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PERIODICO INFORMATIVO - 14 LUGLIO 2023

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IN EVIDENZA

PUBBLICATI DALL’ANAC IL BANDO TIPO PER SERVIZI E FORNITURE E LE DELIBERE ATTUATIVE DEL CODICE APPALTI

CONTRATTI PUBBLICI

Dopo essere stato approvato dal Consiglio dell’Autorità lo scorso 27 giugno, l’Anac ha pubblicato sul proprio sito il bando tipo, aggiornato al nuovo Codice Appalti, relativo ai “contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee (fissata attualmente in 215.000 euro) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.

Lo schema, già in vigore dal giorno della pubblicazione dell’Anac (7 luglio u.s.), prevede che sia possibile ottenere chiarimenti sulle procedure mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata.

Il bando tipo è stato pubblicato in attuazione a quanto previsto dall’art. 222, comma 2, del nuovo Codice Appalti (Decreto Legislativo n.36/2023) che prevede l’elaborazione, da parte di Anac, “di bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali”. La norma del Codice prevede comunque che “resta ferma l’impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall’ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa”.

Il provvedimento sarà pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale. Nei giorni scorsi l’Autorità ha anche provveduto a pubblicare provvedimenti e delibere attuative del Codice.

In particolare, lo scorso 20 giugno sono stati deliberati 5 provvedimenti riguardanti:

- le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale (Delibera n. 261 entrata in vigore il 1° luglio 2023, acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024);

- le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (Delibera n. 262 entrata in vigore il 1° luglio 2023, acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024);

- le modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, illustrata nel precedente numero di Aniem Lazio News (Delibera n. 263 entrata in vigore il 1° luglio 2023, acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024);

- le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture e alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione (Delibera n. 264 entrata in vigore dal 1° luglio 2023, acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024);

- le modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici non affidate conformemente al diritto dell’Unione europea (Delibera n. 265 entrata in vigore il 1° luglio 2023).

Ulteriori provvedimenti deliberati dall’Anac riguardano l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, la legittimazione straordinaria dell’Autorità ad impugnare atti di gara, la vigilanza in materia di contratti pubblici e la gestione del casellario informatico. 

LE INDICAZIONI DEL MIT SUL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE OPERE PNRR

CONTRATTI PUBBLICI

Con una circolare del 12 luglio u.s., il Ministero delle Infrastrutture ha fornito indicazioni e chiarimenti sull'applicazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti in relazione ad affidamenti per le opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023, con l’entrata a pieno regime del Codice dei Contratti Pubblici.

Dopo aver confermato che per tali opere resta confermato il regime speciale che prevede la sospensione dell’obbligo di aggregazione delle stazioni appaltanti, il Ministero sollecita gli stessi enti ad attivarsi comunque tempestivamente per conseguire "a regime" i requisiti di qualificazione previsti dal nuovo Codice (d.lgs. n. 36 del 2023) e, dunque, dal rendersi pars diligentior nel richiedere l'accreditamento al nuovo sistema di qualificazione.

Il regime derogatorio (iscrizione con riserva) non deve essere inteso come una sorta di "autorizzazione" sine die ad operare, ma un provvedimento intrinsecamente provvisorio (fino al 31 dicembre 2023).

Anche per gli appalti ordinari (non finanziati cioè con fondi PNRR e PNC) indetti dalle Unioni di comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, dai Comuni capoluogo di provincia e dalle Regioni, si introduce un termine di efficacia finale: l'articolo 9 dell'allegato II.4 al nuovo Codice, infatti, stabilisce che la qualificazione con riserva, pur consentendo temporaneamente "l'esercizio di attività di committenza a favore di altre stazioni appaltanti", abbia una durata non superiore al 30 giugno 2024, e a decorrere dal 1° gennaio 2024 le stazioni appaltanti interessate devono presentare domanda per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate. 

REVISIONE PNRR: IN ARRIVO NUOVO BANDO PER ASILI NIDO

EDILIZIA SCOLASTICA

Nell’ambito della revisione degli obiettivi del PNRR, il Governo emanerà un nuovo bando per incrementare o riqualificare gli asili nido. È quanto deciso in settimana dalla Cabina di Regia, presieduta dal Ministro agli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto.

Rispetto ai bandi del 2021, il Governo ha preso atto degli aumenti dei costi delle materie prime che hanno condizionato fortemente le stime ed rallentato notevolmente le procedure di affidamento.

In alcune regioni l’incremento dei prezzi ha superato il 50% per le principali lavorazioni in edilizia scolastica ed i Comuni hanno dovuto riapprovare i progetti prima di andare in gara con i nuovi prezzari regionali.

La revisione del PNRR non comporta alcun definanziamento ma consentirà, nelle intenzioni del Governo, di raggiugere l’obiettivo finale promuovendo, d’intesa con l’Unione Europea, un nuovo bando di selezione degli interventi. 

REPORT ENEA SU SUPERBONUS NEL 2023: NEL PRIMO SEMESTRE 17,5 MILIARDI DI INVESTIMENTI NAZIONALI E 7 NEL LAZIO

FISCO

Enea ha pubblicato il proprio report sull’andamento del superbonus aggiornato al 30 giugno 2023, dal quale emerge che nei primi sei mesi dell’anno corrente si sono registrati investimenti per circa 17,5 miliardi (il leggero calo rispetto ai 19 miliardi dell’anno precedente).

Il totale degli investimenti degli edifici ammessi al superbonus ha raggiunto la quota di quasi 80 miliardi con un onere a carico dello Stato stimabile in circa 87 miliardi.

Nel Lazio il totale degli investimenti ammonta a poco più di 7 miliardi, con 5,7 miliardi maturati di detrazioni per lavori conclusi, così distribuiti:

  • Condomini 3,8 miliardi -                  investimento medio 799 milioni;
  • Edifici unifamiliari 2,05 miliardi investimento medio 117 milioni;
  • Unità fam. indipendenti 1,1 miliardi investimento medio 99 milioni.

Anche a livello nazionale, i condomìni costituiscono la componente dominante, con circa 13,3 miliardi, in sensibile incremento rispetto al 2022 quando valevano 9,5 miliardi.

Intanto, nei giorni scorsi, la Sottosegretaria all’Economia e Finanze, Lucia Albano, rispondendo alla Camera ad una interrogazione parlamentare, ha comunicato che i crediti incagliati, alla data del 10 luglio 2023, ammontano a poco meno di 7 miliardi di euro: si tratta dei crediti d’imposta da superbonus (4,4 miliardi) e da altri bonus edilizi ceduti ma non ancora accettati dal cessionario.

I dati si riferiscono, in particolare, alle cessioni dei crediti e agli sconti in fattura comunicati dai cedenti all’Agenzia delle entrate, per i quali i cessionari e i fornitori, decorsi 30 giorni, non hanno ancora comunicato all’Agenzia la volontà di accettarli o rifiutarli. 

FATTIBILITA’ DELLE VARIANTI MIGLIORATIVE NON COMPORTA ESCLUSIONE DALLA GARA

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sentenza n.6644 del 7 luglio u.s.) ha affermato che le varianti migliorative presentate in sede di offerta, la cui fattibilità è condizionata alla valutazione da parte delle amministrazioni pubbliche, non comportano l'esclusione dalla gara dell'offerente che le abbia proposte e possono essere oggetto di attribuzione di punteggi in sede di verifica dell’offerta tecnica.

Nel caso esaminato, la commissione giudicatrice aveva attribuito il punteggio massimo alle varianti migliorative presentate dall'aggiudicatario, ma tali varianti erano poi risultate non attuabili, a seguito della necessità di acquisire autorizzazioni di enti pubblici o in quanto ricadenti su aree di proprietà privata.

Secondo il Consiglio di Stato, si tratta però di problematiche attinenti esclusivamente alla fase esecutiva dell’appalto; per giurisprudenza consolidata tale tipologia di varianti non può mai essere esclusa dalla gara.

“Non è infatti da ritenere condizionata l’offerta in cui l’operatore economico si sia impegnato, immediatamente e senza limiti alla realizzazione dell’opera, anche laddove essa richieda il previo rilascio da parte di altra pubblica amministrazione di titoli abilitativi: ciò, in quanto, il loro rilascio attiene non alla fase della valutazione dell’offerta, bensì alla fase di esecuzione, nel cui ambito, per l’ipotesi che l’aggiudicataria non si renda al riguardo parte diligente, soccorrono i rimedi che la legge riconnette all’inadempimento alle obbligazioni contrattuali”

Si evidenzia al riguardo, che nel nuovo Codice (art. 108, comma 11) è stata introdotta una nuova disciplina in base alla quale le varianti al progetto posto a base di gara non sono mai ammesse; è consentita in astratto la proposizione di opere aggiuntive, ma, in concreto, è però preclusa la possibilità di attribuire un punteggio aggiuntivo alle offerte che contengano tali opere. 

AFFITTO RAMO D’AZIENDA: IRREGOLARITA’ FISCALE SI TRASFERISCE AL CESSIONARIO

GIURISPRUDENZA

Il Tar Napoli (Sentenza n.4011 del 5 luglio 2023) ha affermato che l’irregolarità fiscale dell’impresa cedente il ramo d’azienda, si trasferisce inevitabilmente sulla posizione della cessionaria, determinandone così l’esclusione dalla gara, poiché la regola del possesso ininterrotto dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura di gara trova applicazione anche nell’ipotesi in cui sia intervenuto il contratto di affitto.

La Sentenza riprende precedenti pronunce del Consiglio di Stato il quale ha evidenziato che il possesso dei requisiti di ammissione si impone a partire dall’atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, in quanto, per esigenze di trasparenza e di certezza del diritto che non collidono col principio del favor partecipationis, la verifica del possesso, da parte del soggetto concorrente, dei requisiti di partecipazione alla gara deve ritenersi immanente all’intero procedimento di evidenza pubblica (si tratta del cd. principio di continuità del possesso dei requisiti).

Del resto “deve ritenersi che l’affitto dell’azienda, pur comportando una modifica dell’identità giuridica del titolare dell’azienda, assicuri comunque una continuità sostanziale dell’impresa, consentendo all’affittuario di proseguire ininterrottamente l’attività economica avvalendosi dell’insieme coordinato di mezzi già organizzato a tali fini dalla parte affittante. Per tali ragioni si giustifica, al ricorrere dei presupposti supra delineati e in applicazione del principio ubi commoda, ibi incommoda, l’imputazione in capo all’affittuario tanto dei benefici (in termini di possesso dei requisiti correlati alla disponibilità dell’azienda) quanto degli svantaggi (riferiti ad eventuali cause di esclusione ascrivibili al precedente titolare dell’azienda) discendenti dall’acquisita disponibilità dell’azienda La continuità sostanziale dell’impresa, dunque, costituisce un effetto naturale del contratto di affitto di azienda, che, in ragione della sua portata generale, deve poter essere apprezzato non soltanto nelle ipotesi in cui la fattispecie negoziale si realizzi prima dell’indizione della gara, ma anche qualora il contratto sia concluso in sua pendenza da un operatore economico che abbia già assunto la posizione di candidato, offerente o aggiudicatario della procedura di affidamento, consentendosi in siffatte ipotesi il subentro dell’affittuario nella posizione dell’affittante ai fini della partecipazione alla pubblica gara” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8081/2021).

Peraltro, secondo il Consiglio di Stato, “l’affitto d’azienda, alla stessa stregua della cessione, mette l’affittuario/cessionario in condizione di potersi giovare dei requisiti e delle referenze in relazione al compendio aziendale ….. In caso di subentro di una società ad altra a seguito di affitto di azienda opera la presunzione di continuità in quanto sia pure mediante percezione del canone per la durata dell’affitto, il locatore si giova dei risultati economici dell’azienda conseguiti dalla successiva gestione e l’affittuario a sua volta si giova delle referenze del complesso aziendale acquisito (Consiglio di Stato sez. V, 21.8.2017 n. 4045). Il cessionario, così come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze sullo stesso piano delle eventuali responsabilità del cedente.” (Cons. Stato, Sez. III, n. 5517/2021).

Ciò che non può essere ammesso, in sostanza, è la scomparsa dal controllo dei requisiti del soggetto cedente o locatore dell’azienda, altrimenti mediante la trasmissione dell’azienda si porrebbe a disposizione degli operatori economici un comodo strumento per eludere il principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione alle selezioni pubbliche.

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO 

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

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