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PERIODICO INFORMATIVO - 03 LUGLIO 2023

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IN EVIDENZA

DAL 1° LUGLIO OPERATIVE LE NORME DEL NUOVO CODICE

CONTRATTI PUBBLICI

Le norme e gli allegati del nuovo Codice Appalti (D.lgs. n.36/2023), entrato in vigore lo scorso 1° aprile 2023, sono efficaci e pienamente operativi dal 1° luglio 2023, come espressamente indicato nell'articolo 229 dello stesso provvedimento.

Nel rinviare agli approfondimenti ed ai documenti di illustrazione già trasmessi, si evidenziano di seguito alcune delle più significative disposizioni di impatto per il sistema delle imprese.

Per i contratti "sotto soglia" le stazioni appaltanti, in applicazione dell’art. 50, procedono:

  1. mediante affidamento diretto per i contratti di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; 
  2. mediante procedura negoziata senza bando con invito a cinque (per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro) o dieci operatori (per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie), individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta possibile l’utilizzo delle procedure di gara “ordinarie” sopra un milione di euro (art.50).

La progettazione si articola in due livelli: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.

Torna, inoltre, l’appalto integrato: il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi dall'applicazione di cui sopra gli appalti per opere di manutenzione ordinaria.

Dal 1° luglio si potrà procedere anche al subappalto cosiddetto a cascata, senza limiti percentuali.

Si introduce un nuovo meccanismo di revisione prezzi che scatterà qualora la variazione dei costi dell'opera sarà superiore al 5% dell'importo complessivo e coprirà l'80% della variazione. La revisione si baserà sugli indici Istat relativi ai costi di costruzione per i lavori e agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e agli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per i contratti di servizi e forniture.

Viene introdotta la qualificazione degli operatori economici anche per gli appalti di forniture e servizi, anche se per il momento è una dichiarazione di principio priva ancora di una disciplina innovativa; per i lavori, entro 18 mesi, sarà definito il sistema, gestito dall’Anac, di “reputazione dell'impresa”, fondato su requisiti reputazionali, valutati con indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, e sulla base di accertamenti in grado di verificare l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, l'impegno della stessa impresa sul piano sociale.

E’ operativo anche il nuovo sistema di pubblicità dei bandi sulla banca dati dell’Anac. Per gli appalti sopra soglia le stazioni appaltanti soddisfano gli obblighi di pubblicità a livello europeo con la trasmissione alla Banca Dati degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati dalla Commissione U.E.; per gli appalti sotto soglia si procede con la pubblicazione “in estratto riportando il collegamento ipertestuale con l'indicazione della relativa data di pubblicazione”. Le stazioni appaltanti dovrebbero mettere a disposizione anche tutti i documenti gara con accesso garantito “fino al completamento della procedura e all'esecuzione del contratto”.

SEMPLIFICATE LE PROCEDURE PER ACCEDERE AL FONDO COMPENSAZIONI PREZZI

CONTRATTI PUBBLICI

Una norma inserita nel D.L. n.75/2023 (“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”), pubblicato nella G.U. del 22 giugno u.s. e già in vigore, semplifica e accelera le procedure per accedere al Fondo per le compensazioni prezzi a seguito del rincaro materiali.

Si tratta degli interventi, diversi da quelli finanziati con risorse PNRR o affidati a Commissari straordinari, per i quali le istanze di accesso al Fondo sono state presentate:

  • entro il 31 agosto 2022, in riferimento ai SAL per lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori o annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;
  • entro il 31 gennaio 2023, in riferimento ai SAL per lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori o annotate nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

L’art. 11, inserito per accelerare le procedure di riconoscimento alle Stazioni Appaltanti da parte del Ministero delle Infrastrutture, dei fondi previsti dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, dispone che “sulle istanze presentate …. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche a campione”.

Pertanto, non più controlli sulle singole istanze, ma solo controlli a campione con conseguente velocizzazione procedurale. 

AGENZIA ENTRATE: DAL 1° LUGLIO IMPOSTA DI BOLLO SOLO TELEMATICA PER I CONTRATTI PUBBLICI

FISCO

L’Agenzia delle Entrate, in attuazione a quanto previsto dal nuovo Codice Appalti (art.18, comma 10, e All. I.4 del D.Lgs. n.36/2023), ha comunicato che per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l’imposta di bollo che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

Il provvedimento dell’Agenzia (n. 240013 pubblicato il 28 giugno u.s.) conferma l’avvio del processo di digitalizzazione sul quale si concentra il nuovo Codice Appalti.

Con la risoluzione 37/E (sempre del 28 giugno) si comunica, inoltre, che l'imposta dovrà essere versata con il codice “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36”; si prevede, altresì l'indicazione del codice fiscale e dei dati anagrafici dell'operatore economico e nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” dovrà essere indicato il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al nuovo codice identificativo “40” che consente la corretta identificazione, direttamente nel modello, del soggetto controparte del contratto.

Ulteriori modalità di versamento dell’imposta potranno essere successivamente individuate dall’Agenzia delle Entrate.

BONUS EDILIZI: DAL 1° LUGLIO OBBLIGO DI ATTESTAZIONE SOA

QUALIFICAZIONE

E’ scattato dal 1° luglio anche l’obbligo di possesso dell’attestazione Soa per i lavori rientranti nel superbonus e negli altri bonus edilizi di importo superiore a 516.000 euro. Si tratta dell’obbligo introdotto lo scorso anno dall’art.10 bis del D.L. 21/2022, convertito nella Legge 51/2022.

Per questi interventi i committenti devono affidare gli interventi soltanto ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, risultino in possesso dell’attestato di qualificazione.

L’importo dei 516.000 euro deve essere calcolato considerando singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto.

L’obbligo di qualificazione non si applica ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 21/2022 (20 maggio 2022), nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Si ricorda, al riguardo, il servizio qualificazione attivato da Aniem Lazio. 

ILLEGITTIMO IL BANDO CON PREZZARI SUPERATI

GIURISPRUDENZA

Il Tar Campania (Sent. n. 3775/2023) ha dichiarato illegittimo un bando i cui importi fanno riferimento a prezzari del 2021.

Secondo i Giudici, le procedure di gara che prevedono prezzari non aggiornati e privi del sistema di revisione dei prezzi stabilito in via eccezionale dal D.L. n. 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”) sono da ritenersi illegittime.

Gli appalti devono essere aggiudicati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese e, in questo senso, “rientra nei generali principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, sanciti dalla Costituzione, nonché nei canoni comunitari di proporzionalità e trasparenza, l'obbligo - nelle procedure ad evidenza pubblica - di stabilire compensi remunerativi capaci di mettere i concorrenti nella condizione di presentare un'offerta sostenibile ed affidabile, evitando il serio rischio di distorsioni nelle dinamiche concorrenziali e dell'effettuazione di lavori o erogazione di servizi di scarsa qualità”

Nel caso specifico esaminato dal Tar, la gara è stata annullata in quanto basata su un computo redatto in base al prezzario regionale del 2021con evidenti scostamenti rispetto ai prezzi di mercato correnti: secondo le stime effettuate, il riferimento è a prezzi inferiori del 33,70% rispetto all’importo valutato sulla base dei costi che l’impresa sosterrebbe realmente per la gestione dell’appalto in base agli attuali valori di mercato. 

VIETATO IL CUMULO DEI REQUISITI MORALI PER I CONSORZI

GIURISPRUDENZA

Il cumulo alla rinfusa può operare nel caso di requisiti tecnico-professionali, ma non può essere applicato ai requisiti morali in capo ai consorziati e al Consorzio stesso, come ad esempio nel caso di iscrizione a una white list.

Lo ha stabilito il Tar Toscana (Sent. n. 644/2023) respingendo il ricorso contro il provvedimento di esclusione da una procedura di gara disposta per mancato possesso dell’iscrizione nella cd. white list, requisito in possesso delle due consorziate indicate per l’esecuzione della prestazione, ma non in possesso del Consorzio.

Il consorzio stabile, in quanto operatore economico partecipante alla gara e parte contrattuale con la Pubblica Amministrazione, deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti per gli altri partecipanti.

In relazione alla possibilità, per il Consorzio di avvalersi delle iscrizioni alla white list possedute dalle sue Consorziate, i Giudici hanno evidenziato che l’aspetto della moralità è garantito sia dalla mancanza di precedenti penali, sia dall’iscrizione alla white list, con necessità di sussistenza dei requisiti, sia da parte del “concorrente-consorzio”, sia della consorziata esecutrice, senza che sia possibile ipotizzare “un riverbero” favorevole dalla consorziata al Consorzio, in quanto il Consorzio non può avvalersi di requisiti morali di altri soggetti.

Il riscontro del requisito morale, compresa la white list, è pertanto obbligatorio e non può essere “prestato” da una consorziata al Consorzio, come invece è legittimo per i requisiti tecnico-professionali-operativi.

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO 

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

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