatore economico disposta dalla stazione appaltante che aveva verificato la sussistenza di procedimenti penali a carico dell'Amministratore (anche se rimosso dall’incarico), collegati all’attività svolta dall’impresa. 

L’impresa aveva contestato il provvedimento di esclusione sostenendo che la responsabilità penale è di natura personale e che fatti relativi alla pregressa gestione non avrebbero potuto essere imputati all’attuale configurazione della società. 

Il Consiglio di Stato ha anzitutto evidenziato, nella specifica valutazione del caso, che il disciplinare di gara imponeva ai partecipanti di non essere interessati da procedimenti in corso o da sentenze definitive per aver realizzato opere abusive o occupazioni sine titulo sul pubblico demanio che comportano o hanno comportato sanzioni penali. Il Comune aveva escluso l’appellante dalla procedura di gara per aver riscontrato occupazioni sine titulo e realizzazione di opere abusive sul demanio marittimo.

Il fatto che il procedimento penale sia stato avviato nei confronti del solo amministratore della società e che, prima della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, l’amministratore in questione sia stato sostituito con altri, non è sufficiente a ritenere che la società appellante possa considerarsi in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, i fatti penalmente rilevanti contestati all’amministratore della società attengono alla attività della società e non sono confinati nella sfera personale dell’amministratore sottoposto a procedimento penale, con la conseguenza che essi assumono rilevanza giuridica ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto. A prescindere dalle responsabilità penali di natura personale, l’attività materiale posta in essere, consistente nell’occupazione abusiva di demanio marittimo, non può che essere imputata alla società in nome e per conto della quale l’amministratore ha agito.

  

DECADENZA PERMESSO DI COSTRUIRE DOPO UN ANNO:  IL COMUNE DEVE VERIFICARE IL CONCRETO INIZIO DEI LAVORI

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sentenza n.4033/2022) è intervenuto su un provvedimento reso dai giudici di primo grado (Tar Calabria) che avevano dichiarato la decadenza del permesso di costruire dopo un anno dal suo rilascio, ritenendo i lavori non fossero stati realmente iniziati nono stante l’allestimento del cantiere.

Secondo la normativa vigente (Testo Unico Edilizia) l'inizio lavori deve svolgersi entro 1 anno dal rilascio del permesso di costruire e, dall'inizio dei lavori, il permesso (a meno di proroghe) vale per i successivi 3 anni.

Il Consiglio di Stato ha precisato che l'inizio lavori va inteso a fronte di concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto: concentramento di mezzi e di uomini, impianto del cantiere, innalzamento di elementi portanti, elevazione di muri, esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio. La decadenza va pertanto valutata in relazione all'effettivo inizio dei lavori non in via generale e astratta, ma con specifico riferimento all'entità e alle dimensioni dell'intervento edilizio programmato e autorizzato.

L’onere della prova del mancato compimento dei lavori autorizzati grava sull’amministrazione comunale: nel caso in esame, “i rilievi contenuti nell'unico verbale di sopralluogo compiuto dall'amministrazione non legittimano la declaratoria di decadenza per inattività del permesso a costruire, ma semmai il contrario, e questo perché attestano l’esistenza di un’attività edilizia avanzata che comprende sia la già compiuta demolizione del preesistente edificio che l'ultimazione dell'intera fondazione del nuovo fabbricato e del massetto di pavimentazione”.

L'appello è stato quindi accolto e il provvedimento di decadenza del Comune annullato.

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 3349767911.

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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