PERIODICO INFORMATIVO - 23 OTTOBRE 2026
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ANIEM LAZIO: LE OSSERVAZIONI SUL REGOLAMENTO EUROPEO APPALTI
CONTRATTI PUBBLICI
In previsioni delle consultazioni in sede nazionale ed europea, Aniem Lazio ha trasmesso alla sede nazionale le proprie osservazioni sullo schema di regolamento europeo in materia di appalti presentato in Commissione U.E. lo scorso 9 Settembre.
Sono stati anzitutto evidenziati i rischi destabilizzanti derivanti dalla scelta di intervenire con un regolamento direttamente applicabile senza necessità di atti di recepimento.
Qualora tale orientamento venisse confermato, il nostro Paese si troverebbe a misurarsi con un doppio sistema normativo (sopra soglia e sotto soglia) molto diverso uno dall’altro, nei principi fondamentali e nella gestione delle procedure di aggiudicazione.
Proprio sulle procedure di gara, Aniem Lazio si è espressa contro l’eccesso di discrezionalità e contro il forte impulso alla negoziazione che coinvolgerebbe anche la procedura aperta: di fatto, la negoziazione diretta tra operatori e stazioni appaltanti da meccanismo residuale si trasformerebbe in un sistema ordinario. Parere contrario anche rispetto alla possibilità di restringere il numero di partecipanti (se superiori a 5) attraverso una soluzione algoritmica casuale.
Chiesto inoltre il ripristino dei criteri selettivi, che nell’attuale formulazione sono ritenuti facoltativi, e l’eliminazione di parametri economico finanziari come requisiti di ammissione (es. polizza assicurativa) che determinerebbero aumento dei costi e limiti alla concorrenza.
Respinta altresì la richiesta di indicazione dei subappaltatori già in sede di offerta, ritenuto un vincolo inammissibile tenuto conto del tempo che intercorre tra la gara e l’effettivo inizio dei lavori.
Tra le modifiche ritenute prioritarie è stata segnalata l’esigenza di prevedere l’obbligatorietà della revisione prezzi, come previsto oggi dal Codice dei Contratti Pubblici.
Sollecitata, infine, una riflessione sulla disciplina dell’avvalimento valutandone un utilizzo limitato alla premialità.
Il prossimo 26 ottobre è prevista una nuova riunione del gruppo di lavoro nazionale per definire la posizione che sarà rappresentata in sede europea.
ANAC SU UTILIZZO ANOMALO DELL’ACCORDO QUADRO
CONTRATTI PUBBLICI
Nei giorni scorsi l’Anac ha pubblicato la delibera (n.363/2026) relativa a una procedura di gara avente ad oggetto un Accordo Quadro per la riqualificazione urbana (riqualificazione delle aree a verde e parcheggio dell'intero compendio ex caserma Rossani in Bari).
Alla stazione appaltante erano stati contestati l’anomalo utilizzo dell’Accordo Quadro e l’incompletezza e incoerenza della progettazione posta a base di gara.
L’Autorità ha ritenuto non idonee le controdeduzioni rese dal RUP confermando la presenza di diversi aspetti di anomalia dell’appalto.
Nella delibera si evidenzia, in particolare, che l’Accordo quadro è uno strumento flessibile caratterizzato da prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo e che “le prestazioni oggetto di tali servizi devono essere riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non possono predeterminare con certezza il sé, quando e quantum delle prestazioni”.
Nel caso specifico, non risulta coerente l’utilizzo dell’Accordo Quadro volto a suddividere la realizzazione di un’opera in più contratti attuativi, per i quali risulterebbero già certi i tempi, il quantum e l’effettivo fabbisogno. L’Anac ha rilevato che “le esigenze richiamate dalla Stazione appaltante – progressiva disponibilità delle aree, articolazione dei flussi finanziari, coordinamento con le milestone del PNRR e prevenzione di sospensioni dei lavori – attengono esclusivamente alle modalità di esecuzione del contratto e alla programmazione del cantiere. Si tratta di circostanze che possono essere gestite mediante gli ordinari strumenti contrattuali previsti dal Codice (cronoprogramma, consegne parziali, esecuzione per fasi, sospensioni legittime, opzioni o lotti funzionali ove realmente sussistenti), senza incidere sulla struttura dell'affidamento”.
“Ciò che giustifica il ricorso all'Accordo Quadro non è la sola standardizzazione delle lavorazioni, bensì la previsione di una pluralità di esigenze contrattuali future, autonome e reiterabili, rispetto alle quali la stazione appaltante non è in grado di determinare preventivamente il momento o l'effettiva necessità dell'affidamento”.
L’Anac, nel respingere le argomentazioni della stazione appaltante, oltre a contestare l’incompletezza della progettazione posta a base di gara, ha ravvisato l’utilizzo non coerente dell’accordo quadro, stipulato con un unico operatore economico … in quanto teso a frazionare l'esecuzione di un'opera il cui fabbisogno, importo e tempistica risultavano già integralmente determinati al momento dell'affidamento.
PIANO CASA: GLI AGGIORNAMENTI DEL COMMISSARIO SQUITIERI SUL RECUPERO ALLOGGI ERP E ERS
POLITICHE ABITATIVE
Sul versante del recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il Commissario Straordinario per il Piano Casa, Felice Squitieri ha anticipato che il contributo per ogni alloggio sarà di 25.000 euro calcolato su base forfettaria (il bando dovrebbe essere pubblicato entro la fine del corrente mese): il contributo sarà destinato alle unità immobiliari non occupate, non assegnate e attualmente non abitabili.
L'obiettivo è aprire i primi cantieri a gennaio 2027 e consegnare i primi appartamenti entro marzo,
Squitieri ha aggiunto che dei 970 milioni complessivamente previsti dal Piano Casa nel periodo 2026-2030 per la riqualificazione di alloggi ERP e ERS, 700 milioni saranno destinati al recupero degli alloggi ERP, mentre circa 270 milioni finanzieranno interventi di edilizia residenziale sociale (ERS).
Saranno gli enti territoriali, attraverso le indicazioni del bando, a individuare gli immobili da recuperare.
SUL PORTALE “ITALIA SEMPLICE” TUTTE LE NUOVE PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L’EDILIZIA
EDILIZIA PRIVATA
Sul portale Italia Semplice (www.italiasemplice.gov.it) del Dipartimento Funzione Pubblica è pubblicata una sezione relativa a Edilizia e riqualificazione urbana, nella quale sono riportate le 29 procedure semplificate introdotte per facilitare le richieste dei diritti di proprietà e accelerare i processi autorizzativi degli interventi edilizi.
Si tratta, in sostanza, delle principali misure di semplificazione procedurale introdotte dal 2020: disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso, semplificazione del procedimento per la realizzazione di residenze universitarie, titolo attestante lo stato legittimo degli immobili, silenzio assenso, aggiornamento della modulistica edilizia unificata e standardizzata (CILA, SCIA, SCIA alternativa al permesso di costruire e permesso di costruire), eliminazione del requisito della doppia conformità.
ALLOGGI UNIVERSITARI: SBLOCCATI 268 MLIONI
EDILIZIA UNIVERSITARIA
Due Decreti sono stati emanati dal Ministero dell’Università e della Ricerca a sostegno del piano alloggi per universitari, consentendo di sbloccare risorse pari a 268 milioni per la realizzazione di nuovi alloggi universitari.
I due provvedimenti riguardano, rispettivamente, lo stanziamento di 200 milioni nell’ambito della legge n.338/2000 sulle residenze universitarie e di 68 milioni aggiuntivi alle risorse stanziate dal Pnrr per le residenze universitarie.
Il Mur ha comunicato l’attivazione di oltre 63.200 posti letto, superando il target PNRR di 60 mila nuovi posti destinati agli studenti universitari.
CONSIGLIO DI STATO SU AVVALIMENTO: ESCLUSIONE IN CASO DI PRESTAZIONE ESEGUITA DALL’AUSILIARIA
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 7462 del 12 Ottobre), intervenendo su un accordo quadro relativo a un appalto di servizi, ha dichiarato la legittimità dell’esclusione in presenza di un contratto di avvalimento che prevede formalmente la messa a disposizione di mezzi e risorse a favore dell’impresa ausiliata offerente, ma che è accompagnato da altro accordo contrattuale nel quale l’impresa ausiliaria si impegna a eseguire le prestazioni.
Tale situazione configura un avvalimento dissimulato che contraddice la natura dell’istituto che ha la funzione di mettere a disposizione del soggetto offerente requisiti per il loro concreto utilizzo nell’esecuzione della prestazione.
Secondo i Giudici, nel caso in esame le risorse sono state utilizzate direttamente dall’impresa ausiliaria: sono emersi, in sostanza, due rapporti contrattuali contraddittori rispetto all’effettivo utilizzo dei mezzi necessari per l’esecuzione del contratto pubblico.
Per il Consiglio di Stato “il contratto di avvalimento è quindi simulato” e tale da motivare l’esclusione dalla gara.
CONSORZIO STABILE E AVVALIMENTO: POSSIBILE CEDERE SOA ACQUISITA CON CUMULO REQUISITI DELLE CONSORZIATE
GIURISPRUDENZA
Il Tar Lombardia (Sent. n. 4635 del 16 ottobre u.s.), pronunciandosi su un’ipotesi di avvalimento di un consorzio stabile a favore di un operatore esterno, ha ammesso la possibilità di cedere la propria qualificazione derivante dal cumulo dei requisiti delle consorziate.
La sentenza ha riguardato l’esclusione disposta “in quanto il Consorzio stabile di cui la ricorrente si è avvalsa per partecipare alla procedura di gara, e che ha fornito alla ricorrente medesima l’attestazione SOA per svolgere i lavori, non ha fornito la dimostrazione che i requisiti utilizzabili nell'ambito dell'avvalimento ai sensi dell’art. 67 comma 7 siano stati maturati 'in proprio' dal Consorzio”.
Secondo il Tar, il divieto di cumulo riguarda i rapporti interni e non coinvolge l’avvalimento verso soggetti estranei al consorzio: si recepisce, in tal senso, un orientamento già espresso dal Consiglio di Stato.
La normativa vigente “opera un’importante distinzione per il caso in cui il consorzio partecipi ad una gara di lavori, stabilendo che il cumulo alla rinfusa operi solo se il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura e prevedendo l’avvalimento nel caso di lavori eseguiti tramite le consorziate indicate in sede di gara”.
“L’art. 67 comma 7 del Codice dei contratti pubblici, nel disporre che possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, non limita affatto l’avvalimento ai soli requisiti maturati dal consorzio “in proprio”. Quel che la disposizione vieta è la spendita plurima dei requisiti che è tutt’altra cosa”. Tale norma, secondo il Tar, è finalizzata “a risolvere un problema interno ai rapporti tra consorzio e consorziate, stabilendo i requisiti per l’avvalimento interno”.
“Un consorzio stabile può concedere in avvalimento alle imprese concorrenti che ne sono prive il requisito della propria attestazione SOA impegnandosi a mettere a disposizione dell’impresa ausiliata risorse strumentali, tecniche ed umane delle consorziate, senza che ciò integri un'ipotesi di avvalimento c.d. a cascata”.
Secondo i Giudici, quindi, la limitazione dell’avvalimento ai requisiti posseduti dal consorzio “in proprio” opera solo se tale avvalimento avvenga all’interno dello stesso consorzio stabile.
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SERVIZIO CONFAPI ANIEM LAZIO - FARE APPALTI
Confapi Aniem Lazio, in collaborazione con “Fare Appalti”, offre alle imprese associate il servizio gratuito attraverso il quale è possibile acquisire quotidianamente l’aggiornamento sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture e, in particolare:
Per procedere all'attivazione occorre compilare il modulo contenente i dati anagrafici dell’azienda e le categorie d’interesse (per il settore lavori) accedendo al seguente link: https://www.fareappalti.it/confapi-lazio-attivazione-convenzione/ Successivamente, l’azienda riceverà le credenziali che potrà utilizzare per accedere al servizio collegandosi al seguente indirizzo: |
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