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PERIODICO INFORMATIVO - 07 LUGLIO 2023

News

 

IN EVIDENZA

IL MIT AGGIORNA IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

CONTRATTI PUBBLICI

Con un Comunicato del 30 giugno u.s., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito le indicazioni aggiornate per la corretta compilazione del DGUE (documento di gara unico europeo) nel formato digitale, in coerenza con quanto stabilito dal nuovo Codice Appalti.

Il DGUE, come noto, è un modello auto-dichiarativo (equivale a dichiarazione sostituiva di atto di notorietà) previsto in modo standardizzato a livello europeo, con il quale l’operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ed in particolare di:

  • non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice (artt. da 94 a 98);
  • soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100, 103 e 162 del Codice;
  • rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell’articolo 70, comma 6, del Codice.

L’articolo 91 del Codice prevede che l’operatore economico che partecipa ad una procedura per l’aggiudicazione di un appalto presenti (utilizzando la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante), unitamente alla domanda di partecipazione, all’offerta e ad ogni altro documento richiesto per la partecipazione, il documento di gara unico europeo (DGUE).

Non essendo ancora disponibile un modello di DGUE conforme al nuovo Codice dei contratti, potrà essere utilizzato quello precedente avendo cura di aggiornare i riferimenti normativi sulla base delle indicazioni fornite dal Mit.

Nel Comunicato (pubblicato sul sito dello stesso Mit), il Ministero evidenzia che:

  • nelle diverse Parti del DGUE l’operatore economico può indicare - in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l’Autorità pubblica o il soggetto terzo, ovvero il link, presso il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico;
  • attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico (FVOE), previsto dall’art. 24 del Codice, gestito da ANAC, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. 

ANAC: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA PUBBLICITA’ DEGLI APPALTI

CONTRATTI PUBBLICI

Dal 1° luglio è entrata in vigore anche la delibera dell’Anac (n.263 del 20 giugno u.s.) che disciplina le Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici”, in attuazione dell’art. 27 del d.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice Appalti).

Come anticipato nel precedente numero di Aniem Lazio News, per gli appalti sotto soglia la pubblicità è attuata con la pubblicazione sulla Banca Dati “in estratto riportando il collegamento ipertestuale con l'indicazione della relativa data di pubblicazione”.

Il provvedimento dell’Anac disciplina la pubblicità degli atti garantita dalla Banca Dati Nazionale, mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la loro pubblicazione. In particolare si forniscono le indicazioni per la pubblicità relativa agli affidamenti:

  • di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea (art. 3);
  • di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea (art. 4);
  • di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di interesse transfrontaliero certo (art. 5).

Gli effetti giuridici degli atti decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP. Dalla stessa data, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla BDNCP, garantendone l’accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura e all’esecuzione del contratto. 

La BDNCP garantisce che gli atti continuano ad essere pubblicati: 

  • nel caso di bandi e avvisi indittivi di procedure di affidamento, almeno fino alla loro scadenza e comunque non meno di trenta giorni;
  • nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione; 
  • nel caso di avvisi di pre-informazione e di avvisi periodici indicativi, fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione indicante che non saranno affidati ulteriori contratti nel periodo coperto dall'indizione di gara; 
  • nel caso di avvisi relativi ai contratti aggiudicati e avvisi di intervenuta modifica del contratto, per almeno trenta giorni.

Le informazioni oggetto di pubblicità vengono acquisite da ANAC esclusivamente attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento di cui all’art. 25 del Codice, certificate secondo l’art. 26 e interoperanti con la BDNCP, garantendo i requisiti di integrità, non ripudio, conservazione e disponibilità nel tempo delle informazioni pubblicate, nonché di certezza della data di pubblicazione. La piattaforma per la pubblicità legale degli atti è liberamente consultabile attraverso apposite funzioni di ricerca. 

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono responsabili della correttezza e della veridicità dei dati e delle informazioni contenuti negli atti trasmessi alla BDNCP ai fini della pubblicazione.  

GESTIONE RIFIUTI: ENTRO L’8 LUGLIO PRESENTAZIONE DEL MUD

AMBIENTE

Scade il prossimo 8 luglio il termine per la presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale, istituito dalla Legge 25 gennaio 1994 n. 70), la dichiarazione che i soggetti obbligati (produttori, trasportatori e gestori di rifiuti) sono tenuti a presentare annualmente con riferimento all’anno precedente alle Camere di Commercio competenti per territorio.

Per le imprese edili restano esonerati dall’obbligo di presentazione i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006. 

Viene inoltre confermata anche la possibilità di presentare la dichiarazione cd. semplificata, alle stesse condizioni e con le medesime modalità già previste dal Modello allegato al Dpcm del 17 dicembre 2021.  

In generale, si ricorda che sono tenuti alla presentazione del MUD i seguenti soggetti: 

  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti;
  • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi. 

IN VIGORE IL NUOVO DECRETO LAVORO 2023

LAVORO

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore dal 4 luglio u.s. la legge n.85/2023, conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 48 del 2023 - c.d. decreto lavoro ("Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro").

Di seguito, alcune dei principali contenuti per le imprese: 

  • Semplificazione delle informazioni dovute da datore di lavoro al momento dell'assunzione, consentendo il rinvio alla normativa di riferimento e alla contrattazione collettiva applicata;
  • Semplificazione dell'utilizzo dei contratti a termine, con razionalizzazione delle causali necessarie per la stipula di contratti fra i 12 ed i 24 mesi e per proroga e rinnovo dei contratti che estendono la durata oltre i 12 mesi;
  • Incentivazione dell'utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dai limiti quantitativi dei lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato ed esenzione dai limiti quantitativi della somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori in "ex mobilità", soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati;
  • Esonero parziale dei contributi a carico dei lavoratori (c.d. taglio del cuneo fiscale), per i periodi di paga da luglio a dicembre 2023, con riduzione della aliquota contributiva a carico dei lavoratori subordinati che guadagnano fino a 35.000 euro lordi annui del 6% (mentre la legge di Bilancio 2023 prevede il 2%) senza incidenza sulla tredicesima. Resta applicabile l'ulteriore punto di riduzione per chi guadagna fino a 25.000 euro (che passa, quindi, al 7%);
  • Detassazione delle misure di welfare, limitatamente al 2023, con elevazione sino a 3.000 euro (salendo rispetto agli attuali 258,23 euro annui) della soglia dei fringe benefits per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico. 

AGENZIA ENTRATE: NUOVO VADEMECUM SUI BONUS EDILIZI

FISCO

Una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate (n.17/E del 26 Giugno 2023) propone il Nuovo Vademecum relativo alle spese per interventi rientranti nei bonus edilizi, fornendo indicazioni aggiornate sulla compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.

Tra le principali novità, si evidenziano i chiarimenti in tema del cd. “bonus barriere architettoniche”), in vigore dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2025, che consente di detrarre il 75% delle spese sostenute per interventi di rimozione ed eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti (con i requisiti di cui al DM 236/1989), da assumere entro un massimo pari a:

– 50.000 euro per le unifamiliari o per le unità funzionalmente indipendenti situate all’interno di edifici plurifamiliari;

– 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per i fabbricati composti da 2 a 8 unità;

– 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per i fabbricati composti da più di 8 unità.

Sul tema viene chiarito che l’agevolazione spetta anche per interventi eseguiti su singole unità immobiliari di edifici condominiali, per i quali opera lo stesso limite, pari a 50.000 euro, previsto per le unifamiliari e per le unità funzionalmente indipendenti.

Viene ribadito che l’agevolazione spetta anche alle società e ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che posseggano l’immobile in base ad un titolo idoneo, per interventi diretti al superamento delle barriere architettoniche riguardanti tutti i fabbricati, o le unità immobiliari, a prescindere dalla loro destinazione d’uso (quindi anche non residenziali). Il bonus, infine, può essere fruito anche nelle modalità alternative alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, quali lo sconto in fattura o la cessione del corrispondente credito d’imposta, sino all’attuale termine di vigenza fissato al 31 dicembre 2025 (art.2, co.1-bis, DL 11/2023 – legge 38/2023). 

CONSORZI STABILI: NO AL CUMULO ALLA RINFUSA PER ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sentenza n.6530 del 4 luglio 2023) ha dichiarato che il cumulo alla rinfusa non può essere applicato dai consorzi stabili per l’iscrizione alla white list.

Secondo i Giudici, non può condividersi la tesi del Consorzio appellante secondo cui non sarebbe necessaria- e anzi neppure ammessa- la sua iscrizione alla white list, in quanto, stante la peculiare relazione fra Consorzio e consorziata, risulterebbe idonea e sufficiente il possesso di tale iscrizione in capo alla consorziata individuata come esecutrice dei lavori.

Trattandosi di un requisito di ordine generale, l’iscrizione doveva essere posseduta dal concorrente (cioè il consorzio), a prescindere dall’impresa esecutrice dei lavori, non operando per i requisiti di partecipazione morali il c.d. cumulo alla rinfusa (ex art. 47 del Codice Appalti), che rileva per i soli requisiti di idoneità tecnica e finanziaria.

Il consorzio stabile stipula il contratto in nome proprio, anche se per conto delle consorziate alle quali affida i lavori, sicché l’attività compiuta dall’impresa consorziata si imputa al consorzio, qualificandosi questo come soggetto giuridico autonomo che opera in base ad uno stabile rapporto organico con le imprese che ne fanno parte. Conseguentemente, è il Consorzio e non il singolo consorziato l’interlocutore contrattuale della stazione appaltante ed unico soggetto responsabile nei confronti di quest’ultima dell’esecuzione dell’appalto “anche quando esegue le prestazioni non in proprio ma avvalendosi delle imprese consorziate” (Cons. di Stato, III, 22 febbraio 2018, n. 1112).

Pertanto, nel caso in cui il Consorzio designi una consorziata quale impresa esecutrice, tale designazione è un atto meramente interno al Consorzio, che non vale ad instaurare un rapporto contrattuale tra la consorziata e la stazione appaltante. 

IMPRESA COOPTATA DEVE AVERE REQUISITI PER LE PRESTAZIONI CHE ESEGUE

GIURISPRUDENZA

Il Tar Veneto (sentenza n. 910 del 27 giugno 2023) ha affermato che l’impresa cooptata può non essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara, ma deve comunque avere i requisiti necessari ad eseguire le prestazioni che le vengono affidate.

Secondo i Giudici, resta valida la disciplina normativa rinvenibile nell’art. 92, comma 5, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ai sensi del quale “Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati”.

Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha altresì precisato che “il soggetto cooptato: non può acquistare lo status di concorrente; non può acquistare alcuna quota di partecipazione all’appalto; non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi; non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente; non può, in alcun modo, subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire. Pertanto, in positivo, è richiesto che il ricorso alla cooptazione, alla luce del carattere eccezionale e derogatorio dell’istituto, scaturisca da una dichiarazione espressa e inequivoca del concorrente, per evitare che un uso improprio della stessa consenta l’elusione della disciplina inderogabile in tema di qualificazione e di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica”.

In questo quadro, il Consiglio di Stato ha tuttavia precisato che “il diverso ruolo assunto nell’ambito dell’associazione per cooptazione non esonera […] la mandante cooptata dall’obbligo di qualificarsi per la parte di lavori assunta in proprio, in conformità al principio di carattere generale di buon andamento dell’attività amministrativa e di par condicio tra operatori economici”.

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO 

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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